La pensionata, una signora invalida, beneficiava, dal maggio 2005, dell'assegno ordinario di invalidità e, con decorrenza luglio 2004, dell'assegno di invalidità civile (quest'ultimo riconosciuto in via giudiziale), nel novembre 2005 aveva rappresentato all'INPS di godere del duplice beneficio e di optare per il trattamento più favorevole (l'assegno ordinario di invalidità). L'INPS, tuttavia, ignorando la richiesta della signora aveva continuato ad erogare entrambi i trattamenti fino alla richiesta di restituzione, nel 2009, del trattamento di invalidità civile per il periodo maggio 2005-marzo 2009, alla quale l'assistita si era opposta.
La difesa della pensionata contestava, in particolare, la ripetibilità delle somme sulla base del fatto che l'articolo 2033 cc. non avrebbe potuto applicarsi al caso di specie avendo la pretesa restitutoria fondamento non sulla mancanza del requisito sanitario o reddituale ma sul venir meno di un requisito di legge per la sua concessione (cioè la titolarità dell'assegno ordinario di invalidità di cui la legge non ne consente il cumulo con l'invalidità civile). Secondo l'Inps l'articolo 2033 cc. avrebbe trovato applicazione anche al caso di specie come nella diversa ipotesi di insussistenza dei requisiti reddituali e sanitari; l'Istituto riteneva, infatti, non presente alcuna norma speciale, di settore, che disciplinasse la ripetibilità dei ratei indebitamente percepiti per le prestazioni di natura assistenziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha, tuttavia, ribadito il principio già esposto nella decisione numero 19638/2015 secondo il quale la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale. L'indebito assistenziale può generarsi per mancanza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali o, ancora, in via generale dei requisiti di legge, come nel caso sottoposto alla Corte. Ebbene le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel decreto-legge n. 850 del 1976, art. 3-ter, convertito in legge n. 29 del 1977, che sancisce il principio secondo il quale la revoca delle prestazioni ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento. Tale disposizione, essendo speciale rispetto all'art. 2033 cod.civ., deve essere applicata al caso esaminato dalla Corte con l'effetto, pertanto, di limitare la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta (cioè dal 2009), restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Con tale motivazione la Corte ha accolto il ricorso della pensionata confermando la decisione della Corte d'Appello.