Il comma 265, lettera d) della legge 208/2015 nell'istituire la settima salvaguardia ha infatti precisato che possono inoltrare istanza di accesso alla pensione solo i lavoratori che nel corso del 2011 avevano fruito del congedo biennale, fruibile in modo continuativo o frazionato, di cui all'articolo 42 del Dlgs 151/2001 a condizione, peraltro, che il parente assistito risulti essere un figlio del beneficiario del congedo. Nessun riferimento invece a quei lavoratori che avevano fruito dei permessi mensili di cui alla predetta legge 104/1992 che pertanto, questa volta, restano esclusi dal beneficio.
Fuori dalla tutela, a differenza delle precedenti salvaguardie, anche i lavoratori agricoli e gli stagionali che nel 2011 avevano concluso il rapporto di lavoro a tempo determinato senza rioccuparsi successivamente in contratti di lavoro stabile. L'articolo 1, comma 265, lettera e) della legge 208/2015 reca infatti una salvaguardia nel limite di 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato. Un limite volto a togliere il beneficio a coloro che fanno ricorso, per la natura del proprio lavoro, a più contratti a tempo determinato nel corso dell'anno, come ad esempio i lavoratori del settore turistico o termale.
L’articolo 1, comma 268, della legge n. 208 del 2015 prevede che l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori che intendono avvalersi del beneficio della salvaguardia, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Per la sola categoria dei genitori in congedo continua, però, a trovare applicazione il criterio adottato in occasione delle precedenti salvaguardie della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile di vecchiaia o anzianità. Ciò in quanto, nel loro caso, il rapporto di lavoro non è ancora cessato e quindi non può adoperarsi il criterio della data di cessazione del rapporto.