Anche i crediti formativi riconosciuti dall'Università come validi ai fini di uno o più anni di un corso di laurea possono essere riscattati ai fini pensionistici. Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 1512/2022 in cui spiega che il riscatto è ammesso a condizione che l'interessato abbia conseguito il relativo diploma di laurea e nei limiti della durata legale del corso stesso.
Crediti Formativi
Come noto, le Università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario. In base al meccanismo dei crediti formativi lo studente può, quindi, utilizzare esperienze anche extra-universitarie al fine di essere iscritto ad anni di corso universitario successivi al primo. Si tratta, in sostanza, di una pratica attraverso la quale lo studente viene iscritto direttamente al secondo o al terzo anno di laurea beneficiando di un accorciamento del corso di studi e degli esami da sostenere. Sino ad oggi l'Inps ha consentito il riscatto solo del periodo di formazione universitaria dei crediti formativi (ancorché positivamente valutati dagli organi accademici).
Il cambio di rotta
L'Istituto ora fa dietrofront: anche il periodo di formazione valutato come credito formativo, benché extrauniversitario, concorre ad integrare il cursus accademico ai fini del conseguimento del titolo. E quindi può essere riscattato ai fini pensionistici come parte integrante del corso di laurea e con gli stessi limiti.
Di conseguenza, spiega l'Inps, anche coloro i quali, a seguito di riconoscimento di esperienze formative pregresse da parte dei competenti Organi accademici, siano iscritti ad un corso universitario in anni accademici successivi al primo possono chiedere il riscatto ai fini pensionistici degli anni accademici in corso nei quali risultino regolarmente iscritti nonché dei periodi riconosciuti dall’Università come crediti formativi, purché non coperti da altra contribuzione, individuati questi ultimi, secondo la scelta degli interessati e nei limiti della durata del corso di studio.
In tal caso sarà comunque acquisita apposita attestazione dell’Università, dalla quale si rilevi l’esatto percorso universitario svolto e il riconoscimento dei pregressi periodi di formazione quali utili all’iscrizione ad anni successivi al primo del corso universitario prescelto.
L'Inps spiega che il mutato orientamento, valido in tutte le gestioni amministrate (cioè sia alla gestione privata che a quella pubblica) sarà applicato a tutte le domande di riscatto ancora giacenti e ai ricorsi amministrativi pendenti. Eventuali domande già respinte potranno essere riesaminate su richiesta degli interessati.