I Lavoratori precoci potranno utilizzare tutta la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata ai fini di escludere le penalità per l'accesso alla pensione anticipata sino al 31.12.2017. E' quanto prevede il disegno di legge AC 224 e abbinate (meglio noto come proposta Damiano) che sarà in discussione dal prossimo 23 Giugno alla Camera dei Deputati.
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La proposta riaccende quindi le speranze sul problema delle penalizzazioni per quei lavoratori che vanno in pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni di età.
Com'è noto, attualmente per tali soggetti è in vigore una deroga temporanea, contenuta nell'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 che subordina la "sterilizzazione" delle penalità solo a determinate condizioni. La norma citata è stata approvata subito dopo l'entrata in vigore della Riforma Fornero per venire incontro alla categoria dei lavoratori precoci, cioè di coloro che, avendo iniziato a lavorare prima dei 18 anni di età, hanno raggiunto i requisiti contributivi per uscire con la pensione anticipata ad un'età anagrafica tutto sommato bassa, inferiore a 60 anni. Lavoratori che, in assenza di un intervento, si sarebbero visti decurtare l'assegno anche di oltre il 10%.
La regola attualmente in vigore tuttavia è molto complessa in quanto dispone che la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non si applica, anche se non sono stati raggiunti i 62 anni di età, a coloro che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, a condizione che tale anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
La legge 125/2013 di conversione del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013 (in vigore dal 31 ottobre 2013) ha di recente allungato tale elenco ricomprendendo la contribuzione figurativa derivante da astensione dal lavoro per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 219 del 21 ottobre 2005; quella attribuita dalla fruizione dei congedi parentali di maternità e paternità stabiliti dal Testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 e dalla fruizione dei congedi e permessi per handicap ai sensi dell'articolo 33 della legge 104/1992.
La regola in pratica sta costringendo i lavoratori precoci ad una estenuante verifica dei contributi versati al fine di valutare quali periodi di contribuzione, accreditati nella vita lavorativa, siano o meno validi al fine di escludere le penalità. L'elenco infatti è tassativo e dunque chi ha, ad esempio, contributi figurativi da disoccupazione indennizzata o maggiorazioni legate all'invalidità o all'amianto si trova costretto a non poter lasciare il posto di lavoro se non al prezzo di una pesante decurtazione dell'assegno.
Ora la proposta di legge potrebbe venire in soccorso anche dei lavoratori precoci con una semplice modifica all'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 attraverso la quale verrebbe precisato che ai fini di escludere le predette penalità è valida tutta la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata. Quanto basta per consentire l'uscita senza alcuna penalità sino al 31 Dicembre 2017 di tutti quei lavoratori che non avessero ancora compiuto i 62 anni. Sarebbe tuttavia opportuno che il legislatore regolasse anche i casi in cui tali penalità fossero già state applicate chiarendo se i lavoratori avranno diritto alla restituzione delle somme.