Il recupero degli importi erogati da gennaio e marzo e non dovuti per effetto della disciplina più restrittiva saranno recuperati, informa l'Inps, invece in un momento successivo poiché «in ragione del sovrapporsi di elaborazioni massive relative all'attuazione delle riforme legate al decreto legge 4 del 2019, in particolare alle operazioni legate a pensione «quota 100» ed al reddito e pensione di cittadinanza» non è stato ancora possibile effettuare il conguaglio. Nelle more delle istruzioni si può già anticipare che l'Istituto provvederà ad applicare un conguaglio a debito dei pensionati una tantum in occasione del pagamento della pensione nei prossimi mesi.
Le nuove fasce
Come noto la legge di bilancio per il 2019 ha previsto che per il triennio 2019/2021 gli aumenti delle pensioni saranno scaglionati nel seguente modo: a) 100% dell'Istat alle pensioni complessivamente pari o inferiori a tre volte il minimo Inps; b) 97% dell'Istat alle pensioni superiori a tre ma non a quattro volte il minimo Inps; c) 77% dell'Istat alle pensioni superiori a quattro ma non a cinque volte il minimo Inps; d) 52% dell'Istat alle pensioni superiori a cinque ma non a sei volte il minimo Inps; e) 47% dell'Istat alle pensioni superiori a sei ma non a otto volte il minimo Inps; f) 45% dell'Istat alle pensioni superiori a otto ma non a nove volte il minimo Inps; g) 40% dell'Istat alle pensioni superiori a nove volte il minimo Inps.
E' sempre opportuno ribadire che con il nuovo meccanismo di indicizzazione è stato prorogato sino al 31.12.2021 anche lo stratagemma in base al quale gli assegni vengono rivalutati per singolo scaglione in base all'importo complessivo della pensione, e non per diversi scaglioni in base alle fasce d'importo della pensione. Un meccanismo occulto che erode ulteriormente la misura del trattamento pensionistico rispetto alle più generose regole applicate in passato.
In tabella sono esposti alcuni confronti circa gli effetti delle nuove fasce di perequazione scattate dal 1° gennaio 2019 in funzione della misura dell'assegno. Considerando l'applicazione delle predette fasce di perequazione e che l'Istat ha comunicato in via previsionale un incremento pari all'1,1% gli incrementi quest'anno saranno contenuti tra l'1,067% per assegni tra le tre e le quattro volte il TM ed uno 0,44% per gli assegni superiori a nove volte il TM. Solo gli assegni sino a 3 volte il TM (1522 euro ai valori del 31.12.2018) sono stati adeguati pienamente all'inflazione e, pertanto, non subiscono alcuna modifica.