Pensioni, Così la Copertura Contributiva nell'assegno di esodo

Franco Rossini Mercoledì, 12 Ottobre 2016
La quantificazione degli oneri relativi al versamento della contribuzione correlata per i lavoratori che accedono all'isopensione va misurata sulla base dell'imponibile previdenziale percepito negli ultimi 2 o 4 anni a seconda se la domanda per la procedura di esodo è presentata prima o dopo il 1° maggio 2015.
L'Inps detta alcune indicazioni relative alla corretta predisposizione della garanzia fideiussoria e alla quantificazione degli oneri relativi al versamento della contribuzione correlata per i lavoratori che accedono alla prestazione di esodo regolata dall'articolo 4, comma 2 della legge 92/2012. Lo fa con il messaggio 4095 pubblicato oggi dall'Istituto di previdenza.

La legge prevede, come noto, che per accedere alla prestazione di esodo, il datore di lavoro presenti all’Inps una fideiussione bancaria a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata. L'Inps avvisa che sia la prestazione di esodo che la relativa contribuzione correlata, devono essere maggiorate di una parte variabile, pari almeno al 15 % della predetta provvista, in funzione delle successive determinazioni adottate dall’Istituto e che nel corpo della fideiussione dovrà essere indicato espressamente (in cifre e numeri), oltre che l’importo relativo alla “parte fissa”, anche l’importo della “parte variabile”, entrambi le parti costituiscono l’Importo Massimo Garantito, ovvero la misura massima dell’esborso della banca, entro la quale, nei limiti delle obbligazioni garantite, opererà la fideiussione presentata.

L'Assegno di Accompagnamento alla Pensione
Com'è noto le aziende e i lavoratori (a fine carriera) che vogliono chiudere il rapporto di lavoro possono contare dal 2013 dell'assegno di esodo (detto anche isopensione) finalizzato a condurre alla quiescenza alcune categorie di dipen­denti vicini al pensionamento con oneri interamente a carico dell'azienda esodante. Lo strumento può essere uti­lizzato solo da aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti in esito ad un accordo raggiunto tra azienda, Inps e sindacati dei lavoratori. 

Il meccanismo consente un anticipo dell'età pensionabile sino ad un massimo di 4 anni rispetto alla normativa Fornero a patto che l'azienda esodante corrisponda, con oneri interamente a suo carico, un assegno ai lavoratori di importo equivalente alla pensione (l'assegno prende il nome di isopensione) per l'intero periodo di esodo, sino al perfezionamento dei requisiti per il pensionamento. L'azienda dovrà versare, oltre all'assegno, anche la relativa copertura contributiva (cioè la contribuzione correlata), utile a garantire ai lavoratori la co­pertura pensionistica fino al rag­giungimento del diritto all'assegno di quiescenza definitivo. Senza dunque che la procedura determini alcuna penalità sulla pensione per il lavoratore.

Quantificazione della contribuzione correlata
L
a misura della contribuzione correlata mensile deve essere individuata con gli stessi criteri di calcolo dei contributi figurativi ai fini delle prestazioni contro la disoccupazione indennizzata. Ebbene dato che dal 1° maggio 2015 l'Aspi è stata superata dalla Naspi l'Inps rammenta che tale contribuzione deve essere quantificata dal datore di lavoro in via presuntiva al momento della presentazione della domanda preliminare, sulla media delle retribuzioni sulla base degli ultimi due o quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. In particolare con riferimento alle domande di accesso alla procedura di esodo presentate a decorrere dal 1° maggio 2015 per la determinazione della misura della contribuzione correlata – che dovrà essere versata dal datore di lavoro per i periodi di erogazione della prestazione – le disposizioni vigenti prevedono che l’imponibile previdenziale cui fare riferimento è quello dell’ultimo quadriennio (cfr. messaggi Inps 3096/2015, 4704/2015 e 5804/2015).

Nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia prestato attività lavorativa presso il datore di lavoro esodante per un periodo inferiore ai due o quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso deve segnalare la criticità all’Istituto che provvederà a determinare il valore della contribuzione correlata e della relativa retribuzione ai fini della predisposizione della fideiussione e della determinazione della contribuzione correlata da versare. Tale informazione dovrà essere comunicata dal datore di lavoro esodante dandone evidenzia nel file contenente i dati dei lavoratori allegato al modello Sc77.

L'Inps ricorda, inoltre, che anche per la determinazione della contribuzione correlata vige il massimale contributivo di 100.324 euro per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo. Pertanto ove la retribuzione calcolata con i requisiti sopra indicati splafoni tale valore sull'eccedenza non si dovrà versare ulteriore contribuzione in ossequio alle normali regole in materia di massimale contributivo.

L'Inps ricorda, infine, che il piano relativo ai lavoratori interessati dal “programma di esodo” presentato dai datori di lavoro deve essere annuale (con ultima decorrenza di accesso alla prestazione di accompagnamento alla pensione il 1° dicembre dello stesso anno); solo eccezionalmente, in ragione per esempio dell’elevato numero di lavoratori interessati, è possibile prevedere più di un piano di esodo annuale, previa autorizzazione dell’Istituto.

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Documenti: Messaggio inps 4095/2016
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