Anche il personale operativo dei vigili del fuoco e il personale dell’ex corpo forestale con un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995 ha diritto ad una quota di rendimento del 2,44% per ogni anno di anzianità utile maturata sino alla predetta data (in luogo del precedente 2,33% riconosciuto sino ad oggi). A spiegarlo è l'Inps nella Circolare n. 68/2022 nella quale conferma la portata delle due sentenze della Corte dei Conti a sezioni riunite (decisioni n. 1 e 12 del 2021) anche alle «categorie assimilate».
Aliquota del 2,44%
Le due sentenze, come noto, hanno sancito il principio secondo il quale al personale militare (Esercito, Marina ed Aeronautica) e le forze ad esso equiparate (Carabinieri e GdF) vada applicato un coefficiente di rendita pensionistica pari al 2,44% della base pensionabile per ogni anno di anzianità utile maturato al 31.12.1995 (l'Inps, invece, attribuiva una quota di rendimento del 2,33% per ogni anno di anzianità utile). La novità riguarda il personale con meno di 18 anni di anzianità utile al 31.12.1995 (rectius: 17 anni, 11 mesi e 29 giorni), cioè che ha una pensione liquidata con il sistema di calcolo cd. misto. La legge di bilancio 2022 ha poi esteso tali criteri dal 1° gennaio 2022 anche nei confronti del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria) ma senza diritto agli arretrati (stranamente).
Vigili del fuoco ed ex forestali
L’Inps ora spiega che la novella vale anche nei confronti del personale operativo dei vigili del fuoco ai settori operativi, compreso quello appartenente al ruolo tecnico della carriera direttiva, e aeronavigante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché ai direttivi, primi dirigenti, dirigenti superiori, agli ispettori, ai sovraintendenti, agli agenti e agli assistenti del disciolto Corpo Forestale dello Stato (le cui figure sono migrate nei VVFF e nell’Arma dei Carabinieri).
Non poteva essere diversamente attesa l’espressa assimilazione al personale militare prevista dall’articolo 61 del Dpr 1092/1973. In tal senso, del resto, si è già formata una copiosa giurisprudenza che ha dato ragione ai pompieri (come già anticipato sulle pagine di questa rivista).
Riliquidazione d'ufficio
Il documento conferma, quindi, che le pensioni in essere saranno riliquidate d'ufficio applicando l’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995. Restano fuori i soggetti che hanno avuto una sentenza già passata in giudicato (in senso contrario). Per gli ex forestali la riliquidazione avrà effetti anche sui cd. sei scatti.
Prescrizione quinquennale
Ai pensionati interessati alla ricostituzione della rendita saranno riconosciute le differenze sui ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione e gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori.
La riliquidazione avverrà anche con riguardo ai giudizi ancora pendenti innanzi alla Corte dei Conti (sia in primo grado che in appello) mentre non potranno essere accolti in autotutela i ricorsi amministrativi volti alla riliquidazione della pensione con l'aliquota del 44% (la Corte dei Conti, infatti, ha definitivamente sconfessato questa interpretazione).
Documenti: Circolare Inps 68/2022