Quest'anno i minimi da versare risultano più salati a causa dell'adeguamento dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo che, come noto, ha fatto registrare un incremento nella misura dell’1,1 per cento. Gli iscritti pertanto dovranno versare un contributo soggettivo minimo di 210,98€ a cui aggiungere 42,20€ di contribuzione integrativa e altri 5 euro per la maternità; per un totale di 258,18€.
Il rispetto della scadenza è importante. I minimi possono essere anche pagati successivamente al 30 settembre, in occasione del pagamento della contribuzione (a saldo) calcolata sulla totalità dei redditi percepiti nel 2018 (che vanno dichiarati in genere entro il 31 luglio dell'anno successivo), ma in tal caso l'onere dovrà essere maggiorato della sanzione per ritardato pagamento prevista dal regolamento Inpgi.
Le agevolazioni
Restano anche quest'anno le agevolazioni contributive per i giovani giornalisti, cioè coloro che hanno un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni. Nei confronti di questa categoria il contributo minimo e quello integrativo è ridotto al 50% ed è, pertanto, pari a 131,59€. A tal fine, l’anzianità deve essere valutata alla data del 30 settembre 2018, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo professionale (elenco professionisti, registro praticanti e/o elenco pubblicisti). Per l’anno 2018 potranno, quindi, versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 30 settembre 2013. Anche i giornalisti che risultino titolari di altro trattamento pensionistico diretto al 30 settembre 2018 (anche a carico di altra gestione previdenziale come, ad esempio, l'Inps) hanno diritto al versamento del contributo soggettivo in misura ridotta della metà. L’eventuale titolarità di trattamenti pensionistici a favore dei superstiti (pensioni di reversibilità e/o indiretta) e gli assegni previsti a favore dei ciechi e degli invalidi civili non danno però luogo alla riduzione del contributo minimo.
Modalità di versamento
Il pagamento dei predetti contributi dovrà essere eseguito con il Modello F24/Accise, reperibile sul sito dell’INPGI ed in quello dell’Agenzia delle Entrate (nella sezione modelli di versamento), che dovrà essere compilato indicando, quale contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato (non è ammesso il versamento da parte di soggetti diversi) ed utilizzando i codici allegati nella Circolare sopra indicata.
Esenzioni
Non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2018 svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, l’interessato deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione. Del pari possono non pagare i contributi i giornalisti iscritti alla Gestione separata che - alla data del 30/09/2018 - non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine del 2018 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica. In tal caso, però, costoro dovranno inviare una comunicazione scritta di cessata attività all'Istituto. Questi ultimi, se interessati ad ottenere la copertura contributiva nell'anno 2018 - pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali - possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi.
Il sistema dei contributi
Nella gestione separata dell'Inpgi i lavoratori versano un contributo annuo soggettivo pari al 10% (5% per le categorie agevolate) del reddito professionale netto dichiarato più il 2% a titolo di contribuzione integrativa. Il contributo minimo di cui si è appena riferito costituisce, quindi, un acconto rispetto al saldo che verrà pagato l'anno successivo sulla totalità dei redditi percepiti nell'anno. Peraltro il riconoscimento di un anno ai fini pensionistici nelle gestione avviene, solo nel caso in cui il lavoratore versi un contributo non inferiore al 10% (ridotto al 5% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 (per il 2018 pari quindi a 15.710,00 euro). In presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa - rapportata al predetto importo minimo - ed è riconosciuta, in ogni caso, un’anzianità pari ad almeno una mensilità.