Pensione anticipata, uscita a 64 anni con limiti per chi ha contribuzione mista

Franco Rossini Martedì, 02 Agosto 2016
I lavoratori che in passato hanno svolto periodi di lavoro autonomo nelle gestioni speciali devono maturare la quota 97 entro il 2012 per accedere al pensionamento anticipato all'età di 64 anni. 
Uscita a 64 anni più difficile per i lavoratori dipendenti del settore privato al 28 dicembre 2011 che hanno contribuzione mista, cioè contributi versati sia nel fondo pensione lavoratori dipendenti sia nelle gestioni autonome (Artigiani e Commercianti). In molti ci scrivono per denunciare l'impossibilità di accedere al beneficio previsto dalla Legge fornero, forse l'unico "sconto" sull'età pensionabile introdotto in favore della classe del 1952, la più penalizzata dalla Riforma. Per chiarire facciamo prima un passo indietro, in quanto altrimenti non si capisce di cosa si sta parlando. 

Come noto, ai soli lavoratori dipendenti del settore privato alla data del 28 dicembre 2011 che hanno raggiunto la quota 96 entro il 2012 (cioè 60 anni di età e 36 di contributi oppure 61 anni e 35 di contributi) oppure, per le sole lavoratrici (sempre dipendenti del settore privato alla predetta data) che hanno raggiunto, sempre entro il 2012, 60 anni di età e 20 anni di contributi l'articolo 24, comma 15-bis del decreto legge 201/2011 ha consentito di uscire con due anni di anticipo rispetto alle nuove età pensionabili fissate dalla Legge Fornero: cioè a 64 anni invece dei 66 anni tradizionali. In via eccezionale. Si tratta di un requisito non "fisso", perchè deve essere adeguato alla speranza di vita e pertanto è pari, nel triennio 2013-2015 a 64 anni e 3 mesi e passa, per effetto dell'ultimo adeguamento è passato a 64 anni e 7 mesi dal 2016.

Questo scivolo pensionistico, come detto, vale solo per i  dipendenti del settore privato, quindi non lo possono ottenere nè i lavoratori del pubblico impiego nè gli autonomi. Attenzione però. Il canale in questione può essere utilizzato anche dai lavoratori che in passato abbiano effettuato versamenti contributivi nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (si pensi in particolare ai commercianti o agli artigiani).

In questa situazione si trovano, ad esempio, coloro che hanno avviato una attività autonoma, poi chiusa per passare ad una normale carriera lavorativa dipendente. Ebbene per effetto del cumulo d'ufficio dei periodi assicurativi, cristallizzato nell'articolo 20 della legge 613/1966 con la quale è stato codificato il principio dell'unitarietà dell'assicurazione generale obbligatoria composta dal Fpld e dalle gestioni autonome, il requisito da possedere al 31 dicembre 2012 per accedere al beneficio viene elevato di un anno rispetto a chi vanta solo contribuzione da lavoro dipendente: bisogna cioè raggiungere la quota 97 con almeno 61 anni di età (quindi la combinazione diventa 61 anni + 36 di contributi, oppure 62 anni + 35 di contributi). Perchè la prestazione viene liquidata a carico della gestione autonoma che, come noto, prevedeva nel 2012, secondo la vecchia normativa pensionistica sulle cd. quote, un requisito più elevato di un anno rispetto ai dipendenti. 

In questa circostanza, dunque, un lavoratore dipendente nato nel 1952 che valorizzi contribuzione accreditata nelle gestioni artigiani e commercianti per il perfezionamento del requisito contributivo della quota (35 o 36 anni di contributi), pur rispettando tutte le condizioni previste, si vede negato inspiegabilmente dagli uffici Inps la liquidazione della prestazione pensionistica. Dovrebbe essere infatti nato nel 1951 per accedere al beneficio oppure procedere alla ricongiunzione nel fondo pensione lavoratori dipendenti dei periodi accreditati nella gestione autonoma, una procedura non conveniente perchè onerosa. Questi problemi non si verificano per le lavoratrici dato che nei loro confronti l'età per accedere allo "scivolo" è 60 anni e 20 anni di contributi entro il 2012. 

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