I chiarimenti riguardano i contribuenti (datori di lavoro e lavoratori autonomi) che hanno profittato della nuova modalità di rimborso del debito contributivo sospeso per Covid-19 durante la prima fase dell'emergenza sanitaria prevista dall'art. 97 del dl n. 104/2020, c.d. decreto Agosto. In pratica, consiste della possibilità di fare i versamenti attraverso la seguente doppia rateazione senza aggravi di sanzioni e interessi: a) per un importo pari al 50% del debito contributivo, in unica soluzione o mediante dilazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 settembre; b) il restante importo, pari al rimanente 50% del debito, mediante dilazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Resta ferma la possibilità per il contribuente di effettuare il pagamento in unica soluzione anche della restante parte delle somme dovute.
I termini slittano al 31 gennaio 2021
Considerato il perdurare della situazione di emergenza, l'Inps spiega che il versamento della prima rata del restante 50 per cento, se non eseguito entro il 16 gennaio 2021, sarà considerato validamente intervenuto anche se effettuato entro il 31 gennaio 2021. Resta inteso che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dalla rateizzazione e sull’importo residuo saranno dovuti, con decorrenza 16 settembre 2020, gli interessi legali.
Agricoli autonomi
L'articolo 10, co. 6 del dl n. 183/2020 (cd. decreto milleproroghe) ha inoltre previsto a favore degli imprenditori agricoli professionali, dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni che abbiano beneficiato dell'esonero previsto dagli articoli 16 e 16-bis del dl n. 137/2020 convertito con legge n. 176/2020 (cioè l'esonero contributivo per i mesi di novembre e dicembre 2020), la sospensione del pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021. La misura ha l'obiettivo di consentire che la rideterminazione della contribuzione dovuta per i contribuenti che hanno beneficiato dell'esonero contributivo sia effettuata dall'ente previdenziale e non dai contribuenti stessi evitandogli di dover compiere autonomamente le operazioni di ricalcolo.
L'Inps spiega, pertanto, con il messaggio n. 103/2021 che i lavoratori autonomi agricoli che, in possesso dei requisiti, presenteranno l’istanza per l’esonero di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge n. 137/2020 possono, quindi, sospendere il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021. Ciò in attesa di conoscere l’importo da versare con la predetta rata per effetto dell’esonero relativo alla contribuzione dovuta per i mesi di novembre e dicembre 2020 sulla base della nuova emissione di appositi F24 da parte dell'ente previdenziale. Il termine della sospensione è fissato dal legislatore non oltre il 16 febbraio 2021.
Documenti: Messaggio Inps n. 102/2021; Messaggio Inps n. 103/2021