Lavoro

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L'Aran fornisce le linee guida sulla fruizione dei permessi retribuiti. I permessi non possono essere fruiti ad ore a meno che siano concessi per l'assistenza a persone portatrici di handicap gravi.

L'Aran ha diffuso il manuale contenente le linee guida per la fruizione dei permessi retribuiti. L'agenzia ricorda che sulla base dei contratti nazionali i permessi retribuiti sono classificabili in quattro categorie: il lutto, il matrimonio; la partecipazione a concorsi ed esami; e per particolari ragioni personali.

In linea generale il documento precisa che i permessi possono essere cumulati dal lavoratore senza che ciò riduca ferie e tredicesima prevista dai contratti nazionali collettivi. I permessi inoltre non possono essere fruiti ad ore a meno che siano concessi per l'assistenza a persone portatrici di handicap gravi.

In caso di matrimonio, sia civile che religioso, il lavoratore può fruire di un permesso di 15 giorni consecutivi che comprendono anche i festivi, permesso che può essere duplicato in caso di nuovo matrimonio di vedovi e divorziati. 

Per la partecipazione a concorsi ed esami i dipendenti possono fruire fino ad 8 giorni l'anno; questi permessi possono essere peraltro cumulati con quelli concessi per il diritto allo studio e vanno riconosciuti solo per il giorno di sostentamento dell'esame a prescindere dall'orario di servizio, senza comprendere quindi né gli eventuali viaggi e gli spostamenti, né i tempi per la preparazione all'esame. I permessi possono essere riconosciuti per qualsiasi tipologia di concorso e la richiesta deve essere presentata entro i 7 giorni antecedenti la data prevista per l'esame. 

Per quanto riguarda i permessi concessi per lutto l'ARAN precisa che il tetto massimo è fissato in tre giorni consecutivi per evento a condizione che questo riguardi il coniuge (compreso quello separato, ma non il divorziato) o il convivente, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado. I tre giorni devono essere fruiti in modo consecutivo comprendendo anche le eventuali festività.

L'ente pubblico non può opporsi alla frizione neppure nel caso in cui dipendente chiede di spostare l'avvio; l'ente inoltre non può diminuire il periodo di fruizione ai lavoratori part time.

I permessi per specifici motivi personali possono essere concessi entro il tetto massimo di tre giorni per anno di servizio e il datore di lavoro può motivatamente rifiutare la concessione degli stessi qualora sussistano comprovate esigenze di servizio. I dipendenti devono presentare con congruo anticipo la domanda allegando la documentazione necessaria a indicare le ragioni per la fruizione.

Secondo le linee guida non c'e' alcuno spazio per la contrattazione decentrata integrativa in questo ambito. Inoltre i dipendenti a tempo determinato non possono fruire dei permessi retribuiti disciplinati dai contratti nazionali salvo che in caso di matrimonio.

L'Inps fornisce le istruzioni per richiedere gli incentivi sostitutivi della piccola mobilità ai datori. 

L'Inps ha definito con la circolare 32/2014 le disposizioni operative per inviare le istanze per i datori di lavoro che intendono richiedere il bonus contributivo di 190 euro al mese introdotto nel 2013 con il DM 264 del 19 aprile 2013 per compensare la mancata proroga della possibilità di iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori licenziati da aziende fino a 15 dipendenti (cosiddetta piccola mobilità).

Nel documento l'Inps specifica che le domande dovranno essere inviate entro il 12 aprile. 

Il beneficio spetta ai datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti da aziede che occupano meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo legato a riduzione, trasformazione e cessazione di attività o di lavoro.

Ammessi anche i lavoratori che avevano cessato il rapporto con risoluzione consensuale in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 7 comma 7 della legge 604 1996.

L'incentivo economico spetta in caso di assunzione a tempo indeterminato o a termine, a tempo pieno o parziale anche se a scopo di somministrazione ed è pari a 190 euro mensili. Il datore può ottenere il bonus anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro avviato nel 2013 e già agevolabile secondo il dm 264; e in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste della piccola mobilità.

La circolare 32/2014 ricorda che il datore di lavoro deve aver comunque garantito al lavoratore agevolato interventi di formazione professionali sul posto di lavoro, formazione che dovrà essere dimostrata in caso di avviamento della verifica da parte dell'organo ispettivo.

Per fruire del beneficio il datore inoltre deve essere in regola con il pagamento dei contributi, rispettare gli obblighi di sicurezza sul lavoro e quelli previsti dai contratti nazionali regionali ed aziendali, ove sottoscritti. Deve rispettare i criteri della riforma Fornero ed è soggetto alla regola de minimis. Infine l'agevolazione non spetta qualora il datore di lavoro sia un'impresa in difficoltà.

L'agevolazione ha una durata pari a 12 mesi in caso di contratto a tempo indeterminato e di 6 mesi in caso di rapporto a termine. Qualora quest'ultimo sia di durata inferiore a 6 mesi, il bonus spetta per una misura e durata proporzionalmente ridotte e commisurate al contratto.

Se si proroga o si trasforma a tempo indeterminato un rapporto precedentemente agevolato, l'incentivo spetta per un periodo complessivo massimo rispettivamente di 6 e 12 mesi.  Qualora invece contratto agevolato sia sottoscritto in forma part time il beneficio è proporzionalmente ridotto.

Il budget stanziato per il 2014 è pari a 1,7 miliardi contro i 2,7 messi a disposizione nel 2013.

Le risorse stanziate della Cassa Integrazione in Deroga per quest'anno si stanno rapidamente esaurendo, consumate dal periodo di crisi. È lo stesso titolare del dicastero di via Veneto, Poletti a denunciarlo. Per quest'anno le risorse sono pari a 1,7 miliardi, un miliardo in meno rispetto alla stessa spesa stanziata per l'anno scorso. Ed è proprio su questo miliardo che Giuliano Poletti chiede di provvedere al Ministero dell'Economia e a Palazzo Chigi. 

Nel frattempo i sindacati lanciano l'allarme: "per chiudere il 2013 mancano 600 milioni e poi bisognerà affrontare il 2014 che non si preannuncia un anno migliore. In quasi tutte le regioni i fondi sono esauriti ma continuano a pervenire domande da parte di aziende e lavoratori. Il governo deve rapidamente procedere allo sblocco dei fondi" ha affermato Simoncini coordinatore degli assessori regionali al lavoro.

L'ammortizzatore introdotto nel 2008 come misura anticrisi sta purtroppo diventando sempre più un salvagente universale per far fronte a quelle richieste da parte delle imprese escluse dai requisiti per l'accesso alla Cassa integrazione normale.

È un dato di fatto questo ben evidente al responsabile della Uil Angeletti che vuole vederci chiaro sulla preannunciata riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nel disegno di legge delega presentato dal Matteo Renzi: "chiediamo di essere consultati in tempo utile dal governo per capire quali saranno le novità". Il nuovo ammortizzatore sociale dovrebbe, secondo le intenzioni di Renzi, vedere la luce nel 2016 e sostituire gli attuali sostegni in materia di Aspi e Mini-Aspi e soprattutto estendere la tutela anche nei confronti dei lavoratori non subordinati. 

I sindacati vogliono anche comprendere i dettagli del decreto che dovrebbe limitare l'utilizzo della Cassa integrazione guadagni in deroga fino alla sua scomparsa, prevista, per l'appunto, nel 2016. Il governo dovrebbe infatti approvare un decreto contenente una stretta sui requisiti e durate più brevi rispetto a quelle attuali.

Una garanzia universale sostituirà Aspi e mini Aspi. Spetterà a tutti i lavoratori che perdono il lavoro anche non subordinato.

La maggior parte degli interventi in materia di politiche attive e passive per il lavoro è stata demandata al disegno di legge delega che l'esecutivo dovrebbe presentare in Parlamento nei prossimi giorni.

Secondo le anticipazioni fornite dal Ministero del Lavoro le novità dovrebbero razionalizzare, semplificare e rendere più efficienti i servizi per l'impiego e degli ammortizzatori sociali che verranno gradualmente sostituiti dal 2016 con uno strumento universale.

Ma molte novità dovrebbero interessare anche il fronte degli adempimenti previsti per i datori di lavoro oltre ad una completa rivisitazione delle attuali forme contrattuali, giudicate ormai non più in linea con i tempi da Renzi.

L'iter quindi è chiaro. Il governo punta a far approvare un disegno di legge delega attraverso cui poi procedere, entro sei mesi dall'approvazione, alla pubblicazione dei decreti legislativi che riordineranno il mercato del lavoro.

Tra le novità che ha anticipato il dicastero del lavoro c'è la creazione di una Agenzia nazionale per l'Impiego a cui verrà affidata la gestione delle politiche attive e passive del lavoro con la compartecipazione dello Stato, Regioni e Province autonome e con il coinvolgimento delle parti sociali.

L' agenzia dovrebbe anche avere un raccordo con l'Inps e con tutti gli altri enti che hanno competenza in materia di incentivi. Tra gli obiettivi che si prefissa il governo c'è comunque quella di lasciare un maggior spazio alle agenzie private per favorire una migliore mobilità del mercato del lavoro e una maggiore efficienza e rapidità dell'incontro tra domanda ed offerta.

Di grande importanza le misure proposte in tema di ammortizzatori sociali. Renzi propone la sostituzione di Aspi e mini Aspi con un sistema di garanzia universale previsto in favore di tutti lavoratori. L ' ammortizzatore universale riconoscerà tutele uniformi a tutti coloro che perdono il posto di lavoro, anche in forma non subordinata e terrà maggiormente in considerazione la contribuzione accreditata in favore del lavoratore. 

Nella delega vi sarà anche una maggiore tutela alla maternità. Con la garanzia della corresponsione dell'indennità anche favore delle lavoratrici iscritte alla gestione separata, in particolare quelle a progetto, che attualmente vedono subordinato il loro diritto all'effettivo versamento dei contributi da parte del committente in misura sufficiente alla maturazione del diritto stesso. 

Nella delega dovrebbe vedere la luce quella razionalizzazione delle centinaia di forme contrattuali oggi esistenti. Qui  l'intenzione è privilegiare quelle che consentono l'accesso al mercato del lavoro dei giovani. E in questo ambito del resto che si inserisce il contratto di lavoro tanto pubblicizzato nel Jobs act a cui dovrebbe accompagnarsi una modifica dell'articolo 18 per consentire maggiore libertà di licenziamento almeno nella prima fase del rapporto lavorativo.

Inoltre, secondo le anticipazioni del premier, vedrà la luce un testo unico organico che conterrà tutte le tipologie contrattuali al fine di semplificare il settore. 

Alcune semplificazioni dovrebbero toccare anche i datori di lavoro. Che dovrebbero ottenere lo snellimento delle informazioni da fornire ai Centri per l'Impiego in caso di instaurazione e cessazione del rapporto di lavoro oltre ad un alleggerimento di tutti quegli obblighi documentali previsti nel corso dello svolgimento del rapporto lavorativo.

Nell'apprendistato professionalizzante, la formazione pubblica sarà una mera possibilità lasciata al datore di lavoro. 

Con l'approvazione del decreto legge Poletti (dl 34/2014) sono cambiate nuovamente le regole relative al contratto di apprendistato. L'articolo 2 del decreto legge interviene infatti sul testo unico dell'apprendistato di cui al decreto legislativo numero 167/2011 in diversi punti. Tra le principali novità viene abrogato l'obbligo della forma scritta del piano formativo individuale.

Secondo Giovanna Bernardi dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma la novità alleggerira' l'onere probatorio per il datore di lavoro. La Bernardi ricorda come il piano formativo individuale sia stato fino a oggi un elemento essenziale del contratto di apprendistato.

"Questo consisteva in un allegato al contratto che veniva redatto in forma scritta anche in base ai moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale mediante il quale veniva individuato il percorso formativo che l' apprendista doveva seguire.Il decreto legislativo 167 prevedeva che il piano formativo individuale doveva essere definito entro 30 giorni dalla conclusione del contratto di apprendistato. Ora però il decreto legge 34 ha abrogato l'obbligo di stipulare il piano formativo individuale in forma scritta. Di conseguenza si può ritenere che la formazione effettuata dell'apprendista possa essere provata anche mediante una semplice verifica in concreto della formazione svolta senza alcuna ulteriore formalità in capo al datore di lavoro."

L'altra novità che suscita molte perplessità agli addetti ai lavori è l'abrogazione di quella disposizione introdotta con la riforma della legge 92/2012 che aveva limitato la possibilità di assunzione di nuovi apprendisti alla circostanza che il datore di lavoro avesse confermato, al termine del periodo formativo, almeno il 50 per cento dei rapporti di apprendistato svolti nell'ultimo triennio (limite poi abbassato al 30 per cento fino al 2014).

Per molti infatti, l'abrogazione del vincolo può comportare il rischio di un abuso al ricorso di questa tipologia contrattuale. È vero tuttavia che il tentativo di stabilizzazione del rapporto di apprendistato, voluto con la riforma Fornero del 2012, aveva nei fatti fatto naufragare l'apprendistato in quanto eccessivamente oneroso e vincolante per il datore di lavoro.

Di grande novità invece è l'introduzione della modifica delle modalità di retribuzione degli apprendisti per la qualifica e per il conseguimento del diploma professionale. All'apprendista, per le ore in cui ha svolto formazione professionale, spetterà un equivalente retributivo pari al 35 per cento dell'intero monte ore di formazione.

Controversa poi la facoltizzazione, per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, dell'obbligo di integrare la formazione professionalizzante dell'apprendista con offerta formativa pubblica. 

Con l'entrata in vigore del decreto legge Poletti viene meno la necessità di giustificare anche le proroghe dei contratti a termine.

È entrata in vigore la norma che elimina per tutti i rapporti a tempo determinato l'obbligo di indicare le esigenze di carattere tecnico organizzativo produttivo per le quali il datore di lavoro ha stipulato un contratto a tempo. È quanto ha stabilito il decreto legge Poletti dl 34/2014 entrato in vigore lo scorso 21 marzo.

La nuova normativa semplifica gli oneri delle imprese eliminando i dubbi interpretativi ed i vari contenziosi giudiziari che potevano derivare dall'apposizione di una causale non chiara.

Sappiamo tutti infatti quanto era difficoltoso per i datori giustificare quelle esigenze tecnico produttive che avevano indotto il datore ad apporre il termine al contratto. Esigenze spesso oscure o fittizie che esponevano il datore al rischio di essere portato in tribunale.

Dal 21 marzo quindi via libera alla semplificazione del contratto a tempo determinato. Il datore dovrà da questa data esclusivamente verificare se il rapporto di lavoro rispetta il massimo di durata prevista dalla legge, fissato in 36 mesi, e stabilire se rientra nei nuovi limiti quantitativi fissati dalla legge, pari al 20 per cento dell'organico (con alcune eccezioni individuabili nei contratti stipulati per esigenze di carattere sostitutivo oppure stagionale).

Insomma il datore dovrà effettuare una semplice operazione aritmetica per verificare che l'incidenza dei rapporti a termine, rispetto all'organico complessivo dei dipendenti dell'azienda, sia mantenuta al di sotto del 20%.

Il limite dei 36 mesi è comunque non assoluto in quanto restano ferme le norme individuate dal decreto legislativo 368/2001 che consentono alla contrattazione collettiva la facoltà di individuare un arco temporale più ampio. Anche il limite del 20 per cento dell'organico complessivo può essere derogato attraverso la contrattazione collettiva.

Viene modificata anche in maniera significativa la gestione delle proroghe del contratto. Infatti se fino a pochi giorni fa il datore poteva prorogare il contratto solo una volta e sempre che questa fosse dovuta a ragioni oggettive, dal 21 marzo la proroga diventa del tutto libera. Cioè non più condizionata alla sussistenza di alcuna ragione oggettiva. Inoltre  il numero delle proroghe ammesse sale fino ad 8 fermo restando l'obbligo di rispettare sempre il tetto massimo di 36 mesi.

Considerando che con la proroga non trovano applicazione gli stop and go, cioè gli intervalli minimi di tempo tra un contratto e l'altro, il datore potrà liberamente gestire il contratto articolandolo come meglio crede a seconda delle sue esigenze.

Il decreto legge Poletti non modifica invece la disciplina dei rinnovi che come sappiamo presuppongono, al contrario delle proroghe, la scadenza di un contratto precedente e la stipula di uno nuovo. In tal caso alla fine di un contratto a termine sarà possibile stipularne uno nuovo solo a condizione che sia trascorso un intervallo minimo di tempo pari a 10 o 20 giorni a seconda se il contratto scaduto avesse rispettivamente una durata inferiore o superiore a sei mesi.

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