Lavoro

Lavoro

E' in vigore da ieri, per i neo assunti, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Kamsin Parte il Jobs Act e «quest'anno» ci saranno «molte più assunzioni che licenziamenti: sono pronto a scommetterlo e molto dipenderà dal Jobs act che rende molto più semplice assumere». Parola del premier Matteo Renzi. «E una grande rivoluzione perché porterà finalmente l'Italia fuori dalle secche della disoccupazione». Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, intanto, scommette su un solo «20% di errori o di scontenti» e parla di «fase nuova». Mentre dal sindacato il leader della Uil Carmelo Barbagallo avverte che «sarà più facile ridurre le tutele dei lavoratori e licenziare: questa è l'unica certezza».

Articolo 18. Il fulcro della Riforma (si veda il Dlgs 23/2015) è l'abolizione del reintegro: per i nuovi assunti a tempo indeterminato il reintegro nel posto di lavoro resta solo in caso di licenziamento nullo o discriminatorio e nei casi di licenziamento disciplinare nel quale il giudice riconosca che il fatto materiale contestato «non sussista». Negli altri casi ingiustificati e nei licenziamenti economici la tutela è rappresentata da un indennizzo economico «certo e crescente» con l'anzianità di servizio (due mensilità ogni anno di servizio con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità). Per le piccole imprese restano le regole attuali (indennizzo cresce di una mensilità per anno di servizio con un minimo di 2 ed un massimo di 6 mensilità). L'indennizzo monetario vale anche per i licenziamenti collettivi in caso di violazione delle procedure e dei criteri di scelta sui lavoratori da licenziare (da 4 a 24 mensilità). La riforma si applica anche ai sindacati ed ai partiti politici.

Ammortizzatori sociali. Per quanto riguarda l'altro decreto, quello sugli ammortizzatori sociali, viene introdotta la Naspi, acronimo che sta per nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego. Varrà dal primo maggio. Chi perde il lavoro e ha almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni avrà diritto ad un sussidio pari alla metà delle settimane per le quali si sono versati contributi. La durata massima sale a 24 mesi nel 2015 e nel 2016; 18 mesi poi nel 2017. Per cui chi ha lavorato per tutti i 4 anni antecedenti alla disoccupazione avrà un assegno fino a 104 settimane, due anni. Almeno sino al 2016.

Il sussidio è commisurato alla retribuzione ma non può superare i 1.300 euro mensili, dopo i primi 4 mesi diminuisce del 3% al mese, ed è condizionato alla partecipazione del disoccupato a iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale.

In attesa del riordino delle forme contrattuali, si introduce in via sperimentale per il 2015 un trattamento di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi e anche a progetto (iscritti alla gestione separata Inps). Poi c'è l'Asdi, un assegno previsto in via sperimentale per quest'anno che verrà riconosciuto a chi, scaduta la Naspi, non ha trovato impiego e si trova in una condizione «economica di bisogno». Sarà prioritariamente riservato ai lavoratori in età vicina al pensionamento, con una precedenza per chi ha minori a carico. La durata dell'assegno è di 6 mesi, sarà pari al 75% della Naspi e verrà erogato fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo specificamente costituito.

seguifb

Zedde

guidariformalavoro

E' la denuncia di un dossier Inps: il «fondo volo» pesa sulla fiscalità generale addirittura per il 96%. I cittadini mantengono trai quasi diecimila cassintegrati 152 che prendono da dieci a ventimila euro. Più due che sfiorano i trentamila.

Kamsin Il Fondo speciale per il Trasporto aereo (Ftsa) finisce sotto accusa. Sul sito web dell'Istituto è stata pubblicata una scheda informativa sul funzionamento e i numeri del Fondo, che garantisce prestazioni di integrazione al reddito in situazioni di crisi a una platea potenziale di 150 mila lavoratori del settore, sia di terra che di volo. Le prestazioni erogate dal Fondo sono però d'oro rispetto a quelle di un normale cassintegrato di altre categorie: l'integrazione al reddito è infatti pari all'80% dell'ultima retribuzione e può arrivare fino a 7 anni e superano di frequente spesso gli 8mila euro mensili lordi con punte vicine ai 20mila euro.

Prestazioni del genere se fossero tutte a carico dei fruitori sarebbero accettabili. Ma la scheda Inps dimostra che il 96% delle entrate è garantito dalla fiscalità generale, che contribuisce al Ftsa con un prelievo di 3 euro per ogni biglietto aereo acquistato. «Un prelievo regressivo», sostiene l'Inps, perché è uguale per tutti: dai voli low cost a quelli in classe business. Per il resto, il Fondo è «alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro (0,375%) e dei lavoratori (0,125%) del settore» ma questo versamento è calcolato solo su una parte della retribuzione: «Ad esempio, un pilota che percepisce un salario mensile di 10.000 euro, di cui circa 4000 euro di indennità di volo, versa al Fondo un contributo di 7,5 euro mensili». In caso di sospensione per cassa straordinaria o di mobilità «percepisce 8mila euro mensili tra prestazione integrativa (6832 euro) e prestazione di base (1.168 euro)».

Per capirci, dice l'Istituto di previdenza, il fondo «preleva circa 220 milioni all'anno dai contribuenti, più del finanziamento annuo per la lotta alla povertà attraverso il Sostegno' di inclusione attiva». Per un totale, dal 2007 al 2014, di quasi un miliardo e 400 milioni di euro. Una somma stratosferica. Servita per pagare ai cassintegrati delle varie compagnie aeree in crisi 80% «della retribuzione comunicata dall'azienda all'Inps al momento della richiesta del trattamento integrativo, fino a un massimo di 7 anni». Il che ha significato il pagamento nel 2012, l'anno di picco, di 4366 assegni mensili superiori ai 2000 euro, 896 superiori ai 5mila, 399 superiori ai 10mila e 35 che sfondavano addirittura i 20 mila euro lordi. Oggi, certo, sono calati. Ma esistono ancora «casi limite in cui la prestazione si avvicina ai 30 mila euro lordi al mese». Cifre da capogiro rispetto al tetto di 1.168 euro previsto per la cassa integrazione dei comuni mortali.

seguifb

Zedde

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo che sostituirà, a decorrere dal 1° Maggio, l'attuale Aspi. Entra in vigore anche il l'assegno di disoccupazione (Asdi) e l'indennità per i parasubordinati.

Kamsin Con la pubblicazione ieri in GU del decreto legislativo numero 22 del 6 Marzo 2015 si compone l'ultimo tassello della Riforma degli ammortizzatori sociali voluta dal Governo Renzi nel Jobs Act.

La Nuova Aspi. Dal prossimo 1° maggio il decreto introduce la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) alposto di Aspi e mini Aspi. La Naspi è destinata ai lavoratori disoccupati con almeno 13 settimane di contribuzione nel quadriennio precedente il licenziamento e con 30 giorni di lavoro nei 12 mesi precedenti. La nuova assicurazione durerà non più di 104 settimane (78 dal 2017) e avrà un importo massimo di 1.300 euro, con riduzione del 3% al mese per ogni mese successivo al terzo. L'ammortizzatore fornisce una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato; con esclusione dei dipendenti pubblici e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

L'erogazione della Naspi è condizionata alla partecipazione dell'interessato a iniziative di attivazione lavorativa.

L'assegno di disoccupazione. Chi, pur avendo beneficiato della Naspi, dovesse rimanere poi senza occupazione e in condizione di bisogno, potrà ottenere un assegno di disoccupazione (Asdi) per massimo 6 mesi e un importo pari al 75% dell'ultimo assegno Naspi (l'ammontare però può essere incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore.)

Nel primo anno di applicazione della norma, cioè il 2015, è prevista una corsia preferenziale per i lavoratori che appartengono a nuclei familiari con minorenni o che siano prossimi al pensionarnento. Come per la Naspi per avere diritto all'assegno di disoccupazione è necessaria l'adesione a un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego con specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, la disponibilità a partecipare a iniziative di orientamento e formazione e la partecipazione obbligatoria alle iniziative di attivazione proposte.

L'indennità per i parasubordinati. Infine viene riconosciuta un'indennità di disoccupazione (Dis-coll) per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto) iscritti in via esclusiva alla gestione separata. La durata del sostegno è limitata a un periodo massimo di sei mesi (anche questa indennità è legata alla partecipazione ad iniziative di politiche attive).

La Ricollocazione. Nel provvedimento c'è anche il contratto di ricollocazione a cui sono destinati 50 milioni nel 2015 e 20 nel 2016. Lo strumento dovrà garantire una dote individuale proporzionato al profilo di occupabilità del lavoratore e spendibile presso i soggetti pubblici o privati accreditati al servizio di assistenza nella ricerca del lavoro.

seguifb

Zedde

Entra in vigore da oggi il decreto legislativo numero 23 del 6 Marzo 2015, cd. contratto a tutele crescenti. A tutti i nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato sarà riconosciuto solo un indennizzo economico in caso di licenziamento illegittimo. 

Kamsin Si chiude definitivamente l'iter sul contratto a tutele crescenti. Con la pubblicazione ieri in GU del decreto legislativo 23/2015 (qui il testo del provvedimento) entra in vigore la Riforma dell'articolo 18 tanto annunciata dal Governo Renzi. Il decreto riscrive le regole sui licenziamenti superando nella maggior parte dei casi il reintegro dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori con l'indennizzo economico.

Tutti i nuovi assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 potranno essere licenziati, anche in modo illegittimo, di regola con un indennizzo che parte da 2 mensilità per anno di servizio con un tetto di 24 mensilita (c'è tuttavia un indennizzo minimo di 4 mensilità, da far scattare subito dopo il periodo di prova, con l'obiettivo di scoraggiare licenziamenti facili). E' confermata la conciliazione veloce: qui il datore di lavoro puo' offrire una mensilità per anno di anzianita' fino a un massimo di 18 mensilita', con un minimo di due. Per quanto riguarda i licenziamenti disciplinari la reintegra resterà per i soli casi di insussistenza materiale del fatto contestato direttamente accertato in giudizio. Oltre alla reintegra il lavoratore avrà diritto anche ad un risarcimento stabilito dal giudice sino a 12 mensilità piu' i contributi (qui la mappa dei nuovi indennizzi).

seguifb

Zedde

La riforma degli ammortizzatori sociali entra nel vivo. Dal prossimo 1° maggio l'Aspi sarà sostituita dalla Naspi la cui durata ed importo saranno strettamente correlate alla retribuzione media pensionabile dei 4 anni antecedenti la domanda. Kamsin Abbiamo raccolto il parere della senatrice Nunzia Catalfo (M5S) che ci ha esposto il proprio punto di vista e i punti critici della Riforma soprattutto per quanto riguarda il calcolo dell'importo che, secondo il M5S risulterebbe particolarmente penalizzante.

Senatrice quali sono i punti piu' controversi del nuovo ammortizzatore? La parte peggiore è il sistema di calcolo dell'assegno o meglio la sua lenta e graduale riduzione. E' previsto infatti che la NASpI si riduca progressivamente nella misura del 3 per cento al mese dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La percentuale di riduzione, apparentemente esigua, risulta in realtà gravemente penalizzante.

Perchè? Per il reddito preso a base e che dovrà essere rivalutato ogni anno sulla base degli indici Istat del costo della vita, (1195 euro), l'indennità lorda sarà inizialmente di 896,35 euro per arrivare, nel caso di utilizzo di tutte le 78 settimane di copertura, ad un'indennità lorda di 567,55 euro che rappresenta il 47,49 per cento del reddito di cui si godeva al momento della perdita del lavoro. Se si prende ad esame un reddito di 1500 euro lordi (range nel quale rientra la stragrande maggioranza dei lavoratori) l'indennità lorda sarà inizialmente 972,5 euro per arrivare, sempre nel caso di utilizzo di tutte le 78 settimane, ad un'indennità lorda di 615,84 euro che rappresenta il 41,06 per cento del reddito di cui si godeva al momento della perdita del lavoro. Ambedue le cifre citate sono al di sotto della soglia di povertà.

Tale riduzione appare dunque illogica, punitiva ed ingiustificata quasi che la permanenza nella condizione di disoccupazione sia imputabile alla volontà del lavoratore. E' infatti col permanere dello stato di disoccupazione che si andranno progressivamente ad erodere gli eventuali risparmi a cui può fare ricorso il lavoratore che abbia perso il lavoro e dunque sarà proprio nel momento di maggiore necessità che quello stesso lavoratore si vedrà ridurre l'effettivo importo del beneficio in maniera inversamente proporzionale all'aumentare delle necessità;

Cosa avete proposto al Governo? Noi abbiamo formulato un parere, in seno alla Commissione Lavoro del Senato che chiedeva la cancellazione della disposizione in questione. Anzi la si dovrebbe invertire prevedendo un incremento anzichè una riduzione.

Non si rischia in questo modo di incentivare comportamenti poco disponibili alla ricerca di un nuovo lavoro? No. L'obiezione in base alla quale una simile modifica finirebbe per disincentivare il lavoratore a ricercare un'occupazione è facilmente contraddetta tenendo conto della disposizione che condiziona l'erogazione della NASpI "alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti". Al fine di rendere realmente efficace tale meccanismo di condizionalità sarebbe tuttavia necessario dare piena e rapida attuazione alle apposite disposizioni di delega sui servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro, destinando a tal fine consistenti ed adeguati investimenti in capitali e risorse umane.

Alcuni problemi riguardano anche il calcolo della pensione.

Quali? Rispetto alla prima versione dello schema di decreto pubblicata, è stata cancellata la previsione, di cui all'articolo 12, del periodo transitorio per il 2015 per quanto riguarda la contribuzione figurativa che invece viene sin da subito rapportata entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso. In pratica l'assegno pensionistico sarà piu' leggero.

Però il detrimento sarebbe solo sugli assegni medio-alti. Non potrebbe essere accettabile? Sì, a patto che si inserisca una specifica disposizione volta a consentire al lavoratore la possibilità di integrare, mediante versamenti volontari la contribuzione figurativa fino al raggiungimento di un monte contributivo pari a quello che sarebbe spettato in mancanza del riproporzionamento.

Si è posta anche la questione dei lavori stagionali. Come stanno le cose? E' uno dei temi che il Governo non ha affrontato. La nuova disciplina appare svantaggiosa per i lavoratori stagionali che non potranno più coprire il proprio reddito per tutto l'anno, in quanto percepiranno l'indennità per la metà dei mesi lavorati. In pratica chi riusciva a lavorare 6 mesi all'anno, poteva coprire gli altri 6 mesi dell'anno con il sussidio. Dal 1° maggio invece, i lavoratori stagionali, percepiranno la metà dei mesi lavorati (quindi solo per 3 mesi). Il danno economico, per le famiglie che lavorano in posti dove c'è solo lavoro stagionale, sarà enorme. Questa situazione comporterà l'impoverimento dei paesi che vivono di turismo. 

seguifb

Zedde

Le misure sono contenute nella bozza di decreto attuativo del Jobs Act, approvato in via preliminare lo scorso 20 Febbraio dal consiglio dei ministri.

Kamsin Congedo parentale piu' ampio. Almeno per il 2015. Quest'anno, infatti, i genitori potranno fruire del congedo parentale sino ai 12 anni di età del figlio (invece di otto). Sempre quest'anno, i genitori avranno diritto all'indennità di congedo parentale, senza vincoli di reddito, fino all'età di sei anni (e non tre). E' quanto stabilisce la bozza di decreto attuativo del Jobs Act, approvato in via preliminare dal consiglio dei ministri e in attesa del parere delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato.

Congedo Parentale. L'istituto maggiormente toccato dal provvedimento è il congedo parentale, la cui durata resta però invariata. Il periodo massimo di fruizione viene infatti esteso dall'ottavo anno di vita del bambino al dodicesimo. In pratica, le novità andranno a beneficio dei genitori di figli d'età oltre gli otto e fino ai dodici anni (cioè per i nati tra il 2007 e il 2012). Costoro, infatti, beneficeranno di una sorta di «riapertura» dei termini per fruire del congedo parentale: se non lo hanno sfruttato per i sei mesi entro gli otto anni di vita del figlio, i genitori potranno richiederlo nel 2015 fino al compimento dei dodici anni.

Indennità di Maternità. Non solo. I genitori di figli d'età oltre i tre e fino a sei anni (cioè per i bimbi nati tra il 2009 e il 2012), invece, oltre a poter richiedere il congedo fino ai dodici anni del figlio, avranno anche la possibilità di ricevere l'indennità di maternità, senza alcuna condizione di reddito. Si allunga cioè anche il periodo indennizzato dall'Inps il cui importo resta però fissato nella misura del 30% della retribuzione: non più fino al terzo anno di vita del bambino, ma fino al sesto.

Contestualmente inoltre viene abrogata la disposizione che consentiva di continuare a percepire l'indennità dopo il terzo anno a condizione che il reddito individuale dell'interessato fosse inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Congedo ad Ore. Il provvedimento contiene inoltre una spinta all'utilizzo del congedo parentale a ore, possibilità introdotta dalla legge Fornero, e che doveva però essere regolamentata dalla contrattazione collettiva. Considerato che ciò fino a oggi è avvenuto in pochissimi casi, il legislatore ne consente l'uso anche senza disciplina contrattuale fissando alcune regole di carattere generale. In particolare il decreto prevede che ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. Vengono modificati anche i termini di preavviso: da 15 giorni si passa a 5 per il congedo giornaliero e a 2 in caso di congedo ad ore.

Congedo di maternità. Altre modifiche riguardano il congedo di maternità. Da un lato si concede la possibilità per la madre di sospenderlo in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata. Se pertanto il bambino viene ricoverato nel periodo previsto per la cosiddetta astensione obbligatoria (tre o quattro mesi dopo il parto) il periodo può essere sospeso e riprenderà a decorrere dopo le dimissioni del figlio, a condizione che la lavoratrice produca una attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa. Il diritto della sospensione del congedo può essere esercitato una sola volta per ogni figlio. L'altra importante novità è l'estensione del diritto a percepire l'indennità di maternità (direttamente dall'Inps) anche nel caso di risoluzione del rapporto per giusta causa, precedentemente escluso.

Parasubordinate. Il provvedimento estende loro il principio della automaticità dell'indennità di maternità. In questo modo, come per avviene per le dipendenti, le lavoratrici avranno diritto alla prestazione anche in caso di mancato pagamento dei contributi da parte del committente. Inoltre viene esteso anche a loro il diritto all'indennità per cinque mesi in caso di adozioni.

Vittime di Violenza. Novità assoluta è l'introduzione di un congedo retribuito di durata di tre mesi, a favore delle donne vittime di violenza di genere. In particolare, alle lavoratrici dipendenti, pubbliche e/o private, e alla collaboratrici a progetto, inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, tali certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, hanno il diritto di astenersi dal lavoro (sospensione del contratto, nel caso di co.co.pro.) per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.

Diversa però è la tutela retributiva e normativa; infatti, alla lavoratrice dipendente per tutto il periodo di congedo spetta l'intera retribuzione e l'assenza non rileva ai fini dell'anzianità di servizio, della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. La lavoratrice dipendente, infine, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale, verticale od orizzontale, nonché al ripristino del tempo pieno, a sua richiesta.

La durata. Tutte queste novità, è questa è la nota dolente, si applicano per il solo anno corrente (2015) e per le sole giornate di astensione riconosciute nello stesso anno. Resta quindi da chiedersi quanto sia efficace un intervento per un periodo di tempo così limitato. Probabilmente c'è da aspettarsi un rinnovo.

seguifb

Zedde

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati