Essendo la prestazione riconosciuta in base al rapporto matrimoniale, qualora il rapporto sia entrato in crisi, la prestazione ne segue le relative conseguenze. In particolare in caso di separazione consensuale al coniuge la pensione viene sempre concessa, quando però la separazione è avvenuta con addebito (cioè per colpa) la pensione può essere concessa anche se il richiedente non è titolare di assegno alimentare. Il superstite divorziato, può ottenere la pensione solo se è titolare di assegno di divorzio, non si è risposato e vi sia contribuzione, versata a favore del deceduto, prima della sentenza di divorzio. Mentre negli altri casi la prestazione non può essere concessa.
La situazione si complica in caso di contitolarità del coniuge superstite e del coniuge divorziato (ovviamente titolare dell'assegno divorzile). Questa situazione si verifica quando il deceduto dopo il divorzio abbia contratto nuovo matrimonio lasciando in sostanza due coniugi potenziali beneficiari della prestazione. Uno derivante dal primo matrimonio, il divorziato, l'altro derivante dall'ultimo sposalizio. In tal caso il compito di ripartire il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato compete al Tribunale fermo restando che l'importo della prestazione non potrà eccedere il 60% della pensione.
L'INPS procede alla ripartizione della prestazione tra gli aventi diritto, che abbiano presentato domanda intesa ad ottenere la pensione indiretta o di reversibilità, sulla base di quanto stabilito dal Giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento con il quale il Tribunale ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato. L'Istituto, infatti, non può erogare al coniuge divorziato la quota di pensione prima della notifica della sentenza, che costituisce giuridicamente il titolo per la determinazione dell'ammontare di detta quota (Circolare Inps 132/2001).
In caso poi di decesso o successive nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato titolare di una quota della pensione di reversibilità ha diritto all’intero trattamento; parimenti l’intero trattamento di reversibilità dovrà essere erogato al coniuge superstite qualora il coniuge divorziato cessi dal diritto alla prestazione per le medesime ragioni. Resta comunque fermo il diritto di entrambi i coniugi (sia il superstite che il divorziato) che cessino dal diritto alla pensione ai superstiti per sopravvenuto nuovo matrimonio ad ottenere l'assegno una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data di passaggio a nuove nozze.