Pensioni, Cumulo più difficile in caso di contribuzione mista

Bernardo Diaz Mercoledì, 25 Novembre 2015
Nuovi paletti al Cumulo contributivo per i lavoratori che hanno almeno 20 anni di contributi tra il Fpld e le gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi.  
Il nuovo cumulo contributivo istituito dalla legge 228/2012 per conseguire la pensione di vecchiaia valorizzando le contribuzioni presenti nei Fondi di previdenza obbligatoria non è esercitabile dai lavoratori la cui somma dei contributi versati tra il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e nelle Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi (Commercianti, Artigiani e Coltivatori diretti) determini l'insorgenza di un autonomo diritto a pensione (di vecchiaia). E ciò anche qualora sussistano ulteriori contributi esterni alle predette gestioni come, ad esempio, nelle gestione separata o in una gestione sostitutiva o esclusiva dell'AGO. Lo precisa, tra l'altro, l'Inps con il messaggio 7145/2015 pubblicato oggi dall'Istituto di previdenza in risposta ad alcuni quesiti posti dalle sedi territoriali. 

La questione. L’articolo 1, comma 239, della menzionata legge n. 228 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2013 un nuovo istituto di cumulo che consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia. Tale disposizione trova applicazione nell’ipotesi in cui i soggetti interessati non abbiano maturato il diritto al trattamento pensionistico in una delle predette gestioni. Ciò posto, per il soggetto in possesso di contribuzione autonoma e dipendente occorre avere riguardo ai criteri di cui alla legge 613/1966, al fine di verificare il raggiungimento del diritto al trattamento pensionistico, ostativo alla facoltà di cumulo, ancorchè il soggetto possegga anche contribuzione nelle forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione obbligatoria

Infatti la menzionata legge n. 613, recante estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi, all’articolo 20, comma 1, stabilisce che i periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla predetta legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, nonchè con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Esempio. In sostanza il lavoratore che ha, ad esempio, 15 anni di contributi nel fondo lavoratori dipendenti, 5 anni in una gestione speciale dei lavoratori autonomi ed altri 5 anni nella gestione separata, non potrà riunire tutti i 25 anni di contributi attraverso il cumulo contributivo introdotto dal 1° gennaio 2013 al fine di acquisire la pensione di vecchiaia all'età di 66 anni, avendo questi già perfezionato 20 anni di contributi tra il Fpld e la gestione autonoma e quindi avendo già conseguito un diritto autonomo a pensione nella predetta gestione attraverso le norme della legge 613/1996. Ciò significherà che i 5 anni nella gestione separata potranno essere valorizzati esclusivamente tramite una pensione supplementare da conseguirsi una volta acquisita la pensione principale di vecchiaia. 

Pensioni di Inabilita'. Diversamente, per conseguire una pensione di inabilità ai sensi della legge 222/1984, qualora il lavoratore possieda contributi solo nel Fpld e nelle gestioni autonome la prestazione sarà sempre liquidata dalla gestione autonoma applicando la legge n. 613 del 1966, articoli 20 e 21. Ove, invece il richiedente possegga anche contribuzione presso le altre gestioni indicate nella legge n. 228 (gestione separata, forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione obbligatoria), potrà trovare applicazione il cumulo ivi previsto.

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Documenti: messaggio inps 7145/2015

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