Lavoro

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L’obiettivo è quello di eliminare il fenomeno degli importi irrisori e garantire un tasso di congrua remunerazione dei contributi versati.

Kamsin Dopo aver presentato una proposta di legge per eliminare il fenomeno degli importi irrisori delle pensioni dei connazionali emigrati, abbiamo presentato anche una interrogazione al Ministero del Lavoro e al Ministro dell’Economia e delle Finanze per sollecitare l’aumento dell’importo minimale mensile acquisito in virtù del cumulo dei periodi contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale. Ne ha dato notizia oggi l'Onorevole Fabio Porta (Pd).

Come si ricorderà in base alla legge n.335/95 e con effetto dal 1° settembre 1995 fu istituito per le pensioni italiane in regime internazionale un minimale di pagamento pari a un quarantesimo del trattamento minimo per ciascun anno di contribuzione (da lavoro, figurativa e volontaria) fatto valere in Italia.

Tale minimale prescinde dal reddito del pensionato e da una sua eventuale titolarità di una pensione estera, e trova applicazione quale che sia il regime di calcolo (retributivo, misto o contributivo) delle prestazioni. In sostanza i nostri connazionali futuri pensionati o già titolari di pensione in convenzione bilaterale (con i Paesi extracomunitari) o multilaterale (con i Paesi comunitari) in virtù della vigente normativa hanno diritto per ogni anno di contribuzione accreditato in Italia ad un importo minimo pari a 12,56 euro (cioè a un quarantesimo di 502,38 euro che è l’importo del trattamento minimo per il 2015).

Ciò significa, per esempio, che chi ha versato 5 anni di contribuzione in Italia e acquisito il diritto a un pro-rata in regime internazionale, ha diritto ad un importo minimale mensile di appena 63 euro. Si tratta di importi obiettivamente insufficienti a garantire un tasso di congrua remunerazione dei contributi versati nei casi in cui, che non sono pochi, la pensione “a calcolo” – cioè basata sui contributi effettivamente versati e non maggiorata dalla integrazione al minimo (prestazione questa oramai in pratica non più esportabile all’estero) – sia di importo irrisorio a causa della remota collocazione nel tempo, del numero dei contributi versati in Italia e dell’inadeguatezza dell’attuale sistema di rivalutazione di tali contributi.

Ora – sostiene l’On. Porta – a quasi venti anni dall’introduzione dell’importo minimale mensile, che già allora era di valore assolutamente risibile, si ritiene opportuna una sua elevazione che corrisponda più equamente allo spirito della legge che voleva introdurre una garanzia minima di salvaguardia economica per i pensionati in convenzione le cui pensioni erano (sono) solitamente di importo irrisorio anche a fronte di numerosi anni di contribuzione accreditati in Italia.

L’interrogazione (che ha fatto seguito alla proposta di legge AC 1626 che è stata assegnata alla Commissione Lavoro e il cui iter inizierà dalla sede referente e sarà sottoposto ai pareri delle Commissioni Affari Costituzionali, Affari Esteri, Bilancio e Affari Sociali.) intende sollecitare le autorità competenti a portare l’importo minimale mensile da un quarantesimo ad un ventesimo del trattamento minimo per ogni anno di contribuzione versato in Italia, in modo che tale importo diventi, per l’anno in corso, pari a 25 euro al netto delle eventuali maggiorazioni sociali e delle prestazioni familiari. Si tratta di un cifra comunque modesta ma certamente più dignitosa e congrua. L’On. Porta ha affermato che si aspetta una risposta rapida e positiva da questo Governo che deve dimostrare di avere a cuore gli interessi e i bisogni concreti dei nostri connazionali.

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E' stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il Decreto numero 86985 del 9 Gennaio 2015 con il quale viene istituito presso l'inps il fondo di solidarietà di settore per il personale delle aziende di trasporto pubblico. Kamsin Destinatari degli interventi del Fondo sono i lavoratori delle aziende, sia pubbliche che private, che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti e che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore gia' costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocita'.

Le prestazioni. Il Fondo provvede all'erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente. 

L'assegno straordinario. Il fondo eroga le prestazioni integrative dell'assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) nonchè gli assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo.

Si ricorda che la misura degli assegni straordinari e' determinata dagli accordi stipulati tra le parti firmatarie dell'accordo dell'8 luglio 2013, con riferimento al periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza della pensione di vecchiaia o anticipata.

La fruizione dell'assegno straordinario non e' cumulabile con la percezione di reddito da lavoro subordinato o autonomo, con la conseguente riduzione dell'assegno fino a concorrenza dei predetti redditi. Al lavoratore destinatario dell'assegno straordinario e' fatto obbligo, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante l'intero periodo di fruizione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione, all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di eventuali rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca o della rideterminazione dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

La contribuzione previdenziale correlata e' versata dal Fondo all'Istituto previdenziale per il periodo di erogazione degli assegni straordinari di cui al comma 1, lettera c), ove ai fini della maturazione della pensione difetti il requisito dell'anzianita' contributiva.

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Il premier Matteo Renzi ha firmato il dpcm che disciplina l'assegno di 960 euro annui per i nuovi nati. Il provvedimento attende ora il passaggio in Gazzetta Ufficiale.

Kamsin Ai nastri di partenza il bonus bebè, il sostegno economico pari a 960 euro annui per incentivare le nascite e adozioni contenuta nella legge di stabilità 2015. Il premier Matteo Renzi ha firmato il dpcm e il provvedimento attende ora il passaggio in Gazzetta Ufficiale, per entrare in vigore dopo 15 giorni.

Il decreto dà tempo 90 giorni per presentare la domanda all'Inps (90 giorni a partire dalla nascita del figlio), domanda che avrà validità per tutto il triennio in cui opera il bonus (negli anni successivi al primo occorrerà ripresentare all'Inps soltanto l'Isee).

La struttura del bonus. L'assegno è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 al fine d'incentivare nascite e adozioni, contribuendo alle spese di sostegno dei figli. Spetta per le nascite e le adozioni avvenute e che si verificheranno dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017. Ne hanno diritto i cittadini italiani, comunitari e stranieri (extracomunitari) in presenza di tre requisiti:
residenza in Italia; possesso da parte del nucleo familiare cui appartiene il genitore che ne fa richiesta di un Isee non superiore a 25 mila euro; quando si tratti di cittadini stranieri, possesso del cosiddetto «permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo».

L'importo. La misura dell'assegno dipende dall'Isee della famiglia di appartenenza del genitore che ne fa richiesta. Se l'Isee è inferiore a 7 mila euro l'assegno annuo raddoppia e passa a 1.920 euro per ogni neonato o bambino adottato. Se l'Isee pari o superiore a 7 mila euro (e sino a 25mila) il bonus è di 960 euro per ogni neonato o bambino adottato. Il bonus è erogato mensilmente erogato mensilmente (la rata è di 160 euro nel primo caso e di 80 euro nel secondo. 

L'assegno spetta dal mese di nascita o di adozione del bambino fino al mese in cui spegne la terza candelina, ovvero fino al terzo anno d'ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione. Sull'assegno non si pagano tasse, non concorrendo alla formazione del reddito complessivo dei genitori che l'intascano.

Domanda entro 90 giorni. L'assegno è corrisposto a domanda, da presentarsi all'Inps. I genitori avranno 90 giorni di tempo per la presentare la domanda per le nascite/adozioni già intervenute e 90 90 giorni dalla nascita/adozione per quelle future. La domanda ha validità triennale (a partire dalla nascita).

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Raggiunti i requisiti per il pensionamento di anzianità, decadono dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI dalla data di apertura della c.d. finestra di accesso.

Kamsin L'esercizio dell'opzione donna esclude l'Aspi e la Mini-Aspi. Le lavoratrici che percepiscono l'indennità di disoccupazione e che hanno optato per la liquidazione alla pensione con il sistema di calcolo contributivo perderanno l'assegno Aspi a partire dalla prima data decorrenza utile della prestazione pensionistica. La novità è stata illustrata dall’Inps (circolare Inps 180/2014), sulla base dei chiarimenti forniti dal ministero del lavoro sulle ipotesi di accesso e di decadenza dalle nuove prestazioni introdotte dalla riforma Fornero (legge n. 92/2012).

Aspi e mini-Aspi si potranno dunque intascare fino all'apertura della prima finestra utile per la decorrenza della pensione, anche se la pensione non viene effettivamente liquidata (ad esempio per un ritardo della presentazione della domanda di pensione, volontà di chi ne ha diritto).

Per non subire un vuoto economico, pertanto, chi ha già optato ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 per la liquidazione del calcolo contributivo dell'assegno dovrà produrre domanda di pensione entro l'apertura della finestra mobile. In caso contrario le lavoratrici vedranno la cessazione dell'erogazione dell'assegno di disoccupazione.

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A cura di Paolo Ferri, Direttore Patronato Acli

La disoccupazione giovanile (15-24 anni) nel 2014 cresce di 2,6 punti percentuali arrivando al 42,7%. Il picco si e' registrato per le giovani donne del Mezzogiorno.

Kasmin Nella media del 2014 cresce il tasso di disoccupazione raggiunge il 12,7% dal 12,1% di un anno prima.  Il tasso ha raggiunto i massimi dal 1977. Anche nel quarto trimestre 2014, la disoccupazione ha un tasso pari al 13,3%, in crescita di 0,6 punti percentuali su base annua. E' quanto ha reso noto oggi l'Istat.

Mentre il tasso a gennaio si e' attestato al 12,6%. In base alle stime dell'Istat dopo il calo di dicembre, a gennaio il tasso di disoccupazione e' diminuito ancora di 0,1 punti percentuali, tornando sullo stesso livello di 12 mesi prima. La disoccupazione giovanile (15-24 anni) nel 2014 cresce di 2,6 punti percentuali arrivando al 42,7%. Il picco si e' registrato per le giovani donne del Mezzogiorno.

Poletti: risultato incoraggiante. Il lieve incremento registrato anche a gennaio (+ 11 mila rispetto al mese di dicembre) porta ad un aumento complessivo di 131 mila occupati su base annua. E' un risultato incoraggiante dopo diversi anni di caduta dell'occupazione, che - insieme ai segnali positivi di crescita della produzione industriale e della fiducia di imprese e consumatori - fa intravedere la possibilita' di un 2015 migliore per l'occupazione e l'economia, con un quadro di maggiore stabilita' in grado di favorire gli investimenti delle imprese". E' quanto afferma il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, commentando i dati Istat di oggi relativi ad occupati e disoccupati. "Nei prossimi mesi - sottolinea Poletti - potremo anche vedere l'effetto pieno delle misure varate dal Governo con la riforma del lavoro e con la legge di stabilita' per sostenere la ripresa e, in particolare, per favorire l'occupazione stabile: la decontribuzione triennale per i nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato, la deducibilita' dal calcolo dell'Irap e l'introduzione del nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Anche la riduzione della precarieta', a seguito dell'abolizione delle tipologie contrattuali piu' precarizzanti, potra' favorire - conclude - la ripresa dei consumi, in quanto da' alle persone una prospettiva piu' certa e definita".

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Sono oltre 320 mila lavoratori in cassa integrazione a zero ore da gennaio a oggi, per un taglio del reddito pari a circa 417 milioni di euro, ovvero circa 1.300 euro netti in meno in busta paga per ogni singolo lavoratore. È quanto emerge dal rapporto di febbraio dell'Osservatorio Cig della Cgil, sulla base di elaborazioni delle rilevazioni sulla cassa condotte dall'Inps. Nelle regioni del nord si registra il ricorso più alto alla cassa integrazione.

Al primo posto per ore di cassa integrazione autorizzate nei primi due mesi dell'anno c'è la Lombardia con 29.331.625 di ore che corrispondono a 87.297 lavoratori (prendendo in considerazione le posizioni di lavoro a zero ore). Segue il Piemonte con 17.067.435 di ore di cig autorizzate per 50.796 lavoratori e il Veneto con 8.497.717 di ore per 25.291 persone. Mentre per il Mezzogiorno è la Campania la regione dove si segna il maggiore ricorso alla cig con 5.875.767 di ore per 17.487 lavoratori.

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