La facoltà, prevista dall'articolo 20 co. 1 -5 del dl n. 4/2019 è a disposizione dei lavoratori nel contributivo puro, cioè coloro che non hanno contribuzione di alcun genere al 31.12.1995 (se successivamente all'operazione l'assicurato entra in possesso di contribuzione anteriore al 31.12.1995 il riscatto viene annullato e si procede al rimborso dell'onere sostenuto). Può essere esercitata sino al 31 dicembre 2021 per periodi non coperti da contribuzione tra l'anno del primo versamento contributivo e la data di entrata in vigore del DL 4/2019 entro un massimo di cinque anni, anche non continuativi. In sostanza il massimo periodo temporale che si può recuperare a fini pensionistici è quello compreso tra il 1° gennaio 1996 ed il 28 gennaio 2019. L'onere di riscatto è quello tradizionale dell'aliquota percentuale.
Il medesimo articolo 20 del citato dl n. 4/2021 ha introdotto anche la facoltà di riscattare la laurea con il cd. criterio agevolato, versando un onere pari a circa 5.260 euro per ogni anno da valorizzare ai fini pensionistici. A differenza della pace contributiva possono essere riscattati anche anni anteriori al 31.12.1995 a condizione, in tal caso, di optare per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo. Rispetto alla pace contributiva, inoltre, non ci sono limiti temporali: può essere esercitata anche dopo il 31 dicembre 2021 (è stabilizzata) fermo restando che non può essere utilizzata per riscattare periodi diversi dalla laurea.
Documenti: Messaggio Inps 1921/2021