Si tratta complessivamente del decimo decreto avente tale finalità che questa volta coinvolge una platea davvero esigua di lavoratori, solo tre, dato che il restante contingente è stato ormai tutelato in virtu' di pregressi provvedimenti aventi tali portata.
La vicenda nasce a seguito della Riforma Sacconi del 2010 (Dl 78/2010 convertito con la legge 122/2010) che ha introdotto, con riferimento ai lavoratori che maturano il diritto a pensione successivamente al 1° gennaio 2011 le cd. finestre mobili in base alle quali l'assegno pensionistico decorre trascorsi 12 mesi (18 se autonomi) dalla data di perfezionamento dei requisiti utili al trattamento di quiescenza. Il citato decreto dispenso' 10 mila lavoratori da questo slittamento e dispose, con riferimento a coloro non rientranti nel predetto contingente, la proroga degli ammortizzatori sociali per il periodo intercorrente tra la data di scadenza degli ammortizzatori sociali e la nuova data di decorrenza della pensione con oneri interamente a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione (art. 12, co. 5-bis Dl 78/2010). Ciò per scongiurare un periodo di vuoto economico tra la cessazione dell'ammortizzatore sociale e l'andata in pensione.
L'intervento è rivolto ai soggetti che si riconoscono nei seguenti profili: a) i lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) i lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; c) i lavoratori che al 31 Maggio 2010, risultavano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Tali soggetti, oltre a risultare derogati dalla legge Fornero in virtu' delle cd. salvaguardie pensionistiche, possono ottenere, altresì, il prolungamento dei predetti ammortizzatori sociali per un numero di mensilita' non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto-legge. La proroga in questione non comporta l'accredito di contribuzione figurativa.
Un esempio
Si immagini un lavoratore salvaguardato dalla legge Fornero che ha raggiunto il diritto a pensione (es. la quota 97) nel marzo 2017 e che avrebbe, pertanto, in base alle regole antecedenti alla Legge Sacconi, visto l'apertura della finestra di accesso al 1° luglio 2017, data in cui cessa l'assegno straordinario di sostegno al reddito a carico dei fondi di solidarietà di settore o l'indennità di mobilità. Per effetto della legge 122/2010 la sua pensione verrà erogata il 1° Aprile 2018, cioè dopo 12 mesi dalla maturazione del requisito della pensione con un vuoto economico di quasi un anno. Con i predetti interventi normativi il lavoratore potrà ottenere, invece, la copertura delle mensilità tra agosto 2017 ed il 1° Aprile 2018.
Per l'accesso al beneficio il Dm ribadisce che i lavoratori, come accaduto con i precedenti provvedimenti, devono presentare domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del DL 78/2010, cioè in occasione dell'apertura della finestra di accesso fissa, precedente all'intervento del decreto legge da ultimo richiamato.