Lavoro

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La Delega sulla Riforma del Lavoro prevede l'armonizzazione della disciplina Aspi relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi.

Kamsin Entro la prossima primavera l'esecutivo metterà mano all'Aspi, esercitando la Delega prevista nella legge sulla Riforma del Mercato del Lavoro, il cd. Jobs Act, approvata agli inizi di Dicembre dal Parlamento. La bozza di decreto legislativo potrebbe essere già licenziata durante il prossimo Cdm previsto per il 22 Dicembre e, quindi, passare all'esame delle Commissioni Parlamentari per il definitivo via libera entro Gennaio.

L'obiettivo del Governo è di avviare entro giugno la riforma delle tutele che possono essere concesse ai disoccupati e a coloro hanno perso il posto di lavoro "involontariamente". In attesa del decreto attuativo che fisserà puntualmente le condizioni e i requisiti per la nuova Aspi vediamo quali sono i punti cardine della Riforma.

In primo luogo la Delega prevede il superamento dell'attuale Aspi e mini-Aspi e l'introduzione di un unico ammortizzare sociale la cui durata sarà variabile, personalizzata, in quanto agganciata "alla pregressa storia contributiva del lavoratore". Ci sarà quindi un incremento della durata massima della nuova Aspi per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti. In sostanza non ci sarà piu' la differenza tra Aspi e l'attuale MiniAspi destinata ai precari poichè la durata dei trattamenti sarà rapportata ai contributi versati. Resteranno, comunque, esclusi dalla nuova tutela gli amministratori e sindaci.

In secondo luogo l'Aspi sarà concessa anche ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, almeno fino al loro superamento (come recita la Delega), contratti attualmente rimasti scoperti da ogni forma di garanzia con la riforma Fornero del 2012.

La Legge, inoltre, prevede genericamente una modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni - principio in base al quale le prestazioni di disoccupazione vengono erogate a prescindere dall'effettivo versamento della contribuzione da parte del committente -, prevedendo, prima dell’entrata a regime, un periodo "almeno biennale di sperimentazione a risorse definite".

Chi fruirà della nuova Aspi dovrà, inoltre, seguire particolari percorsi per trovare una nuova occupazione, con il coinvolgimento anche in attività a beneficio delle comunità locali. Nel decreto attuativo saranno adeguate le sanzioni e le modalità di applicazione, per aumentare l'effettività, secondo criteri oggettivi ed uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario del sostegno al reddito che rifiuta una nuova occupazione, o programmi di formazione o che non intenda svolgere attività a beneficio delle comunità locali.

Dopo l'Aspi un ulteriore ammortizzatore sociale - La delega conferisce mandato al Governo anche di introdurre massimali in relazione alla contribuzione figurativa e la possibilità di concedere, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti. Si tratta in pratica di un'indennità di ultima istanza, a carattere universale, che potrà essere concessa a chi ha un Isee basso, da stabilire nel provvedimento attuativo.

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introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa;

4) identico;

5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti

Se il lavoratore è assente per parte del mese, ad esempio, per congedo facoltativo per maternità, malattia, infortunio, congedo straordinario invalidi, permessi sindacali, il Ministero del Lavoro ha stabilito che i giorni di permesso non si riducono.

Kamsin Per assistere un familiare disabile grave il lavoratore ha diritto, tra le altre prestazioni, a tre giorni di permesso al mese. Ma restano sempre tre i giorni nel caso in cui il lavoratore sia assente e quindi non lavori per parte del mese? Sul punto il Ministero del lavoro ha preso, di recente, posizione favorevole agli interessati. Ma per capire bene il problema è utile ricordare come e strutturato il sistema dei permessi.

Premettendo che i tre giorni al mese possono essere presi anche in modo frazionato. In altri termini non è detto che debbano essere consumati tutti insieme. È possibile ai contrario prendere i permessi nei giorni in cui se ne ha bisogno, avendo cura ovviamente di presentare in azienda la preventiva programmazione delle assenze per evitare disguidi organizzativi nelle metodologie di lavoro applicate sul posto. Vediamo dunque di ricapitolare il tutto.

Familiari di primo e secondo grado
Possono avere i permessi per assistere il coniuge e i parenti e affini di primo e secondo grado i seguenti lavoratori: a) coniuge; b) parenti e affini di primo grado: figli, genitori, suoceri, generi, nuore; c) parenti e affini di secondo grado: nonni, nipoti, fratelli, sorelle, cognati.

Familiari di Terzo grado
Ad alcune condizioni il permesso è riconosciuto anche per l'assistenza a familiari di terzo grado. Gli assistibili sono: zii, nipoti (figli di fratelli e sorelle), bisnonni, pronipoti, zii e nipoti acquisiti, ma solo quando i genitori e il coniuge dell'assistito: 1) hanno più di 65 anni; 2) sono a loro volta inabili;  3) sono deceduti; 4) mancano (nel senso di celibi, figlio naturale non riconosciuto, divorziati, separati legalmente, ecc.).

L'assenza: l'apertura del Ministero 
Nel caso in cui i lavoratori siano assenti per qualche giorno del mese, il Ministero ha preso una decisione che va incontro agli interessati delle persone nel senso che, se durante il mese si sono assentati dal lavoro per determinate cause, questo fatto non comporta una parallela riduzione dei tre giorni di permesso.

La situazione è la seguente: Se il lavoratore è assente per parte del mese, ad esempio, per congedo facoltativo per maternità, malattia, infortunio, congedo straordinario invalidi, permessi sindacali, i giorni di permesso restano sempre tre. E questo vale anche per le assenze dovute per ferie. Se invece il diritto ai permessi nasce per la prima volta nel corso del mese (assunzione del lavoratore, riconoscimento lnps del diritto, ecc.), si riducono i tre giorni in proporzione ai periodo mancante. Su questo punto l'Inps precisa che è riconosciuto un giorno di permesso ogni dieci giorni di lavoro.

Il diritto alla fruizione dei permessi in parola non può, però, essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza allo stesso familiare disabile in condizione di gravità. L'unica possibilità di fruizione alternativa sorge tra i genitori di un figlio disabile, i quali, nell'arco dello stesso mese, possono fruire alternativamente e non cumulativamente dei permessi mensili, delle due ore di permesso giornaliero o del prolungamento del congedo parentale. 

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Entro il 31 dicembre 2014 i lavoratori parasubordinati possono presentare domanda all'Inps in via telematica per ottenere l'indennità una-tantum. Le condizioni per averne diritto.

Kamsin E' in arrivo la scadenza per la domanda di indennità una tantum che possono presentare i collaboratori a progetto rimasti disoccupati. Il termine ultimo per inviare in modalità telematica all'Inps la richiesta è fissato al 31 dicembre 2014.

Beneficiari della prestazione sono i collaboratori coordinati e continuativi a progetto che versano i contributi in via esclusiva nella gestione separata. Sono esclusi, pertanto, i collaboratori occasionali, i soggetti titolari di pensione o già iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria e i liberi professionisti senza albo e cassa professionale.

Le condizioni - Ecco di seguito le nuove condizioni che devono sussistere congiuntamente al fine di ottenere l'indennità.

Nell'anno precedente, cioè il 2013, il collaboratore deve: 1) aver svolto la propria attività esclusivamente per un unico committente (regime di "monocommittenza"); 2) aver avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi comprovato dall'iscrizione presso un Centro per l'impiego; 3) aver conseguito un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20 mila euro; 4) far valere almeno 3 mensilità di contribuzione accreditata presso la Gestione separata.

Nell'anno in corso poi, cioè nel 2014, devono risultare accreditati, sempre presso la Gestione separata, contributi per almeno una mensilità. L'indennità è pari a un importo del 7% (5% dal 2016) del minimale annuo di reddito imponibile fissato per le gestioni degli artigiani e dei commercianti (per il 2014, 15.516 euro), moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. La domanda dev'essere presentata all'Inps in modalità esclusivamente telematica entro il 31 dicembre 2014. Solo nell'ipotesi in cui il requisito dell'accredito di una mensilità nell'anno di riferimento (2014) venga maturato a dicembre, il termine per presentare la domanda è prorogato al 31 gennaio 2015.

L'importo dell'indennità è liquidato in unica soluzione se pari o inferiore a 1.000 euro, o in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro se superiore.

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Articolo a cura di Paolo Ferri, Direttore delle Acli

L'Esecutivo studia la proporzionalità degli indennizzi sui licenziamenti economici per le imprese con meno di 15 dipendenti. Il Decreto pronto entro Natale.

Kamsin Il primo decreto attuativo della legge delega sul Jobs Act, dedicato alla nuova normativa sul contratto a tutele crescenti e alla Riforma dell'articolo 18, sarà approvato dall'esecutivo entro dicembre. E' quanto ha indicato il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, in un consiglio dei ministri convocato prima di Natale, intorno al 22 Dicembre. Il ddl poi passerà al vaglio delle Commissioni Parlamentari per un "parere non vincolante".

Il Dlgs farà venir meno, per tutti i nuovi assunti dal 1° gennaio 2015 con contratto a tempo indeterminato, il totem simbolo dello Statuto dei lavoratori: sarà possibile licenziare anche per ingiustificato motivo economico o disciplinare pagando solo un indennizzo economico (e non dovendo piu' reintegrare in servizio il dipendente). La reintegra resterebbe solo per talune fattispecie di licenziamenti disciplinari - da stabilire nel decreto - e per i licenziamenti discriminatori.

L'indennizzo dovrebbe essere pari ad una mensilità e mezza ogni anno di anzianità di servizio sino ad un tetto massimo di 24 mensilità. In ogni caso, per limitare il ricorso al giudice, sarà incentivata la conciliazione: l’azienda potrebbe versare subito un indennizzo al lavoratore, fino a 18 mensilità esentasse, con la possibilità di chiudere l’accordo in un mese.

I nodi da sciogliere riguardano anche gli effetti sulle piccole e medie imprese, cioè quelle con meno di 15 dipendenti a cui, attualmente, non si applica l'articolo 18. L'obiettivo è evitare l'aggravio dei costi e, pertanto, dovrebbe essere confermata la disciplina attualmente vigente: l'indennizzo, in caso di licenziamento illegittimo, oscilla tra le 2,5 e le 6 mensilità massime.

Si ricorda che il contratto a tutele crescenti si applicherà solo ai nuovi assunti. Almeno per ora, dunque, non cambia nulla per chi è già assunto con un contratto a tempo indeterminato. 

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Stop al reintegro nei casi di licenziamento per motivi economici od organizzativi e limiti certi per i licenziamenti disciplinari. Le misure si applicheranno solo ai nuovi assunti con il contratto a tutele crescenti.

Kamsin Con il via libera definitivo del Senato al Jobs Act il Governo cambierà, già entro la fine dell'anno, il sistema di tutele contro i licenziamenti illegittimi. La principale novità su questo fronte è che per tutti i nuovi assunti dal 1° gennaio 2015 con contratto a tempo indeterminato cadrà il totem simbolo dello Statuto dei lavoratori: sarà possibile licenziare anche per ingiustificato motivo economico o disciplinare pagando solo un indennizzo (e non dovendo piu' reintegrare in servizio il dipendente). 

Licenziamenti Economici - In altri termini le tutele dell’art.18 non varranno più per i licenziamenti economici: il lavoratore non potrà più ricorrere al giudice per chiedere il reintegro nel posto di lavoro, gli spetterà invece «un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio».

Si ipotizza una mensilità e mezza ogni anno di anzianità di servizio sino ad un tetto di 24 mensilità. In ogni caso, per limitare il ricorso al giudice, sarà incentivata la conciliazione: l’azienda potrebbe versare subito un indennizzo al lavoratore, fino a 18 mensilità esentasse, con la possibilità di chiudere l’accordo in un mese. A differenza di quanto avviene ora, il reintegro non sarà più possibile nemmeno se la motivazione è «manifestamente insussistente».

Licenziamenti Disciplinari - Sul fronte dei licenziamenti disciplinari la tutela reale rimarrà ma solo per fattispecie limitate assimilabili ai licenziamenti discriminatori. Ed è proprio questo il nodo più complicato da sciogliere. Anche qui la regola è l’indennizzo crescente con l’anzianità, ma in tribunale il reintegro resterà possibile in alcune «specifiche fattispecie» che saranno definite nel decreto attuativo. L’idea è quella di consentire il reintegro solo in caso di insussistenza del fatto materiale che viene contestato al lavoratore (si era ipotizzato anche, in un primo momento, che il reintegro potesse essere disposto solo quando l'azienda accusa il lavoratore di un reato grave che poi si rivela falso).

Ma la definizione è complessa e resta sempre in piedi la cosiddetta opzione spagnola (il cd. opting out): l’azienda potrebbe scegliere l’indennizzo anche se il giudice disponesse il reintegro. A quel punto, però, dovrebbe pagare un indennizzo ancora più alto. In tal caso si passerebbe da un minimo di 6 mesi di stipendio, anche se il dipendente è stato appena assunto ed un tetto massimo piu' alto rispetto a quello base: 30 mensilità, forse 36.

Licenziamenti Discriminatori - Non cambia niente per i licenziamenti nulli o discriminatori, cioè quelli motivati da ragioni politiche, religiose o di orientamento sessuale. In tutti i casi scatterà il reintegro nel posto di lavoro. Si tratta di ipotesi piu' di scuola che di reale applicazione. E' il caso, ad esempio, del datore che licenzia la madre durante il primo anno di vita del bambino o per motivi razziali, sessuali o legati al credo religioso.

PMI - I nodi da sciogliere riguardano anche gli effetti sulle piccole e medie imprese, cioè quelle con meno di 15 dipendenti a cui, attualmente, non si applica l'articolo 18. L'obiettivo è evitare l'aggravio dei costi e, pertanto, dovrebbe essere confermata la disciplina attualmente vigente: l'indennizzo, in caso di licenziamento illegittimo, oscilla tra le 2,5 e le 6 mensilità massime.

L'ambito di applicazione - Come scritto nella delega e come ribadito più volte dal governo, il contratto a tutele crescenti si applicherà solo ai nuovi assunti: non solo i giovani al primo contratto ma anche chi già adesso lavora e cambierà azienda. Almeno per ora, dunque, non cambia nulla per chi è già assunto con un contratto a tempo indeterminato. 

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Il DDl delega sul Jobs Act consentirà al Governo di intervenire per sfoltire il numero degli adempimenti necessari per la gestione del rapporto di lavoro. In arrivo anche una stretta sulle dimissioni in bianco.

Kamsin Razionalizzazione e semplificazione, anche mediante l'abrogazione di norme, delle procedure e degli adempimenti legati alla costituzione e alla gestione rapporti di lavoro. Ma anche per rafforzare il fenomeno delle cd. dimissioni in bianco. Sono queste alcune delle novità contenute nella Delega sul Jobs Act approvata in via definitiva da Palazzo Madama.

L'obiettivo principale resta però quello di semplificare la gestione del rapporto di lavoro per il datore. Per farlo la delega chiede all'esecutivo di "ridurre drasticamente" il numero di atti amministrativi necessari per gestire il rapporto di lavoro di ogni lavoratore con la possibilità di procedere alla semplificazione delle disposizioni interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi e l'unificazione delle comunicazioni della Pa alle imprese.

Anche le Pa dovranno fare la loro parte. Viene infatti introdotto il divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso e il rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei. Piu' in generale, la delega chiede l'individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro.

Lavoro Irregolare - Novità riguardano anche le sanzioni per il lavoro irregolare. La delega prevede, infatti, la revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale.

Dimissioni in Bianco - L'esecutivo dovrà, inoltre, prevedere "modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore". L’obiettivo è limitare una pratica illegale spesso utilizzata ai danni delle lavoratrici per poterle allontanare senza pagare indennità nel caso restino incinta.

Libretto Formativo del Cittadino - Tra le altre novità c'è la revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione nell'ambito della dorsale informativa prevista dalla legge Fornero del 2012 e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro, anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente.

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