Stop al contributo di solidarietà imposto da Cassa Ragionieri per il triennio 2014/2016 a carico dei pensionati. Il prelievo è illegittimo in quanto contrasta con il principio del pro rata e perché tale prelievo potrebbe essere stabilito solo dal legislatore. E' quanto in sintesi ha affermato la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23363 depositata in cancelleria il 24 agosto 2021 con la quale i giudici hanno respinto il ricorso della CNPR per ribaltare una sentenza della Corte d'Appello di Brescia.
Criterio del Pro rata
Dopo la sentenza n. 17742/2015 adottata dalla Corte di Cassazione a sezioni unite si è consolidato ormai l'orientamento secondo cui per gli iscritti alle casse di previdenza private la sanatoria prevista dall'articolo 1, co. 763 della legge n. 296/2006 come interpretata autenticamente dall'articolo 1, co. 488 della legge n. 147/2013, va letta nel seguente modo:
a) chi è andato in pensione entro il 31.12.2006 non può subire modifiche definitive in senso peggiorativo dei criteri di calcolo della pensione (principio del pro rata assoluto);
b) chi è andato in pensione dal 1.1.2007 può subire modifiche definitive in senso peggiorativo della pensione (e quindi le casse possono modificare i criteri di calcolo con effetti retroattivi, principio del pro rata attenuato) purché le delibere siano state adottate entro il 31.12.2006 tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazione e a condizione che i provvedimenti siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.
Inoltre le Casse non possono introdurre contributi straordinari di solidarietà, cioè prelievi temporanei su trattamenti già determinati in base ai criteri di calcolo della pensione, la cui imposizione è riservata tassativamente al legislatore. Questa facoltà peraltro, anche ove ammessa, incorre nei limiti sanciti nelle sentenze della Corte Costituzionale nn. 173/2016 e 234/2020.
La questione
L'articolo 13 del regolamento della previdenza della CNPR ha introdotto un contributo di solidarietà sugli assegni superiori a 2 volte il trattamento minimo del FPLD sino al 5% per il triennio 2014-2016 a carico degli iscritti titolari di pensione al 1° gennaio 2013. Sulla scorta dell'orientamento appena menzionato un pensionato ha impugnato la delibera con la quale la CNPR gli aveva ridotto la pensione.
La Corte di Cassazione gli ha dato ragione osservando prima di tutto che il prelievo in questione non rientra nella sanatoria di cui all'articolo 1, co. 488 della legge n. 147/2013. Per questa, infatti, si chiede come condizione di legittimità «che le delibere della Cassa siano finalizzate ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo».
Il prelievo è quindi un contributo di solidarietà (e non una modifica delle regole di calcolo della pensione) sul quale la Corte è chiara: «l'incisione di un trattamento di pensione già determinato con le rispettive regole di calcolo è incompatibile con il rispetto del principio pro rata e dà luogo ad a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, ex plurimis, Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le tante, Cass. nn. 603, 982, 16814, 19561 e 29292 del 2019; Cass, nn.. 27340, 28054, 28055 del 2020)».