La misura consentirà ai lavoratori iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali degli autonomi (artigiani-commercianti e coltivatori diretti) le gestioni sostitutive ed esclusive dell'AGO nonchè presso la gestione separata dell'Inps di ottenere un prestito erogato mensilmente dalle banche, assistito da una polizza assicurativa, a condizione di avere almeno 63 anni e 20 anni di contribuzione e di trovarsi a non più di tre anni e sette mesi dalla pensione di vecchiaia.
La banca pagherà, in sostanza, un anticipo della pensione sino ad un massimo di 43 mesi in attesa che il lavoratore maturi l'assegno pensionistico con la garanzia che, una volta ottenuta la pensione, l'Inps rimborserà, tramite una trattenuta mensile, all'istituto finanziario le somme comprensive dei relativi interessi per i successivi venti anni. Il prestito durerà da un minimo di sei mesi ad un massimo di 43 mesi e l'importo richiedibile oscillerà tra un minimo di 150 euro mensili e in un massimo compreso tra il 75 ed il 90% della pensione netta maturata al momento della richiesta di APE (a seconda dei mesi di anticipo richiesto). L'importo, esente da imposizione fiscale, sarà erogato sino a 12 mensilità annue.
Restano esclusi i liberi professionisti che esercitano professioni regolate dall'iscrizione ad un apposito albo (es. avvocati, commercialisti) e i titolari di un trattamento pensionistico diretto (compresi i titolari di assegno ordinario di invalidità).
La retroattività del prestito
IL DPCM conferma che l'interessato al momento della richiesta dell'APE volontario potrà chiedere l'erogazione del prestito comprensivo delle mensilità precedenti alla data della richiesta sin dal 1° maggio 2017 (ovviamente solo per coloro che hanno maturato i requisiti tra il 1° maggio e la data di pubblicazione del DPCM in Gazzetta). Questa opzione sarà attiva solo per i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore del DPCM. Altra conferma è la clausola di allungamento in caso nel 2019 venissero modificati i requisiti di pensionamento, in virtù dell’adeguamento dalla speranza di vita. In tal caso il prestito potrà dilatarsi, con rideterminazione dell'onere e della rata di ammortamento, per coprire la nuova data di raggiungimento della pensione di vecchiaia (dal 2019 l'età di vecchiaia potrebbe slittare, infatti, a 67 anni). Il lavoratore potrà, al momento della domanda, indicare se avvalersi o meno di tale facoltà.
Gli aspetti regolati dal DPCM
Nel DPCM è regolata altresì la facoltà di estinzione anticipata del prestito; le sorti del prestito in caso di ottenimento di un'altra pensione diretta prima della pensione di vecchiaia; le clausole ostative alla concessione (quali ad esempio esposizioni nei confronti delle banche per debiti scaduti e non pagati da oltre 90 giorni o di essere segnalato alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia o nelle SIC, eccetera); la polizza assicurativa contro il rischio premorienza; il fondo di garanzia. Il provvedimento si completa di cinque allegati contenenti il modello delle domande che il lavoratore dovrà presentare all'Inps per accedere allo strumento. In particolare c'è la domanda di certificazione del diritto all'APE (il primo step per attivare la procedura); la domanda di accesso all'APE; la domanda per la polizza di assicurazione contro il rischio premorienza; l'istanza di adesione al Fondo di Garanzia; della domanda di pensione di vecchiaia (che dovrà essere resa contestualmente alla domanda di accesso all'APE).
La pubblicazione del decreto, per quanto attesa, non consente però il decollo della misura. All'appello mancano ancora le convenzioni con il settore bancario ed assicurativo nelle quali dovranno essere regolati i tassi di interesse e gli altri aspetti operativi e tecnici della misura. Tali convenzioni, dovranno essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro i prossimi 30 giorni. Dunque per poter presentare le relative istanze sarà necessario ancora attendere diverso tempo.