Tali lavoratori, possono godere, come noto, di una maggiorazione contributiva pari a 4 mesi per ogni anno di lavoro svolto alle dipendenze di amministrazioni pubbliche o datori di lavoro privati utile ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione che della sua misura nonchè dell'anzianità assicurativa (Circolare Inps 173/1991). Per effetto del graduale passaggio al sistema contributivo però l'adeguamento in questione ha fatto perdere gran parte del beneficio sulla misura dell'assegno dato che il nuovo sistema di calcolo prende in considerazione solo i contributi effettivamente versati sul conto assicurativo dal lavoratore.
La modifica interessa solo le pensioni liquidate dal 2017
Per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge n. 232 del 2016, la nuova disciplina introduce quindi la maggiorazione dell’età anagrafica ai fini dell’applicazione del coefficiente di trasformazione rilevante nei trattamenti pensionistici liquidati nel sistema contributivo o nella quota di pensione contributiva relativamente alle pensioni liquidate nel sistema misto. Infatti per le anzianità contributive che concorrono alla determinazione della pensione c.d. contributiva, la maggiorazione si concretizza in un incremento del coefficiente di trasformazione relativo all’età pensionabile in misura pari a 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente prestato in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, nel limite del 70° anno di età con adeguamento agli incrementi della speranza di vita (articolo 24 comma 7 della legge n. 214/2011). Da ciò deriva, ad esempio, che un lavoratore non vedente che va in pensione a 60 anni dopo aver svolto 12 anni di lavoro effettivo in concomitanza con la cecità potrà godere di un coefficiente di trasformazione del montante contributivo maggiorato di 4 anni, cioè calcolato su un'età di 64 anni invece che 60 (4 mesi x 12 anni=48 mesi). Nel caso di servizi inferiori all’anno la maggiorazione figurativa da attribuire sarà corrispondentemente ridotta.
L'Inps ricorda, però, che ove il trattamento sia liquidato in favore di soggetti con età inferiore a 57 anni, l’incremento convenzionale relativo ai periodi di lavoro determina un aumento dell’età anagrafica, cui fare riferimento per l’individuazione del coefficiente di trasformazione. Pertanto, in presenza di un’età anagrafica, come rideterminata per effetto dell’incremento convenzionale, inferiore a 57 anni si dovrà applicare il coefficiente di trasformazione relativo a tale età. In questi casi il beneficio pensionistico sarà dunque praticamente nullo dato che chi liquida una pensione nel sistema contributivo con un'età inferiore a 57 anni già consegue l'applicazione del coefficiente di trasformazione collegato all'età di 57 anni.
Il beneficio si ottiene solo a domanda
Il beneficio in parola, subordinato alla presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati o dei loro superstiti, trova applicazione ai trattamenti pensionistici diretti, indiretti, supplementari e supplementi aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge n. 232 del 2016. Il beneficio non si applica, pertanto, alle pensioni di reversibilità spettanti ai superstiti di titolari di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017 nè ai soggetti già titolari di pensione liquidata prima del 2017.
Documenti: Circolare Inps 73/2017