Pensioni, Il Part-Time incide sulla Pensione di Inabilità

Davide Grasso Lunedì, 29 Gennaio 2018
La retribuzione pensionabile da assumere come base della maggiorazione contributiva per la pensione di inabilità di un lavoratore a tempo parziale è quella ridotta in funzione del passaggio al tempo parziale.
Il part-time incide sulla pensione di inabilità. Lo indica la Corte di Cassazione con la sentenza numero 1921 del 25 Gennaio 2018 in cui i giudici accolgono il ricorso dell'Inps contro un pensionato che si era visto ridurre la misura della prestazione pensionistica a causa dell'aver trasformato prima del pensionamento il rapporto di lavoro dal tempo pieno a quello ridotto. Secondo i giudizi di Piazza Cavour ai fini della determinazione della bonus di inabilità occorre, infatti, prendere in considerazione la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore al momento del pensionamento con incidenza, pertanto, anche sulla misura del trattamento pensionistico di inabilità.  

La questione

La questione riguardava un lavoratore dipendente del settore privato che al momento della domanda della pensione di inabilità di cui alla legge 222/1984 aveva trasformato il rapporto di lavoro dall'orario pieno al part-time. Nella determinazione della misura del beneficio spettante (che come noto consiste nell'attribuzione di un'anzianità contributiva aggiuntiva tra quella presente alla data di presentazione della domanda di pensione e il raggiungimento del minor valore tra 60 anni di età o 40 anni di contributi) l'Inps aveva considerato la retribuzione percepita al momento della domanda in funzione del rapporto part-time che risultava riproporzionata rispetto a quella prevista per il tempo pieno, incidendo in misura piuttosto pesante sulla misura della pensione. Il pensionato e successivamente i suoi eredi avevano, quindi, impugnato il provvedimento di liquidazione della pensione chiedendo di non considerare gli effetti del passaggio al part-time ai fini del calcolo della pensione di inabilità ma di prendere come riferimento la retribuzione piena. Le Corti di merito avevano dato ragione al pensionato che poi, tuttavia, è risultato soccombente dinnanzi la Corte di Cassazione.

L'Inps nelle sue doglianze lamentava, in particolare, che la Corte d'Appello, aveva erroneamente omesso di considerare - con riguardo al computo della pensione e, in particolare, alla maggiorazione spettante - che il sistema di calcolo si basa non solo su un'anzianità contributiva convenzionale (i contributi che potevano essere versati tra la data della domanda amministrativa di pensione e la data del compimento dell'età pensionabile) ma anche sulla retribuzione pensionabile (calcolata con sistema retributivo, per il lavoratore con almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995, o con sistema misto). Dovendo, pertanto, far riferimento alla retribuzione pensionabile ossia alla retribuzione percepita al momento in cui è stata fatta la domanda di pensione di inabilità, la prestazione part-time in applicazione dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 61 del 2000 incide sull'ammontare della pensione.

La tesi della Cassazione

I giudici spiegano che l'articolo 2, co. 3 della legge 222/1984 impone che il computo della pensione di inabilità venga effettuato con le normali regole di liquidazione della pensione con una maggiorazione che, per gli iscritti all'AGO (assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti del settore privato), prende a riferimento l'assegno di pensione che sarebbe spettato (all'iscritto) considerando un'anzianità convenzionale (ossia tenendo conto anche dei contributi che si sarebbero potuti versare tra la data della domanda amministrativa e 60 anni, fino ad un'anzianità contributiva massima di 40 anni).

La disposizione fa chiaramente rinvio - secondo i giudici -, quanto all'anzianità contributiva, ad uno specifico periodo che è quello "compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell'età pensionabile", e quanto alla base pensionabile, alla "retribuzione pensionabile" che sarebbe spettata all'iscritto. La norma fa, dunque, chiaro riferimento alla base pensionabile dello specifico iscritto, che deve, quindi, tenere in considerazione l'effettivo rapporto di lavoro in essere al momento della presentazione della domanda amministrativa di pensione di inabilità ossia le modalità di prestazione dell'attività lavorativa svolte fino a tale data.

Il calcolo della maggiorazione terrà conto, pertanto, del periodo (fittizio, in quanto ampliato) dettato dalla legge (ossia comprensivo, oltre che dell'anzianità contributiva maturata alla data di presentazione della domanda di pensione di inabilità, altresì delle settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento dell'età pensionabile) e della retribuzione pensionabile calcolata secondo i criteri generali di computo utilizzati per determinare l'importo dei trattamenti pensionistici, tra cui va annoverato il sistema di riproporzionamento all'orario effettivamente svolto dettato dall'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 61 del 2000, incidendo la contribuzione ridotta sulla misura della pensione. 

"A fronte di tale specifica previsione - concludono i giudici - risultano, pertanto, applicabili i criteri generali di computo dei trattamenti pensionistici, tra cui quello dettato dall'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 61 del 2000 per i rapporti di lavoro con orario a tempo parziale. Invero, il computo della maggiorazione di cui all'art. 2 della legge n. 222 del 1984 deve calcolarsi tenendo conto di una contribuzione fittizia relativa alle connotazioni specifiche del rapporto di lavoro (nella specie, orario di lavoro parziale) svolto dall'assicurato al momento del riconoscimento della pensione di inabilità".

Anche se il caso esaminato dai Giudici riguardava una prestazione liquidata nel sistema retributivo la portata della novella pare dover investire anche le pensioni di inabilità liquidate nel sistema misto a partire dal 2012 nelle quali la retribuzione pensionabile ai fini del bonus, come noto, viene determinata sulla base degli ultimi cinque anni di contribuzione. 

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