Pensioni, Ecco di quanto si riduce l'assegno con l'Opzione Donna

Franco Rossini Lunedì, 27 Giugno 2016
Per le lavoratrici che optano per il regime sperimentale donna assegno piu' magro di circa un terzo di quanto sarebbe conseguito con il sistema misto.
La Legge di stabilita' 2016 ha confermato la possibilità per le donne di andare in pensione prima, a patto di scegliere per un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo. I requisiti restano quelli fissati dalla legge 243/04 distinti per le donne che lavorano come dipendenti e per le autonome: rispettivamente, 57 anni e 58 anni, a cui bisogna aggiungere, dal 1° gennaio 2013, il primo aumento di tre mesi dovuto alla speranza di vita. In entrambi i casi resta uguale il requisito dell'anzianità contributiva pari a 35 anni.

Con le recenti modifiche si è ripristinato lo spirito della norma originaria che prevedeva, tra le condizioni di accesso al regime, il possesso dei suddetti requisiti entro e non oltre il 31 dicembre 2015. Questo significa che le lavoratrici dipendenti devono aver raggiunto i requisiti prescritti (57 anni e 3 mesi e 35 anni di contributi) entro il 31 Dicembre 2015 (58 anni e 3 mesi le autonome). Per questa forma di pensione si ricorda che resta però in vigore il regime della finestra secondo cui l'assegno non viene erogato il mese successivo alla maturazione dei requisiti ma dopo un periodo pari a 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome. 

Gli effetti della decurtazione - Con l'esercizio dell'opzione bisogna mettere in conto una riduzione dell'assegno, in linea generale, tra il 25-30% rispetto a quanto si otterrebbe, a parità di condizioni, con il sistema misto. Il taglio è tuttavia molto variabile a seconda dell'età della lavoratrice e dalle caratteristiche di carriera, retribuzione ed anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime. La decurtazione sarà tanto più intensa quanto è minore l'età anagrafica di accesso alla pensione. Ciò in quanto le regole del sistema contributivo prevedono che l'importo dell'assegno sia ancorato ai coefficienti di trasformazione, cioè quei parametri che traducono in pensione il montante contributivo, che dipendono dall'età anagrafica alla decorrenza della pensione del lavoratore.  

L'Inps nella nota 145949/2015 rispondendo ad un quesito dei sindacati, ha precisato che se i requisiti per l'accesso al regime sperimentale sono stati maturati entro il 31 dicembre 2015 è possibile esercitare comunque l'opzione in qualsiasi momento successivo. In virtu' del cd. principio della cristallizzazione del diritto a pensione. Pertanto una lavoratrice, in possesso dei requisiti suddetti entro il 31 dicembre 2015 (57 anni e 3 mesi e 35 di contributi), può esercitare l'opzione donna nel 2016, nel 2017, o nel 2018 dopo aver verificato, ad esempio, l'impossibilità di trovare una occupazione alternativa che gli consenta di maturare il requisito Fornero o vagliato altre strade per l'uscita anticipata. Si tratta di una facoltà da tenere a mente in quanto ha risvolti anche sull'assegno pensionistico. In questa circostanza la dilatazione dell'uscita comporta, infatti, un aumento dell'assegno pensionistico proprio in virtù dell'effetto sopra descritto.

La tavola sottostante mostra gli effetti sull'assegno di una lavoratrice nata nel 1958 con 38 anni di contributi a seconda della data di effettivo pensionamento. Come si nota più si attende l'esercizio dell'opzione donna minore sarà la riduzione dell'assegno rispetto alle regole miste. I coefficienti di trasformazione che si attivano all'età di 60 anni e 3 mesi sono, infatti, superiori a quelli che si attivano due anni prima. E ciò si traduce in un incremento dell'assegno che si andrà a percepire.

L'entità della riduzione dipende ovviamente dalle caratteristiche personali delle lavoratrici, in primo luogo, la loro evoluzione retributiva. In linea generale, più la lavoratrice vanta una carriera anticipata - con livelli retributivi molto elevati percepiti fin dai primi anni di iscrizione all'INPS - più la riduzione sarà minore; viceversa maggiore è l'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 - e quindi la prestazione teorica maturata avrebbe previsto una quota rilevante calcolata attraverso il sistema retributivo - piu' elevata sarà la riduzione dell'assegno pensionistico.

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