L'Assegno Supplementare
L'assegno supplementare è una particolare provvidenza economica riconosciuta alla vedova dell'invalido di guerra titolare di pensione di guerra di prima categoria. La normativa pensionistica di guerra, prevede, infatti alla vedova la liquidazione, in aggiunta alla pensione di guerra indiretta tabellare, spettante nella misura stabilita dalla tabella G del DPR 915/1978, un assegno supplementare pari al cinquanta per cento dell'assegno di superinvalidita' previsto dalla Tabella E di cui al citato DPR 915/1978 di cui in vita usufruiva il grande invalido (Art 38 DPR 915/1978). Tale assegno supplementare compete purche' la vedova abbia convissuto con il dante causa e gli abbia prestato assistenza.
Si tratta, in definitiva, di una provvidenza economica in favore della vedova di un soggetto gravemente invalido (cieco amputato degli arti superiori o inferiori, cieco sordo, amputato dei quattro arti o affetto da paraplegia) a causa di guerra che per assisterlo gli ha dedicato la propria esistenza; è una provvidenza particolarmente utile dato che, la normativa di guerra, non riconosce la reversibilità degli assegni accessori in godimento all'ivalido deceduto. L'assegno spetta anche alle vedove e agli orfani dei titolari di assegno di incollocabilità o compensativo di cui all'articolo 20 del DPR 915/1978 al momento del decesso. L'importo dell'assegno supplementare è esente da Irpef, in ossequio alle normali in regole in materia di pensioni di guerra, non è reversibile ai superstiti e viene aggiornato con cadenza annuale in base all'andamento delle retribuzioni degli operai dell'industria (ex art. 1 legge 656/1986).
Si tenga presente che l'assegno in questione spetta solo alle vedove di invalidi di guerra (titolari di pensione di guerra di 1^ categoria) ma non alle vedove degli invalidi del servizio dato che la legge 9/1980, nell'equiparare gli invalidi del servizio agli invalidi di guerra, non ha tenuto conto di tale provvidenza economica tra quelle che godono dell'equiparazione. A causa di tale omissione rimangono, quindi, attualmente svantaggiate le vedove dei grandi invalidi per servizio, che possono contare, in occasione della morte del coniuge, esclusivamente della pensione di reversibilità in misura pari al 60% della pensione privilegiata di 1^ categoria fruita in vita dal grande invalido preceduta, però, dal trattamento speciale di reversibilità di natura triennale. Non a caso in parlamento giacciono diverse proposte di legge per estendere l'assegno supplementare anche in favore delle vedove di invalidi del servizio di prima categoria.
Assegno di maggiorazione
Oltre all'assegno supplementare va ricordato che il coniuge superstite e i figli che versino in condizione di bisogno economico accertata ai sensi dell'articolo 70 del DPR 915/9178 (17.598€ nel 2022) hanno diritto ad un assegno di maggiorazione sulla pensione di guerra (Art. 39 DPR 915/1978) nella misura indicata in tabella. Anche tale assegno è esente da irpef, deve essere annualmente rivalutato in base all'andamento delle retribuzioni degli operai dell'industria (ex art. 1 legge 656/1986) e non è riconosciuto in favore dei superstiti delle vittime del servizio.
I titolari dell'assegno di maggiorazione hanno l'obbligo di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine per la denuncia ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), il venir meno del requisito delle condizioni economiche richiesto per fruire dell'assegno stesso. Qualora il pensionato effettui la comunicazione entro il predetto termine di tre mesi, la soppressione dell'assegno ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
Negli altri casi, la soppressione ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito. I titolari di piu' pensioni possono conseguire un solo assegno di maggiorazione. Le predette indennità, come in generale tutte le prestazioni di guerra, spettano per 12 mensilità annue ma possono essere corrisposte anche con la 13^ ove il titolare risulti beneficiario dell'indenità speciale annua.