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Sospese definitivamente le note di rettifica emesse in conseguenza della mancata proroga degli incentivi connessi alla c.d. piccola mobilità.

Kamsin Il nodo legato agli incentivi connessi alla c.d. piccola mobilità trova finalmente un lieto fine. A pensarci è stata la Legge di Stabilità 2015 (art. 1, c. 114 della L. n. 190/2014), la quale ha riconosciuto in favore dei datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, uno sgravio contributivo – disciplinato dagli art. 8, c. 2 e 25, c. 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 - nel limite massimo di 35.550.000 euro. Ragione per cui l’INPS, con il messaggio n. 717/2015, ha disposto la sospensione dell’invio delle note di rettifica nel frattempo emesse in conseguenza della mancata proroga delle disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di mobilità.

L’emendamento, dunque, ristabilisce i diritti e riconosce le legittime aspettative degli imprenditori, i quali si sono visti negare le agevolazioni contributive assegnate per l’anno 2012.

La vicenda - In particolare, la questione riguarda i lavoratori licenziati dalle aziende – che occupano fino a 15 dipendenti – e di quei datori di lavoro che, nel riassumere il lavoratore licenziato, pensavano di poter fruire dell’incentivo ai suoi tempi concesso, per l’anno 2013, dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 264 del 19 aprile 2013, come modificato dal decreto direttoriale n. 390 del 3 giugno 2013. Sul punto, infatti, l’INPS (messaggio n. 150/2013) affermava che:

  • non era possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori licenziati prima del 2013;
  • non era possibile riconoscere  le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013;
  • in via cautelare doveva ritenersi anticipata al 31.12.2012 la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale.

Alla luce della suddetta situazione, con una risoluzione parlamentare approvata il 31 luglio 2014 il Governo era stato impegnato a reperire le fonti di finanziamento per far fronte alla mancata proroga delle disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di mobilità. Ciò ha causato il blocco momentaneo delle iniziative di recupero degli addebiti contributivi, rinviando la spedizione delle note di rettifica alla terza decade di novembre 2014 (INPS messaggio n. 7119/2014).

Successivamente, con il messaggio n. 8889/2014 è arrivato il secondo stop da parte dell’INPS. In pratica, sono state sospese le iniziative volte al recupero dei benefici fruiti dai datori di lavoro relativamente ai lavoratori assunti dalle liste della c.d. "piccola mobilità", limitatamente alle assunzioni, proroghe e/o trasformazioni effettuate entro il 31/12/2012. Di conseguenza, è stata modificata la data di spedizione delle note di rettifica, recanti gli addebiti contributivi corrispondenti, fissandola per la seconda metà di gennaio 2015.

Pertanto, da tale data in poi dovevano essere riavviate le spedizioni delle note di rettifica, con i corrispondenti addebiti contributivi.

Legge di Stabilità 2015A risolvere definitivamente la questione, che si protrae da un paio di anni ormai, è stata l’ultima manovra Finanziaria, stabilendo che “ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro”.

Di conseguenza, è stata definitivamente disposta la sospensione dell’invio delle note di rettifica nel frattempo emesse, in conseguenza della mancata proroga delle disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di mobilità.

L’INPS, infine, ha specificato che non dovranno essere tenute in considerazione eventuali note di rettifica recanti addebiti allo stesso titolo che siano state eventualmente già oggetto di notifica nel mese corrente.

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In caso di minore iscritto alla scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado, il requisito della frequenza si intende rispettato se la presenza è pari, di norma, ad almeno i 3/4 dell'orario scolastico annuale stabilito per legge. Kamsin E' quanto ha chiarito l'Inps, con il messaggio 728/2015. L'indennità va corrisposta - precisa inoltre l'istituto - per le ordinarie frequenze scolastiche, per il periodo ottobre-giugno; nel caso di minori che frequentino scuole professionali per un periodo non sovrapponibile con il normale calendario scolastico, l'indennità va corrisposta per tutta la durata del corso.

Nel caso di pluriminorazione, l'indennità è incompatibile con quella speciale ai ciechi parziali, con quelle di comunicazione, di accompagnamento per i ciechi assoluti e per gli invalidi civili, fatto salvo naturalmente il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

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L'esonero contributivo sarà pari al 100% dei contributi per tre anni, fino a 8.600 euro l'anno. Ma per l'avvio concreto del bonus l'Inps rinvia a ulteriori circolari. L'esonero dal pagamento riguarda anche gli studi professionali.

Kamsin Disco verde dell'Inps ai contributi scontati a chi assume nel 2015 disoccupati da sei mesi. E' quanto ha indicato l'Inps ieri con la Circolare 17/2015 con la quale ha illustrato il nuovo incentivo all'occupazione, previsto dalla legge Stabilità 2015. Possono accedere al bonus tutti i datori di lavoro (imprenditori e non, tra cui anche gli studi professionali) del settore privato che assumono a tempo indeterminato durante tutto il 2015 (ammessi anche i dirigenti, i soci di cooperative se subordinati, i somministrati nonché part time e job sharing). Restano fuori, invece, colf, apprendisti e intermittenti. Tra le condizioni di accesso viene confermata la necessità del rispetto delle leggi, dei contratti e la verifica della regolarità contributiva (Durc). L'esonero è pari al 100% dei contributi dei datori di lavoro, per tre anni, fino a 8.060 euro l'anno.

Per fruirne, però bisognerà aspettare: l'Inps rimanda a futura circolare le istruzioni applicative. Intanto, spiega che il bonus spetta a tutti i datori di lavoro, imprenditori e non (tra cui studi professionali), soltanto per assunzioni a tempo indeterminato, anche se parttime o job sharing, ma non per apprendistato, rapporti domestici e lavoro a chiamata. 

Quanto ai soggetti (lavoratori) che possono essere assunti, non è previsto alcun requisito se non la disoccupazione. In particolare: 1) nel corso dei sei mesi precedenti l'assunzione non deve risultare occupato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; 2) nel corso dei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge Stabilità 2015 (dal 1° ottobre 2014 al 31 dicembre 2014), non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo.

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La durata dell'assegno è pari a 9 mesi. Dal 1° marzo al 30 Novembre 2015. L’ammontare del bonus oscilla tra un minimo di 200 euro ad un massimo di 1200 euro al mese; il beneficio può essere ottenuto solo dai dipendenti pubblici.

Kamsin Ai nastri di partenza il bonus per assistere anziani non autosufficienti. E' stato pubblicato, infatti, ieri dall'Inps il bando ufficiale, riservato ai dipendenti e i pensionati pubblici, ai loro conviventi, ai loro familiari di primo grado, non autosufficienti che eroga un bonus mensile sino a 1200 euro in via sperimentale per il 2015. Per la presentazione delle domande c'è tempo dal prossimo 2 Febbraio sino al 27 Febbraio alle ore 12; dovrà avvenire tramite canale telematico. La durata dell'assegno è di 9 mesi: decorre dal 1° marzo 2015 e termina, salvo proroghe, il 30 Novembre 2015.

Il progetto, denominato Home care premium, è un premio che spetta a chi si prende cura, assiste e supporta a domicilio familiari con handicap gravi, è promosso dall'Inps e rivolto a tutti i dipendenti e pensionati pubblici. Del progetto possono beneficiare anche i minori disabili figli di dipendenti pubblici o pensionati deceduti.

Il contributo mensile è ancorato all'Isee e ad un punteggio che indica il grado di autosufficienza del soggetto beneficiario del trattamento e oscilla tra 300 e 1200 euro, qualora i redditi annuali siano inferiori ad 8mila euro all'anno. Nel bando è previsto anche l'assegnazione di un trattamento integrativo sino ad un massimo di 2400 euro a supporto del percorso assistenziale del beneficiario

La pagina del bando Home Care Premium 2015

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“Il voto della Grecia dimostra che la politica dell’austerita’ e dei tagli indiscriminati allo stato sociale portata avanti della cosiddetta Troika, e’ stata controproducente. Continuare su questa strada significherebbe allontanare settori sempre piu’ ampi di cittadini dalla condivisione della prospettiva di un’Europa piu’ forte ed unita”. Kamsin  Lo dichiara in una nota il Presidente della Commissione Lavoro Cesare Damiano.    “Il segnale che arriva dalla Grecia – aggiunge – dev’essere l’occasione per cambiare strada: si’ all’Europa, no all’austerita’ a senso unico. Occorre dare impulso ad una prospettiva di crescita dell’economia  -prosegue Damiano- a partire dalla quale migliorare l’attuale situazione dell’occupazione e preservare lo stato sociale del continente dal diventare il bancomat da cui attingere per la riduzione del debito. La giusta richiesta nei confronti dell’Europa da parte del premier Renzi di avere maggiore flessibilita’ nei conti puo’, in questa situazione, uscire rafforzata e trarre anche beneficio dalle recenti decisioni del Presidente della Banca Centrale europea Mario Draghi” conclude l’esponente Pd.

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La durata sarà pari alla metà delle mensilità contributive versate fino a un massimo di 6 mesi. Si rimanda un futuro decreto la conferma o meno della tutela dopo il 2015.

Kamsin La bozza di decreto legislativo adottata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 dicembre 2014 introduce, dopo la Naspi e l'assegno di disoccupazione ordinaria (Asdi), una indennità di disoccupazione specifica per i co.co.pro, nome in codice Dis-Coll, in attesa del riordino dei contratti che porterà al superamento graduale di questa forma già oggi in fase di riduzione.

L'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi sarà operativa solo per il 2015 in via sperimentale.  Ne avranno diritto i collaboratori coordinati e continuativi con o senza modalità a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente l'occupazione nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2015.

Requisiti. Per il diritto alla Dis-Coll, nel 2015, occorrerà essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: a) stato di disoccupazione al momento della domanda; b) almeno tre mesi di contributi tra il 1° gennaio 2014 e il giorno di disoccupazione; c) almeno un mese di contributi oppure un rapporto di collaborazione di durata di almeno un mese (purché con compenso pari ad almeno 649 euro, cioè la metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione nel 2015).

La Misura. La misura della DisColl dipenderà dal reddito dichiarato ai fini previdenziali (ciò in base al principio, comune anche alla Naspi, per cui chi più paga contributi ha diritto a prestazioni più pesanti). In particolare, la misura sarà pari al 75% del reddito dichiarato ai fini contributivi per l'anno della cessazione dal lavoro e per quello precedente, diviso per il numero di mesi di contributi, con i seguenti limiti: se il reddito medio non supera i 1.195 euro mensili, l'indennità sarà pari al 75 per cento di tale reddito; se si superano i 1.195 euro mensili l'indennità sarà pari al 75 per cento di tale reddito più il 25 per cento della differenza tra reddito medio e 1195.

L'indennità mensile, in ogni caso, non potrà superare i 1.300 euro mensili, l'importo, inoltre, andrà ridotto progressivamente di un 3 per cento a partire dal quarto mese di fruizione dell'ammortizzatore.

La Durata. La tutela spetterà, infine, per un numero di mesi pari alla metà di quelli di contributi accreditati dal primo gennaio 2014 al giorno di cessazione dal lavoro.

Qualora il beneficiario si impieghi con rapporto di lavoro subordinato, l'indennità viene sospesa d'ufficio a seguito della comunicazione obbligatoria presentata dal datore di lavoro. Se il periodo di sospensione duriameno di cinque giorni l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

Qualora, invece, il beneficiario intraprenda un' attività lavorativa autonoma deve informarne l'Inps e se da tale attività deriva un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, la DisColl è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di fruizione dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La perdita dello stato di disoccupazione comporta il venir meno dell'indennità.

Inoltre, per il periodo di vigenza, la DisColl fa venire meno il diritto all'indennità una tantum di cui all'articolo 2, commi 51-56, della legge 92/2012, prevista a favore dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto iscritti esclusivamente alla gestione separata dell'Inps, operanti in regime di monocommittenza ed in possesso, nel 2013, di un reddito fino a 20.220 euro.

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