Pensioni, Il Governo chiude al ripristino dell'uscita anticipata dei ferrovieri

redazione Venerdì, 19 Febbraio 2016
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiude all'ipotesi di una revisione dell'età pensionabile degli addetti alla condotta dei treni.
Ripristinare la disciplina antecedente l'intervento riformatore operato tramite l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, altererebbe in modo sostanziale lo spirito e i contenuti della riforma pensionistica determinando un'asistematicità consistente, appunto, nell'esclusione dell'innalzamento dell'età pensionabile per una specifica categoria di lavoratori, senza, peraltro, considerare l'insorgere di maggiori oneri finanziari. Lo ha precisato ieri il sottosegretario al Ministero del Lavoro Massimo Cassano in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati in risposta ad una interrogazione a risposta scritta sollevata dal M5S (Tripiedi, Cominardi) 5-05644 che chiedeva il ripristino delle specificità dei lavoratori dei macchinisti di bordo perse nel 2012 con l'entrata in vigore della legge Fornero. 

L'articolo 24 del decreto «Salva Italia» ha modificato i requisiti minimi di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, estendendo, al comma 18 del suddetto articolo 24, le nuove disposizioni ai lavoratori iscritti al Fondo Speciale F.S. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i predetti limiti di età sono stati sostituiti dal requisito anagrafico unico di 66 anni per gli uomini e 62 anni per le donne che diventeranno 66 dal 1° gennaio 2018. Tali requisiti sono ulteriormente adeguati in relazione agli incrementi della speranza di vita previsti dal 2013 per le generalità dei lavoratori.

Il sottosegretario ha ricordato che il personale di «macchina» e «viaggiante» che svolge attività lavorativa in orario notturno può usufruire dei benefìci di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che disciplina l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti le lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Tale provvedimento, trova applicazione nei confronti dei seguenti lavoratori: 1) lavoratori a turni, che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno sei ore, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009; 2) al di fuori dei casi indicati, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo. 

La concessione del suddetto beneficio è, comunque, subordinata alla dimostrazione di un periodo minimo di permanenza lavorativa all'interno dell'attività usurante, pari a: 1) almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017; 2) almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018. Deludente la risposta secondo gli onorevoli interroganti che sottolineano come la normativa in materia di lavori usuranti sia assolutamente incoerente in quanto consente ad un autista che trasporta anche solo sei passeggeri di accedere al pensionamento sei anni prima rispetto a quanto è concesso ad un macchinista, che conduce centinaia di persone sui treni ad alta velocità.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati