Svista dell'Inps sulle domanda di accesso all'
ottava salvaguardia. L'istituto corregge con il messaggio 289 pubblicato oggi dall'istituto un passaggio erroneo contenuto nella Circolare 193 dei giorni scorsi, documento in cui erano state fornite le istruzioni per la verifica dei requisiti di accesso all'
ottava salvaguardia. Nelle predetta Circolare era stato indicato che i soggetti di cui alla lettera c), comma 214, art.1, L. 232/2016 (autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011,ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013) avrebbero dovuto presentare l'istanza di accesso alla Direzione Territoriale del lavoro
invece che all'istituto di previdenza, come richiesto dalla normativa di legge (
Dm 14 febbraio 2014 richiamato dal suddetto comma 214 della citata disposizione di legge).
Il messaggio pubblicato oggi ripara alla svista indicando, correttamente, che i lavoratori appartenenti a tale profilo di tutela devono produrre l'istanza di accesso all'Inps e non alla DTL, a pena di decadenza entro il 2 marzo 2017. L'Inps precisa, pertanto, che i lavoratori di cui all’art. 1, comma 214, lettera d) (soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale), lettera e) (in congedo ai sensi dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001), lettera f) (con contratto a tempo determinato) devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 2 marzo 2017, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 41 del 29 dicembre 2016 a cui si rimanda integralmente. Chi si trova nel seguente profilo deve, pertanto, fare attenzione ad aver inoltrato correttamente l'istanza di accesso.
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Documenti: Circolare Inps 193/2017