E' una dizione che ha comportato molte difficoltà applicative in quanto spesso il lavoratore è portato a ritenere che per integrare la disposizione sia sufficiente risultare in possesso di una invalidità civile pari all'80%. Purtroppo secondo l'Inps il fatto di avere un grado di Invalidità Civile già determinato costituisce un ulteriore elemento di valutazione medico legale, ma non è vincolante per la formulazione del giudizio della Commissione Sanitaria dell’INPS ai fini della concessione della prestazione in parola.
L'istituto, infatti, con la circolare Inps 82/1994 ha stabilito che: “La norma in esame non stabilisce i criteri ai quali fare riferimento ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità richiesto per il pensionamento di vecchiaia sulla base dell’età prevista dalla normativa previgente. Si ritiene tuttavia che, al fine di assicurare omogeneità di tutela nell'ambito di ciascuna gestione pensionistica, per l'accertamento del requisito dell’invalidità nella misura di legge si debba avere riguardo alla definizione di invalidità delineata dalle norme che disciplinano le singole forme assicurative gestite dall'Istituto. In tale contesto il riconoscimento dello stato di invalidità in misura non inferiore all'80 per cento deve pertanto essere effettuato dagli uffici sanitari dell'Istituto. Il riconoscimento eventualmente già operato da altro ente costituisce elemento di valutazione per la formulazione del giudizio medico legale da parte degli uffici sanitari dell'Istituto”.
Quindi anche se l'interessato sia stato già riconosciuto invalido civile dovrà comunque sostenere una nuova visita sanitaria presso gli uffici dell’INPS per conseguire la prestazione di vecchiaia anticipata. In sostanza secondo l'Inps l'invalidità richiesta dal Dlgs 503/1992 è quella prevista dall'articolo 1 della legge 222/1984 e, pertanto, non è coincidente con l'invalidità civile. E di conseguenza un soggetto riconosciuto invalido civilmente all'80% non necessariamente potrà accedere alla pensione se non previo un ulteriore accertamento effettuato dall'Inps.
Una forzatura che negli ultimi anni alcune sentenze della Corte di Cassazione hanno tentato di smorzare riportando nell'alveo dell'invalidità civile l'invalidità prevista dall'articolo 1, comma 8 del Dlgs 503/1992 (Cass. 13495/2003 così come confermata dalla Cass. 20110/2011). Ma allo stato attuale non ci risulta che l’ente previdenziale abbia riformulato le indicazioni date ai propri professionisti in merito al requisito sanitario dell’invalidità.
Appare utile rammentare che il pensionamento con i requisiti ridotti coinvolge le sole gestioni private dell'Inps. Pertanto non può essere fatto valere dai dipendenti pubblici (ex-Inpdap) nè dagli autonomi nè da coloro che non risultano in possesso di contribuzione al 31.12.1995.