Due accordi
La Brexit si è realizzata tramite due accordi: a) l'Accordo di recesso (WA acronimo per Withdrawal Agreement) applicabile a favore dei cittadini italiani e loro familiari e superstiti, residenti nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2020; b) l'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA acronimo per Trade and Cooperation Agreement) ed il Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) applicabile ai cittadini italiani, familiari e superstiti, che si trasferiscono in Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021 (o ai britannici che si trasferiscono in Italia). Il PSSC include anche i cittadini di paesi terzi come, ad esempio, gli apolidi e i rifugiati, nonché i loro familiari e superstiti. Il TCA deve essere ancora ratificato ma sia l'UE che il Regno Unito hanno stabilito di applicarlo in via provvisoria sino al 30 aprile 2021.
Prestazioni Salvaguardate
I due trattati hanno salvaguardato le tutele previdenziali. Infatti sia chi rientra nel perimetro di applicazione del WA che del PSSC continua a beneficiare della disciplina comunitaria in materia di totalizzazione dei periodi ai fini pensionistici (Cfr. Circ. INPS 53/2021). Idem in merito alle altre prestazioni sociali e ammortizzatori dato che il PSSC replica i medesimi principi comunitari sia in materia di prestazioni di disoccupazione sia per le prestazioni di malattia, maternità e paternità in denaro.
A differenza dei regolamenti comunitari, invece, il PSSC esclude dal proprio ambito di applicazione le prestazioni familiari. Ciò significa tra l'altro, spiega l'INPS, che ai sensi della legislazione italiana i familiari residenti in Regno Unito dell'avente diritto non possono essere computati nel calcolo della misura di queste prestazioni (ai sensi dell'articolo 2, co. 6-bis del dl n. 69/1988). Nulla cambia, invece, per chi è soggetto al WA a cui continua ad applicarsi la regolamentazione comunitaria (Reg. Cee n. 883/2004 e 987/2009).
Documenti: Circolare Inps 98/2021