Potranno beneficiare del prolungamento del sostegno al reddito quei lavoratori la cui finestra di decorrenza, calcolata secondo le disposizioni antecedenti al Dl 78/2010, si colloca tra il 1° gennaio ed il 31 Dicembre 2016. Si tratta di 36 lavoratori che hanno visto slittare, per effetto del predetto decreto, la data di ingresso alla pensione e che si riconoscono nei seguenti profili:
a) i lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) i lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) i lavoratori che al 31 Maggio 2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
La durata - Nel decreto si specifica che il prolungamento e' concesso per un numero di mensilita' non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto-legge. Questa volta, quindi come lo scorso anno, la tutela non dovrà essere integrata da un successivo decreto a copertura delle mensilità di slittamento ricadenti nel 2017.
Un esempio - Si immagini un lavoratore che abbia raggiunto il diritto a pensione (es. la quota 97) nel marzo 2016 e che avrebbe, pertanto, visto l'apertura della finestra fissa di accesso al 1° luglio 2016, data in cui termina l'assistenza dell'indennità di mobilità ordinaria (o lunga) o l'assegno straordinario di sostegno al reddito a carico dei fondi di solidarietà di settore. Per effetto della legge 122/2010 ora la sua pensione verrà erogata il 1° Aprile 2017, cioè dopo 12 mesi dalla maturazione del requisito della pensione. E quindi avrà un vuoto economico di quasi un anno.
Il provvedimento pubblicato gli consentirà di ottenere, seppur in ritardo rispetto alle reali necessità, la copertura delle mensilità tra agosto 2016 ed il 1° Aprile 2017. Con esclusione dell'accredito della contribuzione figurativa.
Per l'accesso al beneficio il Dm ribadisce che i lavoratori, come accaduto con i precedenti provvedimenti, devono presentare domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del DL 78/2010.