Pensioni, il riscatto della laurea avvicina l'uscita. Ecco le condizioni e i requisiti

Daniele Bonaddio Lunedì, 06 Aprile 2015
Con il riscatto degli studi universitari è possibile non soltanto avvicinare l’età pensionistica, ma anche aumentare il montante contributivo e ricevere di conseguenza un trattamento previdenziale più sostanzioso.

Kamsin In un contesto, come quello attuale, in cui ad ogni nuova riforma del sistema previdenziale e assistenziale si allungano sempre di più i tempi per accedere alla pensione, un tema che torna prepotentemente di moda fra gli italiani (specialmente se neo-laureati) è il c.d. “riscatto della laurea”.

Tale meccanismo, in particolare, ha un duplice peso ai fini pensionistici, poiché riguarda sia l’ammontare dell’importo della pensione che si andrà a percepire, sia l’anticipazione dei tempi di pensionamento. Un’opportunità, questa, purtroppo segnata dal Governo tecnico del Professor Monti, che con la Manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011) ha profondamento mutato le aspettative dei lavoratori italiani, costretti ad andare in pensione sempre più tardi.

Purtroppo i costi da sostenere – come illustreremo in seguito - non sono esigui, rendendo il riscatto un lusso irragionevolmente esoso. Un privilegio elitario, quasi irraggiungibile per l’italiano medio.

Con l’introduzione della L. n. 247/2007 – che andremo a illustrare nella trattazione - sono state introdotte importanti novità in tema di “riscatto della laurea”, in quanto essa da una parte ha allargato la platea dei soggetti che possono riscattare i periodi di studio, dall’altra ha semplificato le modalità di versamento del contributo.

Ma quali sono le tempistiche per farlo? Chi ne può fare richiesta? Quanto costa? A queste ed a molte altre domande intendiamo dare una risposta, affrontando alcuni aspetti dell’argomento in questione.

Indice

Il Riscatto della Laurea
I periodi Riscattabili
La legge 247/07
Il Calcolo dell'onere di riscatto
Aspetti Fiscali
Il Mancato Pagamento del Contributo
La presentazione della Domanda
Modalita' di Pagamento
Cambio Facoltà
Convenienza

Il Riscatto della Laurea

Innanzitutto, è opportuno spiegare cosa s’intende per “riscatto della laurea”. In poche parole, esso altro non è che un meccanismo attraverso il quale i soggetti possono - se in possesso di un titolo di studio - riscattare a proprie spese gli anni di studio universitari per avvicinare non soltanto l’età pensionistica, ma anche per aumentare il montante contributivo e ricevere di conseguenza un trattamento previdenziale più sostanzioso.

Di sicuro si tratta di un’opportunità in più a disposizione dell’interessato, in quanto consente di riconoscere alcuni periodi della vita (come per es. i periodi di studio) scoperti dal punto di vista previdenziale.

I Periodi Riscattabili

Affinché l’interessato possa riscattare il corso legale di laurea, è opportuno ovviamente essere in possesso di un titolo di studio. Ma quali possono essere riscattati? E quali invece, restano esclusi?

Dunque, possono essere riscattati:

  • i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
  • i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
  • i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
  • i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
  • i titoli accademici introdotti dal decreto n. 509 del 3 novembre 1999 cioè:
  • Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale;
  • Laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.

Possono essere altresì ammessi al riscatto, i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), con riferimento ai nuovi corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

  • diploma accademico di primo livello;
  • diploma accademico di secondo livello;
  • diploma di specializzazione;
  • diploma accademico di formazione alla ricerca.

Sul punto, è bene tenere presente che:

  • il riscatto può riguardare tutto il periodo o singoli periodi;
  • a partire dal 12 luglio 1997 è data la facoltà di riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data;
  • non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere.

Viceversa, restano esclusi dalla possibilità di riscatto:

  • i periodi di iscrizione fuori corso;
  • i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto.


Le novità introdotte dalla legge 247/07

Come accennato in precedenza, un ruolo sicuramente importante viene occupato dalla L. n. 247/2007, la quale ha introdotto – a decorrere dal 1.1.2008 – interessanti novità in merito alle modalità di versamento.

Il contributo, infatti, potrà essere versato in un’unica soluzione oppure in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. È concessa la possibilità di estinguere il debito anche con un numero di rate inferiori e comunque senza applicazione di interessi.

Altra novità introdotta dalla menzionata legge, riguarda la facoltà di poter riscattare la laurea anche da parte di soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano ancora iniziato l'attività lavorativa in Italia o all’estero.

Per questi ultimi, in particolare, il costo da sostenere per il riscatto è dato dal versamento di un contributo per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti (pari a 15.548 euro per l’anno 2015) moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’Assicurazione generale obbligatoria, vigenti nell’anno di presentazione della domanda (pari al 33% per quest’anno).

Pertanto, chi intendesse riscattare una laurea triennale, per quest’anno, deve pagare:

  • 15.548 x 33%= 5.130,84 euro;
  • 5.130,84 x 3= 15.392,52 euro (costo totale del riscatto).

Il Calcolo dell'Onere di Riscatto

Il costo da riscatto varia a seconda che si intendano riscattare periodi anteriori al 31 dicembre 1995 (metodo retributivo) oppure periodi posteriori al 1° gennaio 1996 (metodo contributivo).

Nel primo caso,si applicano i criteri previsti dall’art. 13 della L. n. 1338/1962 (riserva matematica). Con questo termine tecnico s’intende la quantità di denaro necessaria per coprire il maggior impegno finanziario che l'INPS assume su di sé. L’Ente, infatti, dovrà corrispondere una pensione di maggior importo derivante dall'aumento dell'anzianità assicurativa determinata dal riscatto.

In particolare, la base matematica per la determinazione del costo di un riscatto è costituita da specifiche tabelle (aggiornate periodicamente), che tengono conto di alcuni fattori in base a rilevazioni demografiche, previdenziali e dalla menzionata "riserva matematica".

L’onere da versare sarà dato davari fattori quali: l’età, il periodo da riscattare, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni.

È chiaro dunque, che l’importo della somma da versare per il periodo di laurea non è uguale per tutti, essendo diverso da caso a caso in base ai menzionati fattori.

Si ricorda che tale meccanismo può essere applicato solamente da chi abbia maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31.12.1995, anche se i periodi da riscattare si collochino successivamente alla suddetta data.

Nel secondo caso invece,la quota di pensione va calcolata con il sistema contributivo, data dalla moltiplicazione fra la base dell’aliquota contributiva obbligatoria applicata alla retribuzione lorda e il numero degli anni da riscattare.

L’aliquota contributiva da prendere a riferimento è quella vigente alla data di presentazione della domanda, pari:

  • al 33% per i dipendenti;
  • al 27,72% per i liberi professionisti senza cassa;

Facciamo un esempio. Ipotizziamo che un soggetto voglia riscattare n. 3 anni di laurea successivi al 31/12/1995. Considerando una retribuzione lorda pari a € 30.000, l’importo da pagare è il seguente:

  • 30.000 x 33%= € 9.900 annuo;
  • 9.900 x 3= € 29.700 costo totale del riscatto.

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Aspetti Fiscali

Ai fini della valutazione di convenienza del riscattante, occorre sicuramente tenere conto della componente fiscale, che assume un ruolo fondamentale nella scelta. Infatti:

  • per i lavoratori, il contributo è fiscalmente deducibile (cioè è dato dall’aliquota marginale IRPEF pagata dall’interessato);
  • per i disoccupati invece, il contributo è detraibile nella misura del 19% dell’importo stesso, dall’imposta dovuta dai soggetti nei confronti dei quali l’interessato risulti fiscalmente a carico. Si pensi ad esempio ai giovani che in attesa di trovare un lavoro, vedono riscattarsi il periodo di laurea da propri genitori, fruendo così della relativa detrazione


Il Mancato Pagamento del Contributo

Il mancato pagamento del contributo è considerato come rinuncia alla domanda, la quale viene dunque archiviata dall’INPS senza ulteriori adempimenti.

Tuttavia, la rinuncia non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso titolo e periodo. In tal caso l’onere di riscatto verrà rideterminato con riferimento alla data della nuova domanda.

Per le rate successive alla prima, il loro pagamento effettuato oltre la scadenza, ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, viene consentito per non più di cinque volte. Ulteriori versamenti effettuati oltre i termini assegnati, potranno essere - su esplicita richiesta dell’interessato - considerati come nuova domanda, e comporteranno la rideterminazione dell’importo da pagare. Mentre i pagamenti parziali o un minor numero di rate entro i termini assegnati, verranno convalidati determinando in proporzione l'accredito del corrispondente periodo assicurativo.

Presentazione della Domanda

La domanda può essere presentata in via telematica direttamente sul sito dell’INPS (www.inps.it), previo possesso del PIN, seguendo il percorso: “Per Tipologia di Utente” -> “Cittadino” -> “Riscatti di Laurea”.

Essa può essere inoltrata senza limiti di tempo ed occorre comprovare:

  • il conseguimento del diploma di laurea;
  • gli anni accademici durante i quali è stata frequentata la facoltà;
  • gli anni fuori corso;
  • la durata del corso legale di laurea.

Qualora invece l’utente sia impossibilitato a utilizzare strumenti informatici, può in alternativa telefonare al Contact Center Integrato chiamando da rete fissa il numero verde 803164 oppure da telefono cellulare il numero 06164164 a pagamento secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico.

Come terza opzione, l’utente può recarsi presso un Patronato che lo guiderà alla compilazione della domanda secondo le modalità già in uso.

Modalita' di Pagamento

Il contributo può essere pagato utilizzando i seguenti canali:

  • bollettino MAV;
  • online, sul sito dell’INPS, nella sezione “Servizi online” -> “Per tipologia di utente” -> “Cittadino” -> “Pagamento contributi riscatti ricongiunzioni e rendite”, utilizzando la carta di credito.

Cambio di Facolta'

Ultimo chiarimento in ordine cronologico dell’INPS (messaggio n. 5811/2014) riguarda il particolare caso dello studente che passa da una facoltà ad un’altra. Il dubbio, in tal senso, riguarda gli anni da poter ammettere a riscatto.

Sul punto, l’INPS ha chiarito che gli anni da considerare saranno rappresentati da quelli di corso della nuova facoltà, presso la quale è stato conseguito il titolo, nonché degli anni di corso della facoltà di provenienza, individuati questi ultimi, secondo la scelta degli interessati.

A tal proposito, è bene specificare che tale riconoscimento non viene effettuato di norma con riferimento a specifici anni di corso della facoltà di provenienza, bensì agli studi considerati nel loro complesso.

Si specifica inoltre, che il numero complessivo degli anni da ammettere a riscatto è quello corrispondente alla durata legale del corso che ha dato luogo al conferimento della laurea, con esclusione, in ogni caso, degli anni fuori corso.

Per comprendere meglio quanto appena detto, si illustra il seguente esempio.

Un soggetto risulta iscritto nell’anno accademico 1968-1969 al corso di laurea in Scienze Politiche e nell’anno accademico 1972-1973 (senza conseguire il diploma di laurea) chiede ed ottiene il trasferimento alla Facoltà di Lettere (della durata legale di anni quattro) dove viene iscritto direttamente al terzo anno, conseguendo la laurea nell’anno 1976.

Nel caso ipotizzato, potranno essere ammessi al riscatto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 184/97, quattro anni complessivi, di cui due del corso di laurea in Lettere (anni accademici 1972-73, e 1973-74, corrispondenti al terzo e quarto anno. Si escludono il 1974-1975 e 1975-76 in quanto fuori corso) e gli altri due da individuarsi, a scelta dell’interessato, tra i quattro anni del precedente corso legale di laurea in Scienze Politiche.

Da notare, infine, che la scelta dell’interessato deve riguardare gli anni in corso del precedente periodo legale di laurea.

La convenienza

Come precisato in precedenza, il riscatto della laurea ha un doppio obiettivo:

  1. anticipare l’età pensionistica;
  2. aumentare il montante contributivo e quindi ricevere una pensione più cospicua.

Ma il dubbio in questi casi è “se”, a parità di risultato da raggiungere, conviene riscattare gli anni studio o se piuttosto vi siano margini di convenienza maggiori nel rendere più consistente l’investimento in una previdenza integrativa.

Quali sono gli elementi da considerare?

Ebbene, ipotizzando un metodo di calcolo contributivo (riscatti post 1° gennaio 1996) bisogna sicuramente tenere conto di due fattori:

  1. il “PIL”. Il metodo contributivo infatti, rivaluta i contributi in base al prodotto interno lordo degli ultimi cinque anni, e quindi si è soggetti all’andamento economico del Paese. Il rischio, in tal caso, è quello di vedersi rivalutare la propria pensione con un coefficiente di rivalutazione negativa;
  2. le “riforme politiche”. Il nostro Paese è spesso soggetto a numerosi mutamenti, specie nel sistema previdenziale. Basta ricordare che la Manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011) aveva ai tempi proposto una norma – successivamente cancellata – che prevedeva solo la rivalutazione dell’assegno pensionistico in caso di riscatto della laurea, e non anche l’avvicinamento dell’età pensionistica.

Con i fondi pensione, invece, si ha una ripartizione più efficace del rischio previdenziale in quanto bisogna tenere conto di una normativa differente rispetto a quella del sistema obbligatorio. Si pensi ad esempio alle forme pensionistiche complementari nelle quali è possibile anticipare parte dell’importo a determinate condizioni.

Tuttavia, anche la disciplina della previdenza complementare può subire mutamenti da parte di riforme politiche. Tanto per fare un esempio, la recente Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) ha incrementato l’aliquota sui rendimenti dall’11% al 20%.

Confrontando, invece, le due soluzioni di investimento da un punto di vista fiscale, avremo una situazione di neutralità fiscale, considerato che entrambi i costi sono deducibili (entro il tetto di 5.164,57 euro).

Differente è il discorso se a pagare il riscatto della laurea sia un genitore per il proprio figlio; in tal caso, come descritto in precedenza, si ha diritto ad una detraibilità del 19%.

Per quanto concerne invece il regime di tassazione nel caso della previdenza di base, si applica una “tassazione ordinaria progressiva”, mentre la rendita integrativa è soggetta ad imposta sostitutiva del 15%, la quale diminuisce dello 0,30% per ogni anno di durata superiore al quindicesimo con un minimo di nove. (come la vedi “per ogni anno successivo al quindicesimo, e un minimo di nove”).

Alla luce di quanto appena illustrato, è possibile affermare che non esiste una scelta standard di convenienza, ma una serie di considerazioni piuttosto soggettive.

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