Assegno Sociale, Quando scattano le maggiorazioni

Franco Rossini Venerdì, 06 Novembre 2015
Anche l'assegno sociale può essere incrementato nei confronti dei soggetti che abbiano compiuto i 70 anni. 
Anche l'assegno sociale è soggetto alle maggiorazioni. L'importo base della misura assistenziale, pari a 448 euro, riconosciuta in favore dei cittadini residenti in italia ultra 65enni con redditi inferiori a circa 6mila euro annui viene di regola maggiorato dal 2001 di una quota fissa pari a 12,91 euro al mese ai sensi dell'articolo 70, legge 388/2000Dal 2002, inoltre, per i pensionati con almeno 70 di età (o con un'età ridotta di un anno ogni cinque anni di contribuzione versata in qualsiasi fondo o gestione fino ad una riduzione massima di 5 anni) la maggiorazione base è stata incrementata di una cifra variabile (pari complessivamente a circa 190 € per il 2016) fino al raggiungimento del cd. milione delle vecchie lire (art. 38, L. 448/2001). 

Per avere diritto a tali incrementi occorre che: 1) il pensionato solo non possegga redditi pari o superiori all'importo annuo dell'assegno sociale e della maggiorazione stessa; 2) il pensionato coniugato oltre al requisito reddituale non possegga redditi cumulati con quelli del coniuge pari o superiori alla somma del limite stesso e l'importo annuo del trattamento minimo del FPLD. 

Teoricamente quindi, nei casi il cui il soggetto non abbia altri redditi, il valore dell'assegno può raggiungere i 638 euro al mese. E' invero frequente che questo importo non possa essere raggiunto a causa della presenza di altri redditi che determinano una riduzione sia del valore dell'assegno sociale sia delle maggiorazioni. Se ad esempio il pensionato ha un reddito di 3mila euro annui l'assegno sociale non spetta in misura piena (448 euro) bensì in misura ridotta pari alla differenza tra il limite di reddito previsto per l'anno in corso (poco meno di 6mila euro) ed il reddito dichiarato. In sostanza prenderà un sostegno pari a circa la metà del suo valore teorico. Stesso discorso vale per le maggiorazioni perchè, secondo la legge, possono essere concesse in misura ridotta fino a concorrenza dei limiti di reddito. 

I redditi da considerare per la maggiorazione. Si ricorda che, per avere diritto alle maggiorazioni, si devono considerare i redditi conseguiti nel corso dello stesso anno nel quale la maggiorazione è corrisposta, conteggiando i redditi di qualsiasi natura compresi quelli esenti da imposte ed i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva.

Non si considerano i redditi derivanti da 1) trattamenti di famiglia; 2) indennità di accompagnamento di ogni tipo; 3) pensione di guerra; 4) indennizzo risarcitorio per i danni subiti da trasfusioni e vaccinazioni; 5) il reddito catastale della casa di abitazione.

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