Pensioni, Cassano: Meno ritardi per la gestione delle pensioni degli Ex-Enpals

redazione Venerdì, 06 Maggio 2016
Il Sottosegretario ha evidenziato le problematiche relative alla liquidazione delle prestazioni pensionistica a carico del Fondo Lavoratori dello Spettacolo e degli Sportivi Professionisti.
L'Inps sta affrontando i problemi relativi alla liquidazione delle prestazioni pensionistiche dei lavoratori appartenenti all'ex Enapls. Lo ha dichiarato ieri in Commissione Lavoro alla Camera il sottosegretario al welfare Massimo Cassano in risposta ad una interrogazione parlamentare (5-07076) sollevata dal PD.

Gli interroganti hanno segnalato come agli iscritti all'ex Enpals non venga aggiornata la posizione assicurativa per l'anno 2015 e tale mancato accredito contributivo determina la non completa, liquidazione delle prestazioni (ed in qualche caso anche la reiezione della domanda). La situazione potrebbe continuare anche nel 2016 con conseguenze ancora più gravi. Restano, inoltre, lunghissimi i tempi di liquidazione delle pratiche con una media di 7/9 mesi anche di più e i provvedimenti di liquidazione delle pensioni spesso non vengono inviati e quando vengono inviati sono carenti di elementi minimi necessari per verificarne la correttezza. I tempi di liquidazione sono lunghissimi anche per domande di competenza dell'Inps, anche quando il lavoratore ha più anni di contributi versati all'Inps rispetto a quelli versati all'Enpals (l'Ente che deve liquidare la prestazione è quello dove risultano più contributi).  

Questi problemi, secondo Cassano, sono tuttavia in via di soluzione. "Per quanto concerne la problematica legata alla tempistica di liquidazione delle prestazioni pensionistiche in convenzione INPS/ENPALS, causate dalla macchinosa procedura di individuazione della gestione competente a liquidare la prestazione, - ha detto Cassano - l'INPS ha disposto, con messaggio del 18 aprile scorso, l'utilizzazione della procedura pensionistica UNICARPE. Con tale procedura viene stabilita la prevalenza contributiva e viene individuata automaticamente la competenza, eliminando così la necessità di dover inviare le domande pensionistiche di soggetti con contribuzione ENPALS al Polo specialistico di Roma per la valutazione della Gestione competente a liquidare la prestazione". Il Sottosegretario ha poi ricordato che i problemi operativi concernenti la liquidazione delle pensioni di anzianità in regime sperimentale, (cosiddetta «opzione donna»), sono state superate con l'adeguamento della procedura.

Per quanto riguarda, invece, la liquidazione delle istanze pensionistiche in regime di cumulo ai sensi della legge n. 228 del 2012 e soprattutto in totalizzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006, permangono alcune problematiche dovute al computo delle anzianità assicurative e contributive degli iscritti alla gestione ex ENPALS che possono richiedere interventi di assestamento ed esatto collocamento temporale. Anche su queste problematiche l'INPS ha rassicurato che verranno superate con la definitiva integrazione dei sistemi. 

Con riferimento, invece, alle cosiddette domande esplorative, l'Istituto, per la valutazione dello stato assicurativo del lavoratore, mette a disposizione dell'iscritto: 1) l'estratto conto certificativo; 2) la certificazione per il diritto a pensione in applicazione di specifiche disposizioni legislative. Su tale aspetto, tuttavia, è opportuno rammentare che, ai sensi dell'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 182 del 1997, ai fini del diritto alle prestazioni ed all'individuazione dell'età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva. Pertanto, in sede di liquidazione della pensione, ai fini dell'attribuzione del gruppo/categoria di appartenenza, opera il criterio della prevalenza contributiva. Da ciò consegue che il criterio della prevalenza può modificare l'appartenenza ad un gruppo/categoria sino alla maturazione del requisito e quindi può determinare un effetto differente ai fini del calcolo della contribuzione mancante per il diritto.  Di conseguenza, se il dato relativo al numero dei contributi giornalieri è un dato statico e determinato tempo per tempo, la loro valutazione ai fini del diritto alla prestazione è dipendente dal gruppo prevalente.

Da ultimo, per quanto riguarda la questione della mancanza degli elementi informativi nei provvedimenti di liquidazione, l'INPS ha rappresentato che i provvedimenti di accoglimento della domanda di pensione – nelle more della completa integrazione dei dati che avverrà entro l'anno – sono inviati sia al patronato sia al pensionato e contengono tutti gli elementi che hanno determinato la liquidazione della prestazione. Segnalo, inoltre, che l'INPS ha reso noto che la disfunzione legata alla mancata indicazione, peraltro letterale, nel provvedimento della cosiddetta quota c) di pensione è stata già risolta.

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