Anche ai nipoti maggiorenni orfani e inabili al lavoro spetta la pensione di reversibilità dei nonni. Il rapporto di parentela tra l’ascendente e il nipote maggiorenne, orfano e inabile al lavoro, infatti non può subire un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello con il nipote minorenne.
E' il principio affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 88/2022 depositata ieri con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del dpr n. 818/1957 nella parte in cui non include, tra i beneficiari della pensione di reversibilità, anche i nipoti maggiorenni orfani e inabili al lavoro dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti.
La questione
La Consulta muove il ragionamento dalla pronuncia n. 180/1999 con la quale era stato accertato il diritto del nipote orfano minorenne alla pensione di reversibilità dei nonni. In tale sede era stato valorizzato il rapporto parentale tra ascendenti e discendenti, fondato sulla «naturale affectio», dal quale scaturiscono una serie di diritti e doveri (es. mantenimento, istruzione ed educazione, obbligo di prestare alimenti, eccetera).
Secondo la Corte se il legame sotteso al rapporto tra nonno e nipote minorenne deve essere ritenuto meritevole di tutela, analoga valutazione deve riguardare anche il legame familiare tra l’ascendente e il nipote, maggiore di età, orfano e inabile al lavoro. In tal caso, infatti, la relazione appare in tutto e per tutto assimilabile a quella che si instaura tra ascendente e nipote minore di età, per essere comuni ai due tipi di rapporto la condizione di minorata capacità del secondo e la vivenza a carico del primo al momento del decesso di questo.
«È illogico, e ingiustamente discriminatorio, - afferma la Corte - che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico dello stesso, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata: tant’è che ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito a cagione della predetta condizione».
La decisione
Accogliendo tutte le censure della Cassazione, la Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del dpr n. 818/1957, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non include tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità anche i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati. La finalità della pensione di reversibilità, si legge nella sentenza, è tutelare la continuità del sostentamento e prevenire lo stato di bisogno che può derivare dal decesso del congiunto.