Pensioni, ampliata la reversibilità per gli studenti universitari

Dario Canova Venerdì, 20 Novembre 2015
I periodi di interruzione tra l'iscrizione ad un corso di laurea triennale e quello specialistico o di perfezionamento post universitario non determineranno più il venir meno del diritto alla prestazione ai superstiti.  
Regole piu' estensive per la pensione ai superstiti gli studenti e gli universitari. Lo ha precisato questa settimana, tra le altre cose, la Circolare Inps 185/2015 con la quale l'istituto di previdenza ha riepilogato la frammentaria disciplina riguardante la corresponsione delle prestazioni ai superstiti. La prima questione affrontata dell'Inps riguarda una lacuna della normativa vigente che attribuisce la prestazione solo ai giovani che, al momento del decesso del genitore, siano iscritti ad un corso universitario non prendendo in considerazione, ad esempio, periodi di interruzione degli studi universitari che possono avvenire nel passaggio dalla laurea triennale a quella specialistica o comunque ad un percorso post lauream.

Attualmente infatti qualora il figlio, al momento dell'evento morte del genitore, si dovesse trovare a cavallo di due cicli di studi, rischierebbe di non poter accedere alla pensione di reversibilità o la pensione indiretta con grosse difficoltà a terminare il percorso di studi intrapreso.

Per ovviare a questo rischio, emerso nelle scorse settimane anche in una interrogazione parlamentare del Sottosegretario Bellanova, l'Inps precisa che in caso di morte del genitore nel periodo compreso tra due differenti ordini di studio (sia nell’intervallo di tempo compreso tra il secondo ciclo d’istruzione – es. liceo - e l’istruzione superiore – es. Università - sia nel periodo compreso tra due livelli di istruzione secondaria – es. laurea triennale e specialistica), il figlio o equiparato conserva lo status di studente ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, a condizione che l’iscrizione, successiva alla data del  decesso del genitore, avvenga, senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista per l’iscrizione al ciclo di studi immediatamente successivo. Si tratta, precisa l'Inps, infatti, di prosieguo all’interno della carriera formativa dello studente che conserva il suo status. Per ciò che concerne le modalità di pagamento, le sedi, accertati tutti i requisiti di legge per il riconoscimento/mantenimento del diritto al trattamento pensionistico ai superstiti, porranno in pagamento la prestazione dal primo giorno del mese successivo la data dell’avvenuta iscrizione, comprensiva dei ratei arretrati. 

Precisazioni importanti arrivano anche con riferimento ai master (di I e di II livello) e ai corsi di dottorato di ricerca ai quali lo studente si iscriva dopo aver conseguito una laurea triennale o specialistica. L'iscrizione a tali corsi, chiarisce l'Inps, non sospende l'erogazione della pensione ai superstiti, neanche in caso il beneficiario consegua una borsa di studio, a condizione tuttavia che non siano stati superati i 26 anni di età e che i redditi annui conseguiti risultino inferiori al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30% (in sostanza circa 8.500 euro annui). 

In tali circostanze, tuttavia, il superstite ha l’onere di comunicare tempestivamente all’Istituto il reddito annuo presunto dalla borsa, nonché ogni variazione dello stesso. Parimenti l'erogazione della prestazione non viene sospesa ai figli studenti vincitori di borsa di mobilità Erasmus presso una facoltà straniera; ancora con riferimento agli universitari l'Inps precisa che non si può prorogare la durata della prestazione optando per il tempo parziale in conformità con le nuove possibilità riconosciute dall'ordinamento didattico. Considerato che l’iscrizione in qualità di studente a tempo parziale comporta il conseguimento della laurea oltre la durata normale del corso di studi, la pensione ai superstiti verrà sospesa al superamento di detto limite e ripristinata, qualora in un momento successivo, tornino a verificarsi i requisiti previsti dalla legge. 

Niente pensione invece per i figli laureati che accedono ai tirocini formativi o di orientamento mentre la pensione può essere ottenuta dai figli iscritti a singoli corsi universitari limitatamente al tempo necessario al relativo espletamento (frequenza delle lezioni e svolgimento dell’esame conclusivo).

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Circolare Inps 185/2015

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati