La pensione ai superstiti viene, infatti, riconosciuta quando il decesso del lavoratore (cioè il genitore dello studente) avviene nel periodo di iscrizione del figlio superstite ad uno degli anni accademici che costituiscono il corso di laurea o il corso stabilito dagli statuti delle scuole di perfezionamento. Pertanto, solo se l’anno accademico di iscrizione, durante il quale si è verificato il decesso del lavoratore, è contenuto nel numero di anni previsto dal corso di studi si può considerare realizzata la condizione richiesta per la concessione della pensione. Realizza quindi tale condizione anche l’iscrizione classificata “fuori corso” di uno studente che non supera gli esami propedeutici, purché non siano stati superati nel complesso i limiti di durata del corso legale; mentre non la realizza l’iscrizione classificata “in corso” quando tali limiti siano stati superati. In sostanza, ribadisce l'Inps, lo studente che ha fatto pochi esami vedrà comunque corrispondersi la prestazione economica sino ai limiti di durata legale del corso a cui si è iscritto. Senza che ciò pregiudichi la pensione.
Resta comunque il trattamento di favore in caso di interruzione del corso di studi. Hanno diritto alla pensione ai superstiti anche gli studenti che, dopo aver ultimato o interrotto un corso di studi, ottengano l’iscrizione ad altra facoltà o ad altro corso di laurea. In tal caso, però, se vengono riconosciuti utili, agli effetti del nuovo corso, uno o più anni relativi al precedente corso, la durata del nuovo corso si riduce del numero di anni accademici riconosciuti utili. Riducendo pertanto la durata della prestazione ai superstiti.
La qualifica di studente universitario si perde comunque al compimento del 26° anno di età o al conseguimento della laurea non seguito dall’iscrizione a un corso di perfezionamento ovvero ad altro corso di laurea.
Per quanto riguarda le università la cui frequentazione da' diritto alla prestazione economica l'Inps precisa che il beneficio spetta agli studenti iscritti alle università statali e non statali riconosciute; altro tipo di scuola legalmente riconosciuta cui si accede mediante diploma rilasciato a seguito del completamento del secondo grado dell’istruzione superiore; corsi di livello universitario; scuole di specializzazione o di perfezionamento, corsi di perfezionamento, corsi di integrazione e di cultura annessi a facoltà universitarie, previsti dal Testo Unico sulla istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592.