Opzione Donna, la pensione a 57 anni è incompatibile con l'Aspi

Eleonora Accorsi Domenica, 07 Giugno 2015
L'Inps sta chiedendo il rimborso degli assegni di disoccupazione corrisposti se sono stati gia' maturati i requisiti per conseguire la pensione con la cd. opzione donna.

Kamsin Continuano a giungerci segnalazioni sull'incompatibilità dell'Aspi con l'opzione donna. Dopo le prime lettere che avevamo raccolto ad inizio anno da alcuni lettori e lettrici, anche gli operatori del settore hanno denunciato l'accaduto con una certa incredulità. La questione è ormai nota ed è bene quindi che gli interessati sappiano a cosa vanno incontro qualora, titolari dell'assegno di disoccupazione (Aspi o Nuova Aspi che sia), facciano domanda per la pensione con l'opzione donna in "ritardo" rispetto alla prima data utile di decorrenza della pensione magari spinti dalla prossima chiusura di questo regime (che scade il 31 dicembre 2015).

La regola applicata dalla Circolare Inps 180/2014 indica che non è possibile percepire l'assegno di disoccupazione se la lavoratrice abbia già maturato i requisiti per l'ottenimento della pensione con il regime sperimentale. In pratica tutto il periodo di Aspi goduto successivamente alla prima finestra utile per la pensione deve essere restituito dalle interessate. Per comprenderlo basta dare uno sguardo alla seguente grafica che esemplifica quattro diverse situazioni. In tutti e quattro i casi ipotizziamo che lavoratrice abbia maturato i requisiti per l'opzione donna nel marzo 2013 e, pertanto, avrebbe avuto diritto alla pensione dal 1° Aprile 2014 (stante il regime delle finestre). In tutti e quattro i casi la lavoratrice ha perso il lavoro involontariamente ed ha fatto domanda per l'Aspi, conseguendo l'assegno di disoccupazione. 

Nei casi A,B e D la lavoratrice non ha però fatto domanda di pensione subito per centrare la prima decorrenza utile (1° aprile 2014), ma ha preferito aspettare un certo periodo di tempo prendendo l'Aspi (mettiamo per 12 mesi), magari per vedere se aveva modo di trovare un'altra occupazione ed evitare di accettare una riduzione dell'assegno pensionistico molto ingente e permanente, frutto del ricalcolo con il sistema contributivo. Ebbene in tutti e tre questi casi la lavoratrice sarà chiamata a rifondere l'Inps delle somme di Aspi percepite tra il 1° Aprile 2014 e l'ingresso effettivo in pensione. Solo nel caso C la lavoratrice ha prodotto domanda di pensione in tempo utile per conseguire il vitalizio entro la prima data di utile di decorrenza e, pertanto, non sarà chiamata ad alcuna restituzione.

L'interpretazione dell'Inps offerta nel suddetto schema è senz'altro discutibile in quanto finisce per penalizzare lavoratrici che al momento della scelta non potevano di certo immaginare una simile conseguenza. La Circolare Inps è infatti datata 23 Dicembre 2014 e, pertanto, incide in modo retroattivo su scelte da effettuate da soggetti inconsapevoli, all'epoca, della misura. Se tale impostazione dovesse essere mantenuta sarebbe utile, almeno, escludere la retroattività.

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