Pensioni, il riconoscimento dell'invalidità civile sarà piu' rapido

Bernardo Diaz Mercoledì, 03 Giugno 2015
Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista la rivedibilità conserveranno i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni ed agevolazioni di qualsiasi natura.
Quest'anno è piu' semplice farsi confermare l'invalidità civile. Con la Circolare 10/2015 l'Inps ha indicato i criteri per attuare le nuove procedure per le minorazioni civili, introdotte l'anno scorso dalla legge n. 114 (misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa). Importanti novità riguardano le visite di rivedibilità, fatte periodicamente per verificare la permanenza o meno dello stato invalidante: a differenza di quanto accadeva prima, quando erano sospesi i benefici acquisiti (pensioni, assegni, indennità o permessi e congedi lavorativi) nel periodo intercorrente tra la scadenza del certificato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e la nuova visita di revisione, ora la legge stabilisce che si conservano tutti i diritti acquisiti fino a quando non è redatto il nuovo verbale di accertamento.

«È un traguardo importante di civiltà il fatto che lo status di persona invalida o con handicap non si perderà più alla scadenza del verbale — commenta Vincenzo Falabella, presidente della Fish, la Federazione italiana per il superamento dell'handicap —. Prima, benefici e diritti decadevano a causa dei tempi biblici per le visite di revisione: la Corte dei conti ha verificato che tra la domanda di invalidità e la concessione di provvidenze si attendono anche 278 giorni».

Minori disabili - Innovazioni sono in vigore da quest'anno anche per i minori affetti da disabilità e titolari di una o piu' prestazioni economiche a carico dello Stato. In particolare si consente il riconoscimento provvisorio delle prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni ai minori titolari di indennità di frequenza a condizione che la domanda relativa a queste ultime sia stata presentata entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età. Viene inoltre rafforzata la garanzia - per il disabile o l'invalido civile titolare dell'indennità di accompagnamento o dell'indennità di comunicazione - della continuità dell'erogazione delle provvidenze economiche nel momento del passaggio dalla minore alla maggiore età. In tal caso le prestazioni continuano ad essere erogate, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di settore, senza necessità di presentare domanda in via amministrativa.

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