Pensioni, APe Sociale e Quota 41 anche per i lavoratori Agricoli

Franco Rossini Martedì, 11 Luglio 2017
Corretta in via amministrativa la norma per tener conto del diverso timing nell'accesso alla disoccupazione per i lavoratori dipendenti del settore agricolo.   
I lavoratori agricoli guadagnano alcuni correttivi per l'accesso agli anticipi pensionistici. La pubblicazione dei DPCM 87 e 88 e delle Circolari Inps 99 e 100 hanno parzialmente risolto le questioni relative alla dilatazione del conseguimento dell'APE sociale o del pensionamento anticipato con 41 anni di contributi a causa delle specificità di questo settore. Come noto anche i lavoratori dipendenti agricoli (al pari degli altri soggetti) in stato di disoccupazione a causa di licenziamento o di dimissioni per giusta causa possono godere, nell'ambito di risorse annualmente programmate, dell'APE Sociale se hanno compiuto i 63 anni di età e vantano un minimo di 30 anni di contribuzione o uscire a 41 anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica, se hanno svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima dei 19 anni. In entrambi i casi senza incorrere in alcuna penalità sulla pensione. 

Le specificità del settore agricolo

L'agevolazione, tuttavia, è garantita a condizione che i lavoratori abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione agricola loro spettante da almeno tre mesi. Una norma penalizzante a causa delle differenze strutturali nel timing del conseguimento della indennità di disoccupazione di cui il legislatore non ha tenuto conto. Gli operai agricoli sia tempo determinato che indeterminato (OTD e OTI) percepiscono, infatti, la indennità di disoccupazione loro spettante l’anno successivo rispetto a quello dell’evento di disoccupazione (la domanda va presentata tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell'anno successivo alla disoccupazione e l'Inps paga l'indennità in una unica soluzione); a differenza degli altri lavoratori dipendenti non agricoli la cui indennità segue la perdita del lavoro garantendo una continuità di reddito tra la cessazione del rapporto di lavoro e l'accesso alla disoccupazione.

Al riguardo c'è da dire che l'esecutivo già aveva provato ad includere nei decreti attuativi alcuni correttivi in grado di assicurare l'accesso ai benefici previdenziali ai lavoratori agricoli a prescindere dalla fruizione alla disoccupazione agricola ma il Consiglio di Stato aveva bocciato tale norma per mancanza di copertura legislativa. Fortunatamente l'Inps ha corretto il tiro in via amministrativa precisando, nelle due circolari applicative, che il trimestre di inoccupazione deve essere computato a far data dal licenziamento o dalle dimissioni per giusta causa se avvenuti nell’anno in cui è proposta la domanda di APE Sociale o di pensionamento con 41 anni di contributi o, se avvenuti in precedenza, dalla fine dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda. E non più dal termine dal pagamento della disoccupazione agricola evitando, pertanto, un ritardo nell'accesso agli anticipi pensionistici.

Nel caso dei lavoratori agricoli, peraltro, il conseguimento dell'APe sociale non fa venir meno il diritto alla disoccupazione agricola per periodi di disoccupazione antecedenti alla decorrenza dell’APE sociale. Anche in questo caso in considerazione che l’indennità di disoccupazione è richiesta ed erogata l’anno successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi di occupazione e disoccupazione. Dunque gli agricoli potranno percepire la disoccupazione anche dopo il conseguimento dell'APe sociale con l'unica precisazione che i tre mesi antecedenti alla decorrenza dell’APE sociale saranno considerati non indennizzabili.  

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Approfondimenti: Chi ha diritto all'APe sociale; Chi ha diritto al pensionamento con 41 anni di contributi

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