Opzione Donna, computo nella gestione separata da chiarire

Paolo Ferri Sabato, 15 Agosto 2015
Resta da chiarire la possibilità per le lavoratrici di esercitare l'opzione donna attraverso il computo della contribuzione nella gestione separata.
Una delle principali problematiche in materia previdenziale che si pone in questi ultimi anni riguarda la possibilità per le lavoratrici con carriere discontinue di accedere alla pensione con l'opzione donna, optando cioè per la liquidazione dell'assegno con le regole contributive.

In questo caso si accetta un rateo piu' basso rispetto a quello che spetterebbe loro con le regole del sistema misto-retributivo ma si accede alla pensione con un anticipo non indifferente. Per le lavoratrici dipendenti bastano infatti solo 57 anni e 35 anni di contributi e per le autonome 58 anni e 35 di contributi. Si tratta di una possibilità offerta dall'ordinamento (articolo 1, comma 9 della legge 243/04) però ormai in scadenza: l'ultima data utile per fruirne, se non ci saranno proroghe, è fissata al 31 dicembre 2015.

Ma cosa accade se i 35 anni di contributi si raggiungono solo sommando i contributi sparsi tra la gestione dipendenti e la gestione separata? In questa situazione si trovano molte lavoratrici che hanno abbandonato il lavoro dipendente in favore di un'attività da libera professionista con partita iva. Si pensi ad esempio ad una lavoratrice che ha 30 anni di contributi nel fpld e 5 anni nella gestione separata

Se quei 5 anni si trovassero un'altra gestione (es. nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o nelle casse professionali) questi contributi potrebbero essere ricongiunti (a pagamento) e darebbero luogo all'erogazione della prestazione previdenziale richiesta. Ma il problema è che la gestione separata non dialoga con gli altri fondi pensione dell'AGO: i contributi in questa gestione non possono essere oggetto di ricongiunzione, neppure a pagamento (da qui il nome "separata").  Per questa ragione molte lavoratrici si trovano di fronte ad un "no" da parte dell'inps e dei patronati al momento di chiedere la fattibilità dell'opzione e restano costrette ad esercitare la totalizzazione. GamsinEppure esiste una strada che consentirebbe di valorizzare questi contributi. Si tratta della facoltà di computo offerta dall'articolo 3, comma 1 del Dm 282/1996 e dalla Circolare Inps 108/2002. La norma precisa infatti che gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo.

Secondo l'Inps attraverso il computo è possibile, però, solo conseguire le prestazioni determinate "ab origine" con il sistema contributivo erogate dalla gestione separata (cioè il trattamento di vecchiaia contributivo e il trattamento anticipato contributivo); e, pertanto, non sarebbe possibile finalizzare il computo per ottenere la pensione con il regime sperimentale dato che qui il sistema contributivo è limitato alle sole regole di calcolo (cfr: messaggio inps 219/2013). La prestazione, in altri termini, non nascendo come trattamento contributivo ma come trattamento di anzianita' non potrebbe beneficiare del computo. 

Si sottolinea, però, che l'Istituto di previdenza non ha citato - nella propria prassi - nulla di specifico in merito alla possibilità di esercitare il computo per conseguire il regime sperimentale e che, pertanto, una presa di posizione da parte dell'Inps e del ministero del Lavoro eliminerebbe qualsiasi dubbio in merito.

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