La delibera sdogana ormai il principio secondo il quale ciascuna cassa ha regole proprie in virtu' dell'autonomia regolamentare riconosciuta loro dal legislatore. Non c'è quindi da stupirsi se anche la CNPR al pari di quanto fatto da altre casse abbia fissato regole parzialmente penalizzanti per i professionisti che intendono anticipare l'uscita dal mondo del lavoro gratuitamente.
Trattamento di vecchiaia
Ebbene per quanto riguarda il trattamento di vecchiaia la CNPR riconosce il principio della pensione a formazione progressiva dalla Circolare Inps 140/2017 secondo il quale, in caso di requisiti anagrafici e contributivi diversi nelle diverse gestioni coinvolte nel cumulo, viene liquidata anticipatamente la quota di pensione presso la quale sono maturati i requisiti per prima.
Vale a dire che se la quota Inps potrà essere pagata in acconto al perfezionamento di 66 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contributi complessivamente maturati nelle Casse la quota a carico della CNPR potrà essere pagata nel 2018 solo ove l'assicurato possa vantare 67 anni e 32 anni di contributi considerando la contribuzione complessivamente maturata (INPS e Cassa) ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 19 del regolamento della Cassa.
Concretamente, quindi, il cumulo si rivolge a chi ha una carriera lavorativa complessiva di almeno 32 anni sparsi in modo tale che se non sommati non consentirebbero all'assicurato di maturare una pensione autonoma in ciascuna delle gestioni presso cui si è contribuito (si veda tavola sottostante). Chi non raggiunge il minimo di versamenti previsti dalla CNPR dovrà continuare necessariamente ad optare per una totalizzazione nazionale o una ricongiunzione onerosa, che tuttavia sono sulla carta più penalizzanti. Una larga platea di professionisti rischia, quindi, di restare fuori dalla novella considerando anche che nei prossimi anni i requisiti contributivi per il trattamento di vecchiaia nella CNPR sono previsti in rialzo sino a 40 anni dai 32 attuali.
Dal punto di vista del calcolo della pensione di vecchiaia in regime di cumulo la delibera della CNPR fortunatamente riconosce i criteri normali (retributivo sulle anzianità maturate sino al 31 dicembre 2003 e contributivo per le anzianità maturate successivamente alla predetta data) a differenza di quanto disposto recentemente dalla Cassa Geometri. Dunque gli assicurati non avranno da temere per una riduzione del trattamento pensionistico a carico della Cassa.
Trattamento anticipato
Discorso diverso invece nel caso in cui si voglia utilizzare il cumulo ai fini della pensione anticipata. Anche la CNPR, al pari di quanto stabilito dalla CIPAG, concede la possibilità di utilizzare la contribuzione presso la Cassa con quella versata presso le altre gestioni previdenziali obbligatorie al fine di ragguagliare i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) con un rialzo di cinque mesi dal 2019 richiesti dalla Riforma Fornero per la pensione anticipata ma in tal caso la quota di pensione a carico dell'Ente privatizzato sarà conteggiata interamente con il metodo contributivo. Così che l'assicurato dovrà farsi bene i conti circa la convenienza o meno di tale operazione.
In questi casi per non perdere i più favorevoli criteri del sistema misto è bene attendere l'età di vecchiaia per cumulare con le regole poco prima esposte. Ad esempio un assicurato CNPR con 60 anni di età e 30 anni di anzianità CNPR e 13 anni INPS avrà due alternative: cumulare subito avendo raggiunto 42 anni e 10 mesi tra le due gestioni ma ottenendo una pensione contributiva a carico della CNPR; oppure cumulare all'età di vecchiaia cioè a 67 anni mantenendo così il calcolo misto sulla quota CNPR. Che i conti vadano fatti con attenzione lo testimoniano anche le numerose domande di pensione in cumulo ritirate dagli stessi assicurati dopo aver visto gli importi defalcati a causa del sistema contributivo.
Documenti: La delibera della CNPR