La questione
All'istituto era stato chiesto se ai fini della liquidazione della prestazione di esodo potesse considerarsi anche la innovata facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell’articolo 1, comma 239, della legge n. 228/2012, come modificato dalla legge n. 232/2016. Tale strumento, come noto, consente dal 1° gennaio 2017 di valorizzare gratuitamente tutta la contribuzione non coincidente versata presso qualsiasi gestione previdenziale obbligatoria (anche le casse professionali).
L'Inps risponde negativamente indicando che, a norma dell’articolo 1, comma 195, lettera b), della legge n. 232 del 2016, la predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell’articolo 24, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l’anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24 adeguata agli incrementi della speranza di vita.
Di conseguenza, la facoltà di cumulo non può essere esercitata al momento dell’accesso all’esodo in quanto non sono stati ancora raggiunti i requisiti anagrafici e/o contributivi previsti dalla citata norma. Ad esempio un lavoratore che possiede contribuzione in altra gestione rispetto al FPLD non potrà valorizzarla ai fini della determinazione dell'assegno di isopensione o dell'assegno straordinario di solidarietà. Tuttavia, precisa l'Inps, il lavoratore titolare di assegno straordinario o di accompagnamento alla pensione può presentare, anche in anticipo rispetto al termine del periodo di esodo, domanda di pensione con facoltà di cumulo.
Assegni di esodo e prestazioni di invalidità
L'Inps ricorda, infine, che non può essere accolta la domanda di prestazione di esodo finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di inabilità ovvero di assegno ordinario di invalidità, in quanto queste prestazioni non possono essere trasformate in pensioni anticipate. La prestazione di esodo finalizzata alla pensione di vecchiaia è, invece, compatibile con la pensione di inabilità ovvero con l’assegno ordinario di invalidità. In tale circostanza qualora il lavoratore, titolare di prestazione di invalidità, raggiunga, entro il periodo massimo di permanenza nella prestazione di accompagnamento a pensione, prima i requisiti per la pensione anticipata e poi quelli della pensione di vecchiaia, la certificazione dovrà essere emessa con riferimento a tale ultima prestazione e il soggetto permarrà nella prestazione di esodo fino al compimento del requisito della pensione di vecchiaia.
Documenti: Messaggio inps 2475/2017