Le domande di esonero contributivo dei lavoratori autonomi sospendono la liquidazione della pensione se le rate di contribuzione sospesa sono determinanti per il diritto a pensione. In tal caso, per andare in pensione, occorre versare le rate sospese ed attendere l'eventuale rimborso della contribuzione che ha formato oggetto di esonero.
E' quanto, in sintesi, ha confermato la sottosegretaria al welfare Rossella Accoto la scorsa settimana in risposta ad un atto di sindacato ispettivo in Commissione Lavoro presso la Camera dei Deputati.
La questione
Concerne la possibilità di procedere alla liquidazione provvisoria delle pensioni relativa ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali che hanno fatto richiesta per l'esonero previsto dal decreto ristori (dl n. 137/2020) relativo alle mensilità di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 sospendendo il versamento della IV rata della contribuzione 2020 scaduta lo scorso 16 gennaio 2021.
A distanza di un anno, infatti, l'INPS deve ancora comunicare il diritto alla fruizione dell'esonero e l'eventuale residua contribuzione da versare. Tuttavia il mancato versamento delle rate sospese ha provocato discontinuità nel pagamento della contribuzione 2020 e 2021 e, di conseguenza, risulta sospesa la liquidazione delle pensioni di soggetti che comunque hanno maturato il diritto alla pensione.
L'Inps, espressamente interpellato sul tema, ha evidenziato preliminarmente che per tutti i lavoratori autonomi non vige il principio dell'automatismo delle prestazioni di cui all'articolo 2116 del codice civile, che consente il riconoscimento del trattamento anche se i correlati contributi non sono stati versati.
Periodi determinanti
Nelle ipotesi in cui i contributi siano determinanti per il diritto a pensione, anche per artigiani e commercianti, l'istituto infatti procede al riconoscimento del trattamento in via provvisoria, soltanto dopo aver accertato che sia stato effettuato il versamento della contribuzione sul minimale, eventualmente integrata dal versamento sul reddito d'impresa eccedente tale minimale. All'interessato è fatto inoltre presente il carattere provvisorio della liquidazione, e pertanto, laddove in relazione all'ammontare dei redditi dell'anno di liquidazione della pensione, in seguito alle verifiche dell'Agenzia delle entrate, risulti dovuta ulteriore contribuzione a saldo, la continuazione dell'erogazione del trattamento pensionistico è subordinata al pagamento del contributo residuo.
Periodi non determinanti
Qualora, invece, i contributi non siano determinanti per il diritto a pensione, l'istituto può procedere alla liquidazione provvisoria del trattamento senza tenere conto di tali contributi non ancora verificati, salvo poi riliquidare il trattamento in via definitiva una volta verificati i redditi. L'istituto, pertanto, in nessun caso, può erogare prestazioni, nemmeno in via provvisoria, se non risulta ancora versata contribuzione determinante. Peraltro, per quanto riguarda gli agricoli autonomi vi è poi l'ulteriore limite dell'infrazionabilità del contributo annuale che non consente l'accredito della contribuzione per l'intero anno in mancanza del pagamento anche di una sola rata.
Date queste premesse, l'INPS ritiene che la richiesta sia accoglibile solo nelle ipotesi in cui la contribuzione oggetto di esonero non sia determinante per il diritto a pensione e comunque tenendo conto dell'infrazionabilità del contributo annuale. Ove, invece, i contributi risultino determinanti, resta ferma la facoltà per gli assicurati, al fine di consentire la sistemazione della posizione assicurativa e il conseguente accesso alla pensione, di effettuare il versamento delle rate sospese.
Laddove, terminate le necessarie verifiche, il diritto all'esonero risulti confermato, il lavoratore avrà naturalmente diritto al rimborso delle somme «anticipate» ai fini dell'accesso a pensione.