I titolari di prestazioni di invalidità civile ancorate al reddito (per esempio assegno mensile o pensione di inabilità) sono tenuti per legge a comunicare annualmente i propri redditi all’INPS (modello RED) o all’Agenzia delle entrate (730, UNICO) per il calcolo delle prestazioni di invalidità civile. Lo rende noto l'INPS in una nota stampa in cui avverte che coloro che ancora ad oggi non hanno comunicato i redditi stanno ricevendo dall’INPS una raccomandata, con cui viene comunicata la sospensione temporanea delle prestazioni di invalidità civile in godimento. Indicazioni in tal senso, del resto, erano già state fornite con il messaggio n. 2756/2021 lo scorso mese di luglio.
Le prestazioni saranno nuovamente erogate solo dopo che l’interessato, beneficiario della pensione, avrà comunicato all’Istituto i redditi mancanti presentando domanda di ricostituzione reddituale, accedendo direttamente con il proprio SPID, CIE e CNS al sito web dell’Istituto ovvero tramite i servizi offerti dai Patronati delegati a tale attività.
Una volta sospesa la prestazione, gli interessati avranno ulteriori 120 giorni di tempo per comunicare i redditi mancanti relativi agli anni dal 2017 al 2021. Dopo i 120 giorni la prestazione sarà definitivamente revocata e saranno recuperate le erogazioni non dovute. L'Inps spiega che in questa fase non sono interessate le pensioni erogate ai beneficiari con amministratore di sostegno o con rappresentante legale o con tutore che non abbiano comunicati i redditi: per loro la comunicazione della sospensione sarà inviata nei primi mesi del prossimo anno.