Il documento, come noto, consente ai datori di lavoro di certificare lo svolgimento dell'attività gravosa da parte dei propri dipendenti per i periodo di riferimento di 6 o 7 anni rispettivamente negli ultimi 7 o 10 anni prima del conseguimento dell'Ape sociale o della pensione anticipata con i requisiti ridotti. E deve quindi essere allegato dal lavoratore al momento della presentazione della domanda volta alla verifica delle condizioni per il conseguimento dei predetti trattamenti. Dato che il modello aggiornato con le ulteriori quattro attività gravose (pescatori, agricoli, marittimi e siderurgici) e la soppressione del vincolo della tariffa minima Inail inserite dal legislatore con l'ultima legge di bilancio è stato reso disponibile dall'Inps solo alla fine di febbraio molti dei nuovi beneficiari delle suddette prestazioni non sono riusciti a produrlo all'Inps in tempo utile entro la prima scadenza del termine per produrre la domanda di verifica delle condizioni (1° marzo per i precoci, 31 marzo per l'ape sociale). Per questo motivo l'Inps ha concesso tempo sino al 20 Aprile per consentire agli interessati e agli enti patronali la possibilità di inviare il documento in una data successiva alla scadenza del 1° o del 31 marzo (rispettivamente per i precoci e per l'ape social) senza perdere la priorità acquisita nella trattazione dell'istanza di verifica.
Alle sedi territoriali era stato chiesto, in particolare, se potesse essere accolta senza perdere la priorità acquisita la domanda di Ape Sociale/Beneficio precoci nei confronti di quei soggetti che avessero prodotto il nuovo "modello AP116 2018", solo in occasione della presentazione dell'istanza di riesame avverso il provvedimento di diniego da parte dell'Inps, e quindi successivamente al termine del 20 aprile 2018. La risposta dell'Inps è negativa. Le strutture territoriali, spiega l'Istituto, devono verificare che le domande di certificazione, con allegato il vecchio "modello AP116 2017", siano state integrate, entro il 20 aprile 2018, con il nuovo "modello AP116 2018" (aggiornato in base alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018). In sede di riesame, pertanto, non è possibile integrare la documentazione presentando il nuovo "modello AP116 2018", visto che per tali domande è stata prevista l’integrazione con il citato modello entro il 20 aprile 2018. Ciò comporta che i lavoratori che non abbiano presentato il modello AP116 2018 entro la predetta data dovranno dovranno presentare una nuova istanza di certificazione con il rischio, conseguente, di perdere la priorità acquisita e di una dilazione nell'accesso ai benefici.