Opzione Donna, la pensione anticipata torna compatibile con la disoccupazione

Eleonora Accorsi Lunedì, 29 Febbraio 2016
E' possibile fruire dell’indennità di disoccupazione Naspi, ASpI e mini-ASpI fino alla prima decorrenza utile successiva all’esercizio dell'opzione.
Le lavoratrici che hanno scelto o che sceglieranno l'opzione donna non dovranno restituire le prestazioni di Aspi o Mini-Aspi. Lo ha indicato la Circolare Inps 142/2015 pubblicata dall'istituto di previdenza dopo una diatriba che è durata alcuni mesi. La questione era sorta nel dicembre del 2014 con la Circolare Inps 180/2014 nella quale l'istituto aveva adottato una interpretazione rigida della legge 92/2012 secondo la quale le prestazioni contro la disoccupazione devono terminare al momento della prima data utile di decorrenza della pensione. 

Nella citata Circolare l'istituto infatti non teneva conto che in taluni casi, come nell'opzione donna e nell'esercizio della totalizzazione nazionale, la legge consente di avvalersi di requisiti più favorevoli per l’assicurato, attribuendo una decorrenza della pensione già in corso di percezione di indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI ma una corresponsione della stessa solo dalla data dell’esercizio della facoltà, successiva all’apertura della c.d. finestra di accesso. 

Tale interpretazione restrittiva determinava la necessaria restituzione dell'importo percepito durante un periodo che rimarrebbe privo di copertura sia reddituale, essendo intervenuta la cessazione dell’attività lavorativa, condizione questa di erogabilità dell’indennità di disoccupazione, sia pensionistica, stante la decorrenza della pensione di anzianita' successiva alla data di presentazione della relativa domanda.

Ora il cambio di rotta. Dopo aver acquisito anche il concorde parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Inps chiarisce che nei casi in cui l’esercizio di una facoltà di legge (es. opzione per il regime sperimentale donna, totalizzazione, ricongiunzione o totalizzazione di periodi contributivi esteri ) comporti il perfezionamento del diritto a pensione ad un momento antecedente all’esercizio della facoltà, ma consenta di ottenere la pensione solo con decorrenza successiva all’esercizio delle predette facoltà, è possibile fruire dell’indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI e Naspi fino alla prima decorrenza utile successiva all’esercizio delle predette facoltà. 

In sostanza le lavoratrici potranno percepire l'assegno di disoccupazione (Aspi, Mini-Aspi o Naspi) fino alla data in cui eserciteranno in concreto la domanda di pensione con l'opzione donna senza, pertanto, temere di dover eventualmente restituire parte dell'assegno di disoccupazione percepito. La grafica sottostante spiega, con un esempio, gli effetti della novella nei confronti di una lavoratrice la cui finestra di pensionamento con opzione donna si era aperta nel 2014 ma che ha optato per il regime sperimentale donna solo nel 2015 percependo per un anno l'assegno Aspi. Prima della suddetta Circolare l'assegno doveva essere restituito. Ora non piu'.

Una notizia certamente positiva perchè consentirà alle lavoratrici in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'opzione di attendere il termine dell'indennità di disoccupazione (Aspi o Naspi) prima di esercitare la domanda di pensionamento. Senza dover restituire la disoccupazione percepita nel frattempo. 

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