Opzione Donna, l'Inps riprende la trattazione delle domande di pensionamento

Eleonora Accorsi Venerdì, 22 Gennaio 2016
L'istituto riprende la lavorazione delle istanze di pensionamento delle lavoratrici che hanno maturato nel 2015 i requisiti per l'esercizio dell'opzione donna.
L'Inps apre alla lavorazione delle domande di pensionamento per le lavoratrici che maturano i requisiti di 57 anni e 3 mesi (58 anni e 3 mesi le autonome) unitamente a 35 anni di contributi nel corso del 2015. Lo fa con il messaggio 283/2016 pubblicato oggi nel quale invita ufficialmente le Sedi a procedere alla lavorazione delle "domande di pensione di anzianita' in c.d. regime sperimentale donna presentate dalle lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015 e la cui decorrenza della pensione si colloca successivamente alla predetta data".

Come si ricorderà la lavorazione delle istanze era stata sospesa alla fine del 2014 per quelle lavoratrici che maturano i suddetti requisiti nel 2015 in attesa che il Governo e il Parlamento decidessero circa la proroga di un anno del regime sperimentale. Ora che la proroga è arrivata, con l'approvazione della legge di stabilità per il 2016, l'Inps informa, in sostanza, la ripresa dell'elaborazione di quelle domande di pensionamento che erano rimaste sospese. L'istituto si riserva comunque la pubblicazione di una Circolare per recepire appieno le novità relative all'opzione donna con la legge di stabilità. 

La Questione. L'opzione donna, com'è noto, è un regime sperimentale introdotto dalla legge Maroni nel 2004 che consente, sino alla fine di quest'anno, alle lavoratrici di andare in pensione, accettando un assegno determinato con il sistema contributivo (e quindi più leggero) se in possesso di almeno 57 anni di età e 3 mesi (58 anni e 3 mesi le autonome) e 35 di contributi. L'Inps, con due Circolari nel 2012, ha però interpretato il termine del 31 dicembre 2015 come data di decorrenza della pensione e non come data di maturazione dei requisiti come prevede la legge istitutiva (articolo 1, comma 9 della legge 243/04) accorciando di fatto di almeno un anno la durata della sperimentazione. Per questo regime, infatti, sono rimaste in vigore, in via eccezionale, le finestre mobili (12 mesi per le dipendenti e 18 per le autonome), e ciò determina che la data di maturazione dei requisiti non coincide con quella di liquidazione del primo rateo. 

Con la modifica contenuta nella legge di stabilità invece le lavoratrici potranno fruire dell'opzione sino alla fine di quest'anno a prescindere dalla decorrenza della pensione. In sostanza potranno optare della pensione contributiva tutte le nate entro il 30 settembre 1958, mentre le autonome dovranno essere nate entro il 30 settembre 1957, dato che il requisito anagrafico per loro è più alto di un anno (si veda la tavola per un riepilogo della modifiche). 

Resta immutato comunque il sistema delle finestre mobili. Ad esempio una lavoratrice nata il 30 settembre 1958, che raggiunge quindi i requisiti di 57 anni e 3 mesi il 30 dicembre 2015 potrà ottenere il primo rateo a partire dal 1° gennaio 2017, cioè dopo 12 mesi dalla maturazione dei suddetti requisiti. Per le autonome l'attesa sarà più lunga di sei mesi in quanto la finestra, per loro, è pari a 18 mesi. 

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Documenti: Messaggio inps 283/2016

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