Con questa decisione la Consulta ha riconosciuto all’assicurato il diritto di scegliere tra l’assegno ordinario di invalidità e l’indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato ferma restando l’incumulabilità delle due prestazioni.
Si tratta di una precisazione importante perchè consente ad un assicurato, percettore di assegno di invalidità, di optare per la disoccupazione qualora, ad esempio, il sostegno erogabile risulti di importo maggiore rispetto all'assegno di invalidità. Una circostanza che può verificarsi soprattutto nei confronti di soggetti giovani o con una carriera contributiva non particolarmente brillante, fattori che incidono negativamente sulla determinazione dell'assegno di invalidità. I piu' giovani risentono infatti della Riforma Dini (legge 335/1995) che ha escluso l'integrazione al trattamento minimo dell'assegno di tutti coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995. Ebbene in queste circostanze il lavoratore titolare dell'assegno di invalidità ha il diritto di optare per la Naspi ottenendo la sospensione dell'assegno per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità.
Com'è noto, l'importo della Naspi non è stabile ma si riduce del 3% al mese a partire dal 4° mese di fruizione rendendo di fatto sempre meno appetibile il sussidio di disoccupazione rispetto all'importo dell'assegno di invalidità. In tal caso il lavoratore che abbia esercitato la facoltà di opzione per l’indennità di disoccupazione, può in qualsiasi momento rinunciare all’indennità ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità. Si ricorda tuttavia che in tale ipotesi la rinuncia ha carattere definitivo e il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua di disoccupazione. Nel caso inverso in cui il lavoratore diventi titolare di assegno ordinario di invalidità successivamente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione o durante il periodo di fruizione dell’indennità medesima questi potrà esercitare, con apposita richiesta scritta, la facoltà di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità. L'adempimento è importante in quanto in caso contrario il lavoratore decade dal diritto alla disoccupazione e gli importi indebitamente erogati dovranno essere oggetto di compensazione/recupero sui pagamenti relativi all’assegno di invalidità.