Come noto il legislatore quest'anno ha introdotto alcune modifiche per rendere più agevole il conseguimento dell'ape sociale. In primo luogo lo strumento è stato esteso sino al 31 dicembre 2022, sono state ampliate le cd. mansioni gravose ed è stata soppressa l'attesa di tre mesi dal termine dell'esaurimento integrale dell'ammortizzatore sociale (qui i dettagli).
Siccome i requisiti per l'ape sociale sono molto simili a quelli previsti per il conseguimento della pensione anticipata per i cd. lavoratori precoci (41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica) è lecito domandarsi se anche quest'ultimi beneficiano della novità. Le due prestazioni, del resto, originariamente erano rivolte agli stessi profili di tutela (disoccupati, invalidi, caregivers e addetti a mansioni gravose).
La risposta purtroppo è negativa. La legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) non ha, infatti, esteso le modifiche previste per l'ape sociale anche ai lavoratori precoci. Cosicché da quest'anno le differenze tra le due categorie aumentano significativamente (peraltro già dal 1° gennaio 2018 l'ape sociale è stato esteso ai lavoratori a termine ma analogo beneficio non è stato previsto a favore dei precoci). In particolare nel 2022 le nuove 23 professioni gravose accluse nell'allegato 3 della legge n. 234/2021 ottengono l'ape sociale ma non la pensione per i precoci. In tabella le differenze.
Per i precoci, quindi, nulla cambia rispetto allo scorso anno. Il beneficio della pensione anticipata con 41 anni di contributi, pertanto, può essere riconosciuta ai lavoratori - in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 - che abbiano almeno 12 mesi di lavoro effettivo entro il 19° anno di età a condizione che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- lavoratori dipendenti addetti alle cd. attività gravose di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 5 febbraio 2018 e che svolgono tali attività da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette prima del pensionamento ovvero;
- siano lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legislativo del 21 aprile 2011, n. 67 (cd. lavori usuranti)