Disparità di trattamento
La questione riguarda la diversa tutela approntata dall'articolo 18 nella versione in vigore dal 18 luglio 2012 (dopo l'approvazione della Riforma del Mercato del Lavoro del Governo Monti, legge n. 92/2012). Il comma 4 dell'articolo 18 prevede che il giudice debba sempre ordinare la reintegra sul posto di lavoro (più il risarcimento) nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa.
Analogo rimedio non è previsto invece al comma 7 dell'art. 18 nell'ipotesi in cui il giudice accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo: in questo caso il giudice può scegliere se disporre la reintegra sul posto di lavoro oppure se condannare il datore di lavoro al pagamento di un indennizzo economico onnicomprensivo confermando il licenziamento. Secondo il Tribunale di Ravenna la facoltà di opzione lasciata al giudice viola la Costituzione perché tratta "in modo ingiustificatamente differenziato situazioni identiche, ossia il licenziamento per giusta causa e quello economico". Una differenza di trattamento che è determinata, secondo il Tribunale, da una mera, insindacabile e libera scelta del datore di lavoro di qualificare in un modo o in un altro il licenziamento, cioè come giusta causa o come giustificato motivo oggettivo" pregiudicando così la tutela azionabile dal lavoratore in caso di motivazione manifestamente insussistente.
La decisione
La Corte Costituzionale ha condiviso il ragionamento del Tribunale dichiarando la questione fondata con riferimento all’articolo 3 della Costituzione. La Corte ha ritenuto che sia irragionevole - in caso di insussistenza del fatto - la disparità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa: in quest’ultima ipotesi è previsto l’obbligo della reintegra mentre nell’altra è lasciata alla discrezionalità del giudice la scelta tra la stessa reintegra e la corresponsione di un’indennità.